F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011 (144) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIOVANNI CAFFO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl ), Societá US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2216/1003 pf 10- 11/SP/mg del 14.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011 (144) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIOVANNI CAFFO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl ), Societá US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2216/1003 pf 10- 11/SP/mg del 14.10.2011). Il Deferimento Con atto del 14 ottobre 2011 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: ▪ il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl ; ▪ la Società US Vibonese Calcio Srl; per rispondere: il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II del C.U. n. 117/A del 25/05/2010, ”per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2010, a sanare il mancato rispetto del criterio B di cui all’art. 18 dell’Allegato “B” del C.U. n. 117/A del 25.5.2010, in quanto la sala lavoro giornalisti e fotografi non risultava presente”; la Società US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo e la Società US Vibonese Calcio Srl, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo e la Società US Vibonese Calcio Srl, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo, sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.670,00 (milleseicentosettanta/00); pena base per la Società US Vibonese Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 1.670,00 (milleseicentosettanta/00) per il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo; ▪ ammenda di € 3.340,00 (tremilatrecentoquaranta/00) per la Società US Vibonese Calcio Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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