F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011 (102) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO CEPILE (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 1693/86 pf 11-12/GT/dl del 23.9.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011
(102) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO CEPILE (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 1693/86 pf 11-12/GT/dl del 23.9.2011).
Il deferimento - Con provvedimento del 23 settembre 2011, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Cepile Federico, iscritto nel Registro Agenti FIGC, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29 n. 2 NOIF, 3 comma 1 e art. 19 commi 3 e 5 del vigente Regolamenti Agenti, per aver concluso un mandato con un calciatore avente, all'epoca della sottoscrizione dello stesso, la qualifica di " dilettante". Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a carico del deferito. Motivazione della decisone
Ciò premesso, la Commissione, esaminati gli atti, ritiene, innanzitutto, che gli agenti dei calciatori, pur non avendo alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o nei confronti di Società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati tesserati della FIGC, sono comunque tenuti, ex art. 19 commi 3 e 5 del vigente Regolamento Agenti, all'osservanza delle Norme federali, regolamentari e statutarie della FIGC. Pertanto, nel caso di specie, la Commissione, accogliendo la richiesta della Procura federale, ritiene che il Sig. Cepile Federico sia colpevole per aver omesso di accertare il vero status del tesserato al momento della sottoscrizione del mandato, con ciò violando i doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all'art 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Cepile Federico, iscritto nel Registro Agenti FIGC, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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