COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Osal Novate Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 16-10-2011 tra Peloritana/ASD Osal Novate C.U. n. 14 della delegazione di Milano datato 20-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Osal Novate Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 16-10-2011 tra Peloritana/ASD Osal Novate C.U. n. 14 della delegazione di Milano datato 20-10-2011 La società ASD OSAL NOVATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, PASSERINI Alessandro sino al 31.12.2011 e MONTI Massimiliano, sino al 30.11.2011, lamentando che i calciatori si sono limitati a protestare nei confronti dell'arbitro animatamente tenendo semmai un comportamento irriguardoso che meritava una sanzione meno rigorosa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dal rapporto arbitrale si evince che il MONTI ha proferito, reiteratamente, frasi minacciose ed offensive nei confronti del direttore di gara, mentre il PASSERINI ha proferito solamente frasi offensive. La gravità dei suddetti comportamenti merita che le sanzioni impugnate vengano lievemente mitigate. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo opposto. RIDUCE la squalifica comminata al calciatore, PASSERINI Alessandro, a tre gare ed al calciatore, MONTI Massimiliano, a quattro gare. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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