F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (589) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BROLLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Santarcangelo ora Santarcangelo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD SANTARCANGELO ora SANTARCANGELO CALCIO Srl (nota n. 9281/641pf10-11/LG/AM/mg del 31.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (589) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BROLLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Santarcangelo ora Santarcangelo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD SANTARCANGELO ora SANTARCANGELO CALCIO Srl (nota n. 9281/641pf10-11/LG/AM/mg del 31.5.2011). Con atto del 31.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Roberto Brolli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Santarcangelo e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall’art. 10, co. 3, CGS, in relazione ai punti nn. 3 e 4 del CU n. 200 del 21.6.2010, per inosservanza del termine stabilito (9 luglio 2010 ore 12.00) per il deposito del verbale di conferimento poteri di cui al punto n. 3 e della copia dello Statuto di cui al punto n. 4 del citato CU. Alla riunione dell’11.11.2011, la Procura Federale ha concluso per il non luogo a provvedere, a seguito dell’esame della documentazione depositata da controparte, dalla quale emerge l’insussistenza delle violazioni ascritte avendo i deferiti provveduto al deposito di tutti i documenti nei termini imposti dal CU, e più precisamente in data 8.7.2010, presso il Comitato Interregionale. P.Q.M. Proscioglie i deferiti.
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