F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (573) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA IANNELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASCD Ebolitana ora SS Ebolitana 1925 Srl) E DELLA SOCIETA’ ASCD EBOLITANA 1925 ora SS EBOLITANA 1925 Srl (nota n. 9162/624pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (573) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA IANNELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASCD Ebolitana ora SS Ebolitana 1925 Srl) E DELLA SOCIETA’ ASCD EBOLITANA 1925 ora SS EBOLITANA 1925 Srl (nota n. 9162/624pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011). Con atto del 27.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Andrea Iannella, Presidente e legale rappresentante della ASCD Ebolitana 1925 ora SS Ebolitana 1925 Srl e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall’art. 10, co. 3, CGS, in relazione ai punti nn. 4 e 12 del CU n. 200 del 21.6.2010, per inosservanza del termine stabilito (9 luglio 2010 ore 12.00) per il deposito della copia dello Statuto di cui al punto n. 4 del citato CU e della attestazione di insussistenza della posizione debitoria di cui al punto n. 12 del citato CU. Alla riunione dell’11.11.2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Iannella, della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), ed alla Società dell’ammenda di € 2.000,00. I deferiti hanno rinunciato a dimostrare una diversa realtà omettendo di far pervenire memorie difensive. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La documentazione di cui al deferimento, consistente principalmente nella nota della COVISOD del 20.12.2010, e lo stesso contegno tenuto dai deferiti comprovano la commissione degli addebiti contestati, di talché risultano congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale. Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella, diretta, della Società. P.Q.M. Infligge al Sig. Andrea Iannella la inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società SS Ebolitana 1925 Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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