F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (520) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PELLICANO’ (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Hinterreggio) E DELLA SOCIETA’ ASD HINTERREGGIO (nota n. 8779/656pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011
(520) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PELLICANO’ (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Hinterreggio) E DELLA SOCIETA’ ASD HINTERREGGIO (nota n. 8779/656pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Pellicanò, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Hinterreggio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 10 della lettera A) del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Francesco Pellicanò, della sanzione del’inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;
rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Francesco Pellicanò l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Hinterreggio l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00)
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