F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (519) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MORENO ALONZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD L. Canistro Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD L. CANISTRO Srl (nota n. 8774/655pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (519) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MORENO ALONZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD L. Canistro Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD L. CANISTRO Srl (nota n. 8774/655pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011). rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Moreno Alonzi, Presidente della L. Canistro SRL, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione ai punti 3 e 4 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito del verbale di conferimento poteri di cui al punto 3 del suddetto comunicato, nonché copia dello statuto sociale vigente di cui al punto 4 del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato dei documenti loro richiesti; rilevato che, alla riunione dell’11 Novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Moreno Alonzi, della sanzione della inibizione per mesi uno e giorni 10 ed alla L. Canistro SRL della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00; rilevato che gli stessi non hanno fatto pervenire memorie difensive; rilevato altresì che le inosservanze contestate (articoli 3 e 4 del su richiamato CU n°200 del 2010), prevedono il deposito del verbale dell’assemblea dei soci, con la relativa attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011, vidimata dal Presidente dell’Associazione Sportiva e dello Statuto Sociale; rilevato che le inosservanze regolamentari contestate ai deferiti risultano fondate; ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della L. Canistro Srl, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Moreno Alonzi la sanzione dell’inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società ASD L. Canistro Srl la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00)
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