F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (506) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA ROSSINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Todi Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD TODI CALCIO (nota n. 8744/645pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011
(506) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA ROSSINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Todi Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD TODI CALCIO (nota n. 8744/645pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Luca Rossini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Todi Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 3) e 12) della lettera A) del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della copia del verbale dell’Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal Presidente della Società nonché dell’attestato sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale di provenienza di inesistenza di pendenze debitorie verso la F.I.G.C., le Leghe e le Società affiliate;
rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire una memoria difensiva, allegata alla quale vi è la copia della comunicazione della CO.VI.SO.D. del 16.07.2010 nonché la copia dell’elenco dei documenti a suo tempo trasmessi al Comitato Interregionale FIGC per l’iscrizione al Campionato che occupa, ove risultano crocettati il “verbale” e l’attestazione” cennati;
rilevato che la Procura Federale, sulla scorta della documentazione versata agli atti, ha chiesto il non luogo a procedere;
P.Q.M. Proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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