F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 11 Novembre 2011 (140) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD SS LAZIO C/5 FEMMINILE (CR Lazio ora Div. C/5), avverso le sanzioni della squalifica di anni 3 e mesi 1 della calciatrice Anna Maria Grazia Cancelliere e della ammenda di € 800,00 alla Società ASD SS Lazio C/5 Femminile, a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio – CU N°. 47 del 29.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 11 Novembre 2011 (140) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD SS LAZIO C/5 FEMMINILE (CR Lazio ora Div. C/5), avverso le sanzioni della squalifica di anni 3 e mesi 1 della calciatrice Anna Maria Grazia Cancelliere e della ammenda di € 800,00 alla Società ASD SS Lazio C/5 Femminile, a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio - CU N°. 47 del 29.9.2011). La Procura federale con atto del 14/7/2011, ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio della calciatrice Cancelliere Anna Maria Grazia, all’epoca dei fatti tesserata con la Società ASD SS Lazio Calcio a 5 femminile, per la violazione dell’articolo 1 del CGS con riferimento all’articolo 30 dello Statuto della FIGC e dell’articolo 1 comma 3 del CGS, e della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 femminile a titolo di responsabilità oggettiva, ex articolo 4 comma 2 CGS, per la violazione ascritta alla sua tesserata. Nel deferimento si contestava che la calciatrice Cancelliere, tesserata nella stagione 2007/2008 per la Società Torino Calcio Femminile, in data 6 aprile 2009 depositava innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Torino un ricorso, ex art. 414 C.p.c., nel quale sosteneva che con la Società Torino Calcio Femminile era intercorso un rapporto di lavoro subordinato che era stato unilateralmente interrotto dalla Società il 17/12/2007 con lo svincolo inoltrato alla competente LND – Divisione Calcio Femminile della FIGC. La ricorrente impugnava dunque il recesso, considerato licenziamento illegittimo, e rivendicava altresì varie somme come retribuzioni non corrisposte in violazione del contratto intercorso tra le parti. La Società Torino Calcio Femminile aveva denunciato quindi ai competenti Organi federali il comportamento della calciatrice ritenendolo in violazione della clausola compromissoria di cui all’articolo 30 dello Statuto Federale. La Procura federale contestava inoltre alla calciatrice la violazione dell’articolo 1 comma 3 del CGS per non aver risposto alle convocazioni del collaboratore dell’Ufficio incaricato delle indagini del caso. Con delibera 28/9/2011 (v. C.U. 47/LND del 29/9/2011), la C.D.T. irrogava alla Cancelliere la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi uno e alla Società ASD SS Lazio Calcio A 5 femminile l’ammenda di € 800,00. Avverso tale decisione proponevano ricorso entrambi i deferiti chiedendo il proscioglimento o, in subordine, la riduzione della sanzione. Alla riunione del 11/11/2011 Il difensore dei deferiti si riportava ai propri motivi di gravame dei quali chiedeva l’accoglimento. Il rappresentante della Procura federale chiedeva di confermare la dichiarazione di responsabilità e si rimetteva alla Commissione per la quantificazione della sanzione. L’eccezione di incompetenza della Commissione disciplinare territoriale non è stata sollevata in primo grado ma al di là della questione di tardività essa è certamente infondata in quanto all’epoca dei fatti la deferita era tesserata per la Società ASD Lazio Calcio a 5 partecipante al campionato interregionale e la questione oggetto del presente procedimento non riguarda certamente più ambiti territoriali. Per quanto attiene la dedotta inapplicabilità del vincolo di giustizia, l’appello appare inammissibile in quanto non sono stati esposti nel ricorso motivi specifici di censura del provvedimento impugnato essendosi l’appellante limitata a richiamare genericamente le controdeduzioni contenute in un atto depositato in primo grado prima della decisione dei giudici di prime cure. In ogni caso nel merito la condotta della deferita viola certamente la clausola compromissoria in quanto la Cancelliere non ha richiesto l’autorizzazione a ricorrere alla giurisdizione statale come previsto dall’art. 30 dello Statuto federale. Appare pertanto superfluo qualsiasi commento sulla natura del rapporto intercorso tra la deferita e la Società Torino Calcio Femminile. L’appello è infondato anche per quanto attiene la contestazione relativa alla mancata presentazione della Cancelliere alla convocazione del Collaboratore della Procura Federale. In primo luogo la raccomandata 5/3/2010 inviata dalla Cancelliere per la convocazione del 9 marzo 2010 non deduce né tanto meno prova alcun legittimo impedimento limitandosi a richiamare generici impegni lavorativi. Inoltre nel ricorso si omette di ricordare che la deferita non ha risposto neppure ad una seconda convocazione disposta dal Collaboratore della Procura per il 22 marzo 2010, senza addurre alcuna giustificazione. Il gravame deve essere accolto solo per quanto attiene l’entità della sanzione irrogata alla Cancelliere che, alla luce dell’art.15 CGS può essere ridotta alla complessiva misura della squalifica per mesi otto. Va invece confermata la sanzione inflitta alla Società SS Lazio Calcio a 5 femminile per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta della sua tesserata. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione inflitta a Cancelliere Anna Maria Grazia alla squalifica per mesi otto. Conferma l’ammenda di € 800,00 inflitta alla SS Lazio Calcio a 5 femminile. Dispone la restituzione della tassa versata.
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