F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 11 Novembre 2011 (152) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO BARBABELLA (già allenatore della Società SSD Colleferro Calcio), avverso la sanzione della propria squalifica di anni 2 e mesi 6 (sei), inflitta allo stesso a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio – CU N°. 47 del 29.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 11 Novembre 2011 (152) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO BARBABELLA (già allenatore della Società SSD Colleferro Calcio), avverso la sanzione della propria squalifica di anni 2 e mesi 6 (sei), inflitta allo stesso a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio - CU N°. 47 del 29.9.2011). la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con gli incolpati che hanno invocato l’accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione, osserva quanto segue. L’eccezione difensiva inerente l’incompetenza della adita Commissione territoriale è fondata e ciò esattamente interpretando i commi 1 e 2 dell’art. 36 del Regolamento del Settore tecnico. Tali norme sottopongono i tecnici alla giurisdizione ordinaria federale unicamente nei procedimenti inerenti l’illecito sportivo e l’attività agonistica mentre per tutte le altre violazioni affermano la competenza della Commissione disciplinare del Settore Tecnico. L’elenco di cui al comma 2 non ha carattere esaustivo ma unicamente esemplificativo e quindi le violazioni contestate nel caso in esame, cioè la violazione dell’art. 1, comma 1 sia in via autonoma per l’ipotesi di falso sia in relazione all’art. 94 lettere A e B delle NOIF dovevano essere sottoposte alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico. Conseguentemente la decisione del primo Giudice deve essere posta nel nulla e gli atti rimessi alla Procura federale affinché assuma le determinazioni di sua competenza. P.Q.M. Annulla l’impugnata decisone di cui al C.U. N°. 47 del 29.9.2011 del C.R. Lazio e rimette gli atti alla Procura federale. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it