F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Giuseppe PORCELLI / A.S.D. ANGUILLARA ( 93/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Giuseppe PORCELLI / A.S.D. ANGUILLARA ( 93/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO L’allenatore dilettante Porcelli Giuseppe in data 11 gennaio 2011 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento di €.1.800,00 da parte della società A.S.D. Anguillara, partecipante al campionato di Promozione regione Lazio, relativo alle rate dei mesi di marzo e aprile 2010 del premio di tesseramento stipulato fra le parti e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato in data 4 settembre 2009 presso il competente comitato Regionale Lazio. Richiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta allega al ricorso,oltre alla copia della ricevuta della raccomandata attestante l’invio alla controparte del presente reclamo, copia del contratto pattuito con la A.S.D. Anguillara nel quale si concorda che al momento dell'assunzione del tecnico Porcelli Giuseppe ad allenatore della prima squadra la società si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 7.200,00 da pagarsi in otto rate di €.900,00 cadauna. Il Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata del 31 gennaio 2011 invita la società A.S.D. Anguillara a presentare,qualora lo ritenga opportuno,le proprie controdeduzioni al ricorso del tecnico Porcelli ed a quest'ultimo ad inviare successivamente eventuali osservazioni. In data 16 febbraio 2011 la società per mano del suo presidente invia al Collegio le proprie controdeduzioni a quanto richiesto dal tecnico. Pur riconoscendo la validità dell'accordo economico e la cifra concordata dichiara che dalle rate stabilite di €.900,00 mensili andavano detratti €.100,00 che,come da accordo verbale col medesimo, dovevano essere versati al nipote Nico Porcelli per la sua attività di calciatore. La parte rimanente delle otto rate era stata totalmente saldata al tecnico con otto assegni di conto corrente bancari del Credito Cooperativo di Formello e Trevignano intestato alla A.S.D. Anguillara. A conferma di quanto dichiarato vengono allegati otto matrici di assegni recanti la scritta Porcelli di cui sette da €. 800,00 ed uno da €.400,00 il cui minore importo viene giustificato da motivi personali legati a Gianluca, figlio del Porcelli, il quale necessitando di un tecnico abilitato a redigere un' attestazione e certificazione energetica si era rivolto allo stesso presidente della società Anguillara pagando la sua prestazione con €.500,00 cifra che era poi stata decurtata da una rata del contratto. A giustificare quanto sopra esposto viene allegata un'ampia documentazione sui lavori effettuati. Seguono altre contestazioni sul rapporto con l'allenatore riguardanti il tesseramento del nipote Nico Porcelli e della spesa sostenuta dalla società per un premio di tesseramento che non doveva essere pagato al momento del suo ingaggio in quanto garantito gratuito dallo stesso Porcelli Giuseppe. Termina, infine, riservando azioni legali nei confronti del signor Giuseppe Porcelli per i danni causati all'immagine della società anche attraverso dichiarazioni stampa. L'avvocato Fabio D'Aquino,in nome e per conto del tecnico Giuseppe Porcelli, il 5 aprile 2011 invia a mezzo fax al Collegio Arbitrale ed alla società Anguillara un sollecito del pagamento di quanto esposto nel ricorso ribadendo che il suo assistito non ha mai percepito dalla società quanto a lui dovuto e che le matrici degli assegni esibiti dalla medesima nelle controdeduzioni non possono essere qualificate come quietanza di pagamento in quanto non provano che i relativi assegni siano stati intestati e incassati da colui che è stato indicato nella matrice. A tale riguardo invita la A.S.D. Anguillara a presentare una quietanza del pagamento o qualora non ne fosse in possesso chiedere alla banca da dove stati tratti copia dei medesimi dai quali risulterà il soggetto che li ha incassati e la cifra percepita. Per quanto riguarda le altre questioni sollevate dalla società ritiene che si tratti di casi personali estranei al ricorso e che nulla hanno a che vedere con il contratto stipulato con l'allenatore Giuseppe Porcelli. Chiede pertanto alla società il pagamento di €.1.800,00 spettanti al tecnico a saldo delle due rate insolute e al rimborso forfettario di €.350,00 per spese legali. In data 24 maggio 2011 il Segretario del Collegio Arbitrale con lettera raccomandata conferma al Porcelli di aver ricevuto la sua nota con fax del 5 aprile che però non risulta essere stato inviato alla società A.S.D. Anguillara. Lo invita pertanto a provvederne l'invio rimettendo la ricevuta della relativa raccomandata al Collegio stesso. In risposta a quanto richiesto in data 6 giugno perviene al Collegio una risposta dell'Avv. D'Aquino il quale fa presente che tutta la documentazione inerente il ricorso con allegate le sue osservazioni alle controdeduzione presentate dalla società è stata inviata a mezzo fax ai numeri indicati nella carta intestata della A.S.D. Anguillara ma senza riscontri. La successiva raccomandata indirizzata all'indirizzo segnalato dalla società è invece stata respinta e ne sta ancora attendendo ricevuta dalle poste. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. La società Anguillara infatti nelle sue controdeduzioni non ha prodotto alcun documento valido o ricevuta attestante l'avvenuto pagamento al tecnico di quanto concordato sull'accordo economico. Il fatto di aver prodotto matrici di assegni con riportate cifre e nominativo non prova, in mancanza di copia dei relativi assegni, a chi siano stati effettivamente intestati e successivamente incassati. Matrici tra l'altro riportanti cifre inferiori a quelle stabilite nelle rate del contratto,giustificate poi dalla società come detrazioni per compensi dati ad altra persona del tutto non attinenti all'attività dell'allenatore e all'accordo stipulato. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Anguillara al pagamento a favore dell’allenatore Giuseppe Porcelli della somma di € 1.800,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 21,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 1.821,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso. La richiesta dell'Avv.D'Aquino di un rimborso forfettario di €.350,00 per spese legali non può essere accolta in quanto esula dagli atti di giudizio di questo Collegio. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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