F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: sig. Alan MARIN / ROVIGO CALCIO srl ( 133/01 ) ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: sig. Alan MARIN / ROVIGO CALCIO srl ( 133/01 ) ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 28 marzo 2011, presentato a mezzo del proprio difensore di fiducia dr. Matteo Sperduti, il preparatore atletico Alan Marin adiva questo Collegio perché deliberasse l’obbligo per il Rovigo Calcio srl di ovviare al pagamento della somma stabilita nell’accordo economico, stipulato con la predetta società per la stagione 2010/2011. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. Il ricorrente nello stesso ha dichiarato di essere stato ingaggiato e di aver svolto le funzioni di preparatore atletico. Tale qualifica professionale rende estraneo il ricorrente alla presente giurisdizione, prevista esclusivamente per gli allenatori, che svolgano effettivamente tale funzione ed attività attraverso la direzione tecnica della squadra, e le società affiliate, in caso di controversie economiche tra detti soggetti giuridici. Ne consegue che l’inserimento in organico del Marin nella qualità e con le funzioni di preparatore atletico sottrae lo stesso alla giurisdizione esercitata da questo Collegio Arbitrale. PQM Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Alan Marin contro il Rovigo Calcio srl. La presente delibera è inappellabile.
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