F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA:all.Giovanni SCANU / SS TAVOLARA CALCIO srl ( 137/01 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTTA e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA:all.Giovanni SCANU / SS TAVOLARA CALCIO srl
( 137/01 )
ARBITRI:sigg. Antonio BARATTTA e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 31 marzo 2011 l’allenatore dilettante Scanu Giovanni adiva questo Collegio perché
gli venisse riconosciuto, da parte della S.S. Tavolara Calcio s.r.l., il pagamento dapprima della
somma di € 3.500,00 quale primo rateo con scadenza al 31.12.10 del premio di tesseramento come
previsto per un totale di € 7.000,00 nell’accordo sottoscritto per la stagione calcistica di Serie D
2010/11 quale allenatore in seconda depositato il 4 Ottobre 2010; e poi del successivo rateo di pari
importo qualora la Società fosse rimasta inadempiente anche alla successiva scadenza del 30.06.11.
Tale richiesta, come illustrato dal ricorrente, seguiva la mancata corresponsione degli emolumenti
richiesti, divisi nelle 2 rate da € 3.500,00 da corrispondere alle citate scadenze e non corrisposti
dalla Società.
Il relativo accordo veniva regolarmente depositato presso il competente Comitato, come
puntualmente accertato dalla Segreteria del Collegio.
La parte convenuta, invitata a controdedurre, lo faceva con nota del 12 Aprile 2011 ove nel
contestare la richiesta del ricorrente, che a proprio dire avrebbe abbandonato la formazione il 24
Ottobre, appena sei giorni dopo l’identica scelta operata dall’allenatore Ninni Corda di cui era il
vice, obbligando conseguentemente la Società ad ingaggiare due nuovi allenatori, Sigg.ri Mariani
Massimo e Degortes Giovanni Maria, questo però in seconda, per il prosieguo del Campionato,
riconosceva eventualmente allo stesso solo gli emolumenti maturati dal 1° al 24 Ottobre 2010,
unico periodo per il quale avrebbe svolto le proprie mansioni di tecnico.
Allegava la Società alla propria replica difensiva undici distinte dichiarazioni di giocatori della
squadra che confermavano il proprio assunto difensivo.
La domanda appare parzialmente fondata.
La Società non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto ingaggio dei due nuovi allenatori in
sostituzione dei precedenti che avrebbero abbandonato improvvisamente e senza preavviso la
Squadra, non essendovi traccia in atti di copie dei relativi accordi o quantomeno di diffide ad
adempiere rivolte al tecnico Scanu il quale, invece, ha insistito nella propria richiesta fino a
chiedere nel ricorso anche la condanna aggiuntiva al pagamento del secondo rateo, pur non ancora
pervenuto a scadenza al momento della proposizione, qualora alla data del 1° Luglio 2011 la società
non avesse onorato anche tale scadenza.
Tale parte della domanda non può però essere accolta, essendo il ricorso stato presentato tre mesi
circa prima della scadenza del secondo rateo al 30.06.11 e non essendovi quindi prova del relativo
anche se presumibile inadempimento.
Alcun rilievo può essere dato alle dichiarazioni dei giocatori fornite a sostegno della resistente,
tanto per l’irritualità delle stesse quanto per la loro insussistenza probatoria.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore
Giovanni Scanu, condanna la convenuta SS Tavolara Calcio s.r.l. al pagamento in favore del
ricorrente della somma di € 3.500,00 oltre interessi legali a far data dalla domanda all’effettivo
soddisfo.
La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,
modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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