F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA :all. Alberigo VOLINI / SC POTENZA srl ( 144/01 ) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA :all. Alberigo VOLINI / SC POTENZA srl
( 144/01 )
ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI
Con ricorso del 7/04/2011 l’allenatore di base Volini Alberigo iscritto nei ruoli del S.T. della
FIGC,tesserato come allenatore della I^ squadra della società Potenza SC srl,partecipante al
Campionato di eccellenza del Comitato Regionale Basilicata ,ha adito questo Collegio Arbitrale
esponendo di aver prestato la propria attività con la società di aver stipulato un accordo
economico di euro 10000,00 da pagare in tre ratei 30/12/2010;28/02/2011;30/06/2011,e ad
oggi di aver percepito solo euro 1400,00 relativo ad un acconto sul primo rateo,e di aver
depositato lo stesso accordo in data 19/10/2010.
Tanto premesso,chiede a questo Collegio di far obbligo alla società perché provveda al
pagamento dei tre ratei (il terzo maturato e richiesto con raccomandata datata 6/07/2011)
più gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio con raccomandata del 3/05/2011 invitava la societa Potenza SC srl
ad esporre le proprie contro deduzioni ed all’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società SC Potenza srl
nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società SC Potenza srl di corrispondere
all’allenatore VOLINI Alberigo la somma di euro 8600,00 quale saldo del premio di tesseramento
più euro 60,00 per gli interessi di mora maturati. Nulla è dovuto per il danno derivante dalla
svalutazione monetaria,come da costante orientamento del Collegio Arbitrale.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
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