F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: Moreno MANCINI / ASD BORGO PODGORA 1950 ( 146 / 01 ) ARBITRI: sigg. Mariano Silvello e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA: Moreno MANCINI / ASD BORGO PODGORA 1950
( 146 / 01 )
ARBITRI: sigg. Mariano Silvello e Vincenzo TRAMONTANO
L’allenatore di base Moreno Mancini adiva il Collegio Arbitrale, lamentando l’omesso versamento
a suo favore di euro 4.000,00 oltre agli interessi di mora e quelli derivanti dalla svalutazione
monetaria. Egli basa la sua richiesta su di una scrittura privata redatta il 2/08/2010,e regolarmente
depositata presso il Comitato Regionale Lazio, in forza della quale, egli veniva assunto come
tecnico della prima squadra, militante nel campionato di Promozione, Girone C, per la stagione
sportiva 2010/11. In tale accordo la società si era impegnata a riconoscere all’allenatore la somma
di euro 10.000,00 da erogare in 10 rate mensili uguali di 1.000,00 euro cadauna , a partire dal
30/08/10 al 30/05/2011. Dichiara di essere stato esonerato in data 10/01/2011 e di avere percepito
solamente la somma di euro 6.000,00. In data 03/05/20011 la segreteria del Collegio invitava la
società a fornire le proprie osservazioni, senza ricevere alcuna risposta. Il Collegio esaminata la
documentazione ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, viene riconosciuta al tecnico
l’importo di euro 2.000,00 somma maturata fino alla data del ricorso, oltre ad euro 30 quali interessi
equitativamente calcolati, per un totale di euro 2.030.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Mancini Moreno e fa obbligo alla società
ASD PODGORA di corrispondergli la somma di euro 2.030,00,la detta somma può essere
riconosciuta in quanto rientra nel massimale consentito di euro 9.500,00 previsto negli accordi
L.N.D.-A.I.A.C.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato
all’art.8, comma 15 del CGS.
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