F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Giovanni ROCCA / G.S. ATLETICO SELARGIUS ( 147/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Giovanni ROCCA / G.S. ATLETICO SELARGIUS ( 147/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI L’allenatore dilettante Giovanni Rocca, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 16.04.2011 avverso il G.S. Atletico Selargius di Selargius ( CA ). Nel ricorso chiede il pagamento di € 1.200,00 come da contratto sottoscritto oltre ad un rimborso spese di cui al punto 2b per € 180,00 come da dettaglio allegato al ricorso. Il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. ha fornito prova dell’avvenuto deposito dell’accordo economico tra le parti in data 24.02.2010. Tale contratto è stato sottoscritto in data 20.02.2010 e reca la durata dal 20.02.2010 al 30.06.2010=. Figurano tre scadenze di pagamento fissate rispettivamente al 5 aprile, al 5 maggio, ed al 5 giugno per l’importo complessivo di € 1.200,00 quale compenso globale annuo. La Società sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, constatato altresì che nei confronti dell’allenatore dilettante Sig. Giovanni Rocca il G.S. Atletico Selargius nulla ha ritenuto di contro dedurre, prende atto che la richiesta dell’istante è pienamente legittima. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Giovanni Rocca contro il G.S. Atletico Selargius, accoglie totalmente la stessa. Fa obbligo al G.S. Selargius di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 1.200,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2009/2010 oltre alla somma di € 180,00 a titolo di rimborso spese. Sull’importo di € 1.200,00 vengono equitativamente calcolati € 24,00 per accessori. L’importo complessivo dovuto è pari ad € 1.404,00= La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.
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