F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Riccardo CROVI / POL. THARROS ( 148/01 ) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Riccardo CROVI / POL. THARROS ( 148/01 ) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 15/04/2011 l’allenatore dilettante di Base Crovi Riccardo, iscritto nell’albo dei tecnici del settore tecnico, assunto in qualità di responsabile in seconda della prima squadra della società POL. THARROS, partecipante al Campionato Regionale di I^ Categoria, Girone C, organizzato dal Comitato Regionale Sardegna della Figc, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della suddetta società il pagamento di € 5.000,00 (cinquemila) quale premio di tesseramento, oltre gli interessi di mora e rivalutazione monetaria. A sostegno del proprio ricorso il Sig. Crovi ha prodotto copia dell’accordo economico stipulato con la società il 07/09/2010, regolarmente depositato con il quale si sarebbe impegnato a svolgere la propria attività a decorrere dal 30/08/2010 fino al termine del campionato, (presumibilmente maggio 2011) dietro la corresponsione di € 500,00 mensili, comprensivo delle spese di rimborso in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Con nota dell’11/11/2010 il Sig. Crovi, prendeva atto dell’esonero verbale del 2/11/2010 e, comunicava di restare a disposizione della POL. THARROS fino al termine della stagione sportiva 2010/2011. Il 3/05/2011 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato le parti a produrre proprie note difensive. La POL. THARROS ha controdedotto che con l’accordo economico stipulato con il Sig. Crovi allo stesso veniva riconosciuto un importo mensile di € 500,00, comprensivo di rimborso spese, cifra quantizzabile in € 200,00 mensili. Pertanto il dovuto sarebbe di € 500,00 per il mese di ottobre e, a partire dal mese di novembre 2010 sino al 17/04/2011 la somma di € 300,00 mensili. Il 25/07/2011 la parte ricorrente ha fatto pervenire le osservazioni con riferimento alle controdeduzioni della società resistente con le quali ha confermato che il premio pattuito era di € 500,00 mensili comprensive di rimborso spese. Non si comprende il criterio adottato dalla società per quantificare la quota di 200,00 € messi a titolo di rimborso spese per viaggio, tenuto conto che la propria residenza si trovi in Oristano a poca distanza dal campo di allenamento, appare altrettanto inverosimile che il 40% del premio di tesseramento venga imputato al rimborso delle spese di viaggio. In merito alla durata dell’incarico e al numero delle mensilità dovute, l’accordo prevedeva la data di inizio per il 30/08/2010 fino alla fine del campionato (presumibilmente maggio 2011), data che avrebbe dovuto riguardare anche la coda del campionato di partecipazione agli spareggi, tenuto conto che gli spareggi promozione/retrocessione hanno impegnato le squadre del girone C della prima categoria, per l’intero mese di maggio, si ritiene che anche per questo mese si debba riconoscere la mensilità dovuta di € 500,00. Conclude le proprie osservazioni con la richiesta di corrispondere € 500,00 mensili dal mese di ottobre 2010 al mese di maggio 2011, per un totale di € 4.000,00 . Il Collegio,esaminata la documentazione,osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto l’accordo economico stipulato tra le parti ha previsto un compenso forfettario comprensivo anche del rimborso delle eventuali spese di viaggio, senza alcuna distinzione tra le due voci. Non comprendendo inoltre come la società nelle sue controdeduzioni abbia potuto quantificare la somma relativa al rimborso spese di 200,00 € che, oltretutto appare squilibrata rispetto alla somma destinata a ricompensare la sua attività di € 300,00. Per quanto concerne la durata del rapporto e il numero delle mensilità da ricompensare si ritiene che esso debba decorrere dal mese di ottobre 2010 al mese di maggio 2011, quindi otto mensilità, tenuto conto che il mese di settembre è stato pagato per intero e che il campionato di riferimento ha avuto una coda per gli spareggi fino a tutto il mese di maggio, e infine alla luce della richiesta indicata nelle osservazioni di € 4.000,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie la domanda nella misura precisata di € 4.000,00,così come riformulata nelle controdeduzioni del ricorso, e fa obbligo alla società POL. THARROS di corrispondere all’allenatore CROVI RICCARDO la somma di € 4.000,00 come da richiesta nelle osservazioni del 25/07/2011 e non € 5.000,00 indicata nel ricorso, oltre agli interessi equitativamente calcolati per un importo di € 45,00 per un totale di € 4.045,00. La presente delibera è immediatamente esecutiva nel rispetto, dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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