F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Nicolino CELLI / U.S. VENAFRO ( 153/01 ) ARBITRI : sigg. Mario ROSSINI e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA: all. Nicolino CELLI / U.S. VENAFRO
( 153/01 )
ARBITRI : sigg. Mario ROSSINI e Mariano SILVELLO
Con ricorso del 28 aprile 2011 l’allenatore dilettante Sig. CELLI Nicolino, iscritto nei ruoli del
S.T.F. della F.I.G.C., assunto in qualità di allenatore in seconda della prima squadra della società
U.S. Venafro, partecipante al campionato nazionale serie D girone F, adiva questo Collegio
Arbitrale affinchè gli venisse riconosciuto da parte della suddetta società il pagamento della somma
di euro 6.750,00 corrispondente alle rate scadute il 30 ottobre 2010, 31 dicembre 2010 e il 30
marzo 2011 del premio tesseramento, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno
derivante da svalutazione monetaria.
A sostegno del proprio ricorso il Sig. Celli ha prodotto copia dell’accordo economico del
18/08/2010, regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale, serie D, in data 7 settembre
2010 con il quale si impegnava a svolgere la propria attività con la predetta società; la stessa si
impegnava a corrispondere la somma di diecimila euro, ripartita in quattro rate di euro 2.000,00 con
scadenza 30 ottobre 2010; di euro 1.500,00 con scadenza 31 dicembre 2010; euro 3.250,00 con
scadenza 30 marzo 2011 ed euro 3.250,00 con scadenza 1° giugno 2011, oltre il rimborso spese di
euro 2.088,00.
In data 23 maggio 2011 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava le parti a produrre
proprie note difensive.
La società resistente nulla ha contro dedotto alle richieste dell’allenatore ricorrente.
Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento non avendo la
società U.S. Venafro nulla controdedotto alle richieste del Sig. Celli con il proprio ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso, fa obbligo alla Società U.S. VENAFRO di
corrispondere all’allenatore CELLI Nicolini la somma di euro 6.750,00
(seimilasettecentocinquanta/00) oltre agli interessi equitativamente calcolati di euro 51,00 per un
importo totale di euro 6.801,00.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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