F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Marco REBUGHINI / SPORTING MASSESE A.S.D. (160/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA: all. Marco REBUGHINI / SPORTING MASSESE A.S.D.
(160/01)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
L’ allenatore di base UEFA ‘B’ Marco Rebughini, iscritto all’Albo dal S.T. dalla F.I.G.C., con
ricorso del 12/05/2011, ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto il pagamento
della somma di €. 2.100,00, oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla
svalutazione monetaria da parte della Società Sporting Massese A.S.D. per rate scadute e previste in
contratto.
Il ricorrente ha comunicato, altresì, di essere stato esonerato il 30/03/2011 inviando copia della
lettera, nonché copia della raccomandata inviata alla Società di aver preso atto dell’esonero e la
comunicazione di restare a loro disposizione fino al termine della stagione sportiva dall’incarico di
allenatore della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale
Toscana della L.N.D. F.I.G.C., di aver percepito la somma di €. 3.500,00 ed a dimostrazione di ciò
ha allegato copia di accordo economico, sottoscritto il 10/09/2010, da cui si evince che per l’attività
sopra citata la Società Sporting Massese A.S.D., si era impegnata a corrispondergli la somma
forfettaria di €. 5.600,00 quale premio di tesseramento, nonché copia di richiesta emissione tessera
da tecnico stagione 2010/2011.
Dagli accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale è emerso che il contratto tra
le parti sopra citate è stato depositato il 12/10/2010 c/o gli Uffici del Comitato Regionale Toscana
L.N.D.
Con raccomandata dell’8/06/2011, il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha chiesto allo Società
Sporting Massese A.S.D. di inviare, qualora lo ritenga, eventuali controdeduzioni scritte ed al
ricorrente eventuali osservazioni sulle controdeduzioni di quest’ultima.
La convenuta, con raccomandata del 21/06/2011, ha fatto pervenire le sue osservazioni affermando
che, in base ad un regolamento interno della Società, di cui fornisce copia, era stata prevista una
trattenuta pari al 25% del rimborso spese mensile per ogni tesserato per ogni settimana di squalifica
e considerato che l’allenatore Rebughini era stato squalificato dapprima per un mese e
successivamente per un altro mese ed, ancora, successivamente per un altro mese arrivando così al
23/03/2011.
Successivamente a queste squalifiche è stato interrotto il rapporto con l’allenatore invitandolo a
versare l’ultimo rimborso spese, considerando che lo stesso non ha accettato tale proposta nulla gli è
stato pagato.
Di contro, l’allenatore preso atto delle controdeduzioni della Società ha ribadito il rispetto
dell’accordo sottoscritto e non soddisfatto per intero, evidenziando che il documento inviato
“Regolamento Interno”, stagione 2010/2011, non è mai stato da lui sottoscritto e nè è stato
sottoscritto dai giocatori.
Il Collegio Arbitrale in base agli atti in suo possesso ed in considerazione dei fatti narrati ritiene il
ricorso meritevole di accoglimento.
Spettano al ricorrente Rebughini Marco €. 2.100,00 a saldo delle sue spettanze, oltre ad €. 25,00 per
interessi equitativamente calcolati, in quanto non può ritenersi valido il “regolamento interno” con il
quale la Società Sporting Massese A.S.D. ha disciplinato le sanzioni da erogare ai propri tesserati,
tra l’altro non sottoscritto dagli stessi, in quanto le eventuali inadempienze dovevano essere
segnalate alla Procura Federale, così come previsto dall’art. 44 delle NOIF.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Rebughini Marco e per l’effetto fa obbligo allo
Sporting Massese A.S.D. di pagare al sopracitato la somma di €. 2.100,00 a saldo delle sue
spettanze, per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad €. 15,00 per interessi equitativamente
calcolati, per un totale di € 2.115,00.
Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento del danno per svalutazione monetaria in difetto di prova
dello stesso come da costante orientamento del Collegio Arbitrale.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del C.G.S.
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