F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Domenico PRANTERA / ASD CORIGLIANO CALCIO ( 163/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Domenico PRANTERA / ASD CORIGLIANO CALCIO ( 163/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI L’allenatore dilettante Domenico Prantera, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 18.05.2011 avverso l’A.S.D. Corigliano Calcio di Corigliano Calabro ( CS ). Nel ricorso chiede il pagamento di € 7.500,00 come da contratto sottoscritto oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla rivalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. ha fornito prova dell’avvenuto deposito dell’accordo economico tra le parti in data 04.09.2010. Tale contratto è stato sottoscritto in data 21.08.2010 e reca la durata dal 10.08.2010 al 30.06.2011. Figurano tre scadenze di pagamento fissate rispettivamente al 15 dicembre, al 20 febbraio ed al 15 maggio per € 2.500,00 cadauna; il tutto per l’importo complessivo di € 7.500,00 quale compenso globale annuo. La Società sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti,constatato altresì che nei confronti dell’allenatore dilettante Sig. Domenico Prantera l’A.S.D. Corigliano Calcio nulla ha ritenuto di controdedurre; prende atto che la richiesta dell’istante è pienamente legittima. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Domenico Prantera contro la Società Corigliano Calcio, accoglie totalmente la stessa. Fa obbligo al Corigliano Calcio di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 7.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011; su tale importo vengono equitativamente calcolati € 150,00 per accessori. L’importo complessivo dovuto è pari ad € 7.650,00. Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.
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