F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA:all. Angelo QUAGLIA / ASD SERRE ALBURNI ( 169/01 ) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA:all. Angelo QUAGLIA / ASD SERRE ALBURNI ( 169/01 ) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI In data 25 maggio 2011 l’Avv. Cristina Zecca, nominato ufficialmente dall’allenatore di Base Quaglia Angelo a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato, presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società. A.S.D. Serre Alburni, partecipante al campionato Regionale Campano di Eccellenza, affinché venga riconosciuta al suo assistito la somma di €.11.500,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 3 settembre 2010, oltre al rimborso delle spese di indennità chilometrica. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora e il danno causato dalla svalutazione monetaria. Dichiara che il suo assistito è stato esonerato in data 18 ottobre 2010. Al ricorso viene allegato il contratto economico stipulato con la A.S.D. Serre Alburni nel quale si conviene che la società nell'assumere il tecnico Quaglia Angelo quale allenatore responsabile della prima squadra si impegna a riconoscergli la somma di € 11.500,00 da pagarsi in 6 rate di €.1.900,00 cadauna alle scadenze dei mesi di ottobre-novembre,dicembre 2010 e gennaio, febbraio, marzo 2011. Nell'accordo,punto 2b, viene anche riconosciuto un rimborso delle spese per viaggi sostenuti. Al reclamo vengono inoltre allegate: ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte, copia del tesseramento al Settore Tecnico e copia della comunicazione del suo esonero. Con raccomandata del 20 giugno 2011 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Serre Alburni a presentare le proprie eventuali controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Quaglia ad inviare successivamente le proprie osservazioni. Chiede inoltre al competente Comitato Regionale Campania l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo. La società convenuta,legalmente rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Sabetta in virtù di procura in calce al documento,fa pervenire le proprie controdeduzioni con nota datata 4 luglio 2011, contestando integralmente le richieste avanzate nel ricorso presentato dal tecnico Quaglia assistito dall'Avv. Zecca perché inammissibili,infondate e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio. In merito al rimborso spese se ne contesta la richiesta in quanto non documentata all'introduzione del ricorso e pertanto inammissibile e che tuttavia, qualora esso sia dovuto, dovrà essere corrisposto unicamente per il periodo antecedente l'esonero del tecnico. Riguardo al premio di tesseramento non corrisponde al vero che il tecnico non abbia mai percepito alcuna somma di denaro poiché al medesimo sono stati versati tre assegni della BCC di Battipaglia tratti dal conto corrente della società A.S.D. Serre Alburni per un totale di €.6.500,00 e precisamente: assegno di €.2.500,00 a nome della signora Ferrara Lucia incassato il 9 settembre 2010 assegno di €.1.500,00 a nome della signora Ferrara Lucia incassato il 16 settembre 2010 assegno di €.2.500,00 incassato dal signor Ivan Quaglia il 3 settembre 2010 Si fa notare che Ivan Quaglia e Ferrara Lucia sono rispettivamente figlio e moglie di Quaglia Angelo il quale ha espressamente fatto richiesta al presidente della società di intestare gli assegni a tali persone per motivi contabili. Ne consegue che la società è debitrice solamente della somma di €.5.000,00. A sostegno di quanto sopra riportato vengono allegati alle controdeduzioni le copie dei citati assegni attestanti cifre e nominativi con la ricevuta della raccomandata comprovante l'invio alla controparte della presente documentazione. In data 20 luglio 2011 l'Avv.Cristina Zecca a nome del ricorrente Quaglia Angelo scrive al Collegio in risposta a quanto esposto dalla società. In via preliminare si contesta tutto quanto prodotto dalla controparte ed in modo particolare il fatto che quei tre assegni per un totale di €.6.500,00 versati come parte del premio di tesseramento siano stati intestati ad altre persone e non all'interessato Quaglia Angelo. Appare dunque chiaro che i documenti forniti nulla provano in quanto nessuno degli assegni è intestato al tecnico. In merito poi alla parentela,peraltro non provata nè documentata, degli intestatari con Quaglia Angelo questo fatto non ha alcuna attinenza con il rapporto economico stipulato fra società e allenatore poiché i suddetti assegni potrebbero essere stati rilasciati a tali soggetti per cause o altri motivi sconosciuti a questa difesa. Inoltre non risponde al vero, nè è provata o documentata, la richiesta del Quaglia di intestare gli assegni ad altri per motivi contabili. Inoltre, ad ulteriore sostegno di quanto sinora sostenuto, dalle copie degli assegni prodotti dalla società nelle sue controdeduzioni, si evince che questi non sono stati rilasciati dalla A.S.D. Serre Alburni in persona del presidente poiché mancano della sua firma e del timbro societario. Si conclude sottolineando che nella denegata ipotesi si volesse ritenere che quanto esposto dalla società fosse rispondente al vero,cosa che non è, la stessa si riconosce debitrice nei confronti del signor Quaglia Angelo di €.5.000.00 oltre l'indennità chilometrica. Si chiede infine a questo Collegio Arbitrale che: In via principale voglia far obbligo alla A.S.D. Serre Alburni del pagamento a favore del tecnico Quaglia Angelo della somma di €.11.500,00 oltre interessi di mora,svalutazione monetaria e indennità chilometrica. In via subordinata voglia far obbligo alla A.S.D. Serre Alburni del pagamento a favore del tecnico della somma di €.5.000,00 oltre interessi di mora,svalutazione monetaria e indennità chilometrica. Il Collegio presa visione degli atti pervenuti ritiene di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal tecnico Angelo Quaglia. In merito agli assegni prodotti dalla società si nota che oltre ad essere intestati a persone diverse dal tecnico,anche se come asserito suoi familiari, non sono riconducibili a pagamenti inerenti il premio di tesseramento per il motivo che gli stessi,come si evince dalla documentazione inviata al Collegio dalla A.S.D. Serre Alburni, non recano nè la firma del presidente nè il timbro della società. Inoltre gli importi degli assegni non corrispondono a quelli delle rate riportate sul contratto e soprattutto non convince il fatto che la società, dopo aver stabilito un premio di tesseramento di €.11.500,00 suddividendolo in sei rate da €.1.900,00 cadauna da pagarsi ad iniziare dal mese di ottobre 2010 fino al mese di marzo 2011, abbia versato al tecnico già nello stesso mese di settembre 2010 con tre assegni per un totale di €.6.500,00 più della metà di quanto pattuito. Per tali motivi il Collegio Arbitrale decide che la A.S.D. Serre Alburni sia debitrice al tecnico dell'intera cifra pattuita nel premio di tesseramento. Per quanto riguarda la richiesta del rimborso di indennità chilometrica avanzata dal ricorrente questa non può essere accolta in quanto non supportata da alcuna documentazione. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Serre Alburni al pagamento a favore dell’allenatore Quaglia Angelo della somma di €.11.500,00 a saldo del premio di tesseramento,di €.74,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 11.574,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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