CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 ottobre 2009 promosso da: Massimo Komatz contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 ottobre 2009 promosso da: Massimo Komatz contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Gabriella Palmieri in qualità di Presidente del
Collegio arbitrale nominato
dagli Arbitri a elezione di parte
Prof. Avv. Filippo Lubrano in qualità di Arbitro nominato
da Massimo Komatz
Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro nominato
dalla Federazione Italiana
Pallacanestro
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 1286 del 29 giugno 2009
promosso da:
Massimo Komatz, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Manzi,
Giuseppe Avolio e Alessandra Schileo ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Roma, alla Via Confalonieri n. 5
parte istante
contro
Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e
Paola M. A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro
studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 106
parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria della Camera di
conciliazione e arbitrato per lo sport, in data 26 giugno 2009 (prot.
n. 0391), il sig. Massimo Komatz (di seguito, per brevità, anche
“istante” o la “parte istante”), tesserato della Federazione Italiana
Pallacanestro (di seguito, per brevità, anche “Federazione “, “FIP” o
la “parte intimata”) e del Comitato Italiano Arbitri (di seguito, per
brevità, anche “CIA”) chiedeva alla Camera di conciliazione e
arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (di seguito, per brevità, “Camera”) - ex Titolo III, artt. 4 e 5
del Regolamento della Camera, in relazione all’art. 45 dello Statuto
della Federazione Italiana Pallacanestro - di “[…] esperirsi il
tentativo di conciliazione […]” avverso le deliberazioni della FIP
relative alle modalità elettive, e successivamente procedurali, del
Presidente del CIA e dei Consiglieri dello stesso CIA.
Nello specifico, la parte istante proponeva ricorso avverso:
la delibera n. 41 (di cui al C.U. FIP n. 975 del 25 maggio
2009 – Consiglio di Presidenza n. 2)
la delibera n. 42 del Presidente Federale (di cui al C.U.
FIP n. 978 del 26 maggio 2009 – Presidenza n. 17),
nonché delle successive intervenute deliberazioni di cui
al:
C.U. FIP n. 1000 del 3 giugno 2009 – Presidenza n. 20
“Errata Corrige alla delibera n. 43 di cui al C.U. FIP n.
978 del 26 maggio 2009 – Presidenza n. 18
C.U. FIP n. 1001 del 3 giugno 2009 – Segreteria Federale
n. 38 – “Errata Corrige al C.U. n. 995 del 1 giugno 2009
– Segreteria Federale n. 37” tutte facenti espresso
riferimento alle deliberazioni nn. 292 e 296 assunte dal
Consiglio Federale nella riunione del 15 e 16 maggio
2009.
Con nota del 26 giugno 2009 (prot. n. 0392), il Segretario della
Camera, Dott. Luca Saccone, comunicava all’istante – e, per
conoscenza alla Federazione Italiana Pallacanestro - che “[…] a
seguito delle modifiche apportate allo Statuto del CONI e
all’approvazione delle stesse, la Camera è stata soppressa” e che “le
sue funzioni a far data dal 22 gennaio 2009 sono state assunte
dall’Alta Corte di giustizia sportiva e dal Tribunale nazionale di
arbitrato per lo sport”.
L’istante rilevava dalla comunicazione a firma del Segretario
Generale del CONI, Dott. Raffaele Pagnozzi, prot. n. 0127/08 del 21
maggio 2008 – avente per oggetto “Approvazione modifiche Statuto
CONI (D.M. 7 aprile 2008) Nuovo Sistema di Giustizia e Arbitrato
per lo Sport - indirizzata anche alle Federazioni Sportive Nazionali -
, che il CONI qualificava come mera “modificazione della
denominazione e composizione della Camera l’istituzione del
Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e dell’Alta Corte di
giustizia sportiva, preconizzando quindi la continuità del sistema di
giustizia sportiva e quindi distribuendo tra i medesimi organi le
competenze già attribuite alla Camera”.
L’istante, pertanto, depositava ex art. 9 e ss. del Codice dei
Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di
seguito anche, per brevità, “Codice”) presso il Tribunale nazionale
di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Tribunale”), in
data 29 giugno 2009 (prot. n. 1286), un “Ricorso in riassunzione –
Istanza di arbitrato con nomina dell’arbitro – Richiesta di
provvedimento cautelare – Richiesta di provvedimento
Presidenziale”, impugnando i medesimi provvedimenti oggetto
dell’istanza di conciliazione depositata presso la Segreteria della
Camera in data 26 giugno 2009 (prot. n. 0391).
Con tale atto l’istante dichiarava di riassumere innanzi alla
nuova Autorità competente il giudizio già promosso avanti alla
Camera.
Nell’istanza cautelare contenuta nell’atto, l’istante riteneva che
“Il grave danno e irreparabile cagionato dai provvedimenti impugnati
è del tutto evidente, se si pone mente al fatto che la lesione del
principio di democrazia interna impedisce al ricorrente il legittimo
esercizio dei suoi diritti elettorali, delegittima l’elezione dei delegati
CIA e conseguentemente del Presidente del CIA. Inoltre, nel caso di
successivo accoglimento del ricorso, gli atti posti in essere dagli
organi illegittimamente eletti verranno travolti con grave pregiudizio
per il regolare svolgimento dell’intera attività sportiva alla cui
promozione è delegata la FIP”.
Sempre l’istante, nella richiesta di provvedimento
presidenziale ex art. 23 del Codice, chiedeva che “il Tribunale
nazionale di arbitrato per lo sport, riconosciuta la sussistenza di
ragioni di estrema gravità ed urgenza – consistenti, appunto, nel
fatto che la già convocata 1^ Assemblea Generale elettiva del
Comitato Italiano Arbitri per il giorno 1° agosto 2009 è deputata ex
delibera n. 42 C.U. 978 del 26 maggio 2009 ad eleggere per il
quadriennio 2009/2012 il Presidente CIA e due componenti del
Consiglio Direttivo CIA e quindi a completare l’intero procedimento
elettorale in corso – voglia disporre, inaudita altera parte, una
misura cautelare, consistente nella sospensione dell’efficacia del
provvedimento di convocazione […]”.
La parte istante, altresì, rassegnava le conclusioni del
seguente tenore: “[…] a corredo di quanto già esposto nella presente
istanza, da considerarsi parte integrante del presente ricorso,
rinnova le domande ivi già formulate [annullamento delle citate
delibere e revoca della convocazione dei comizi ] […] e quindi chiede
dichiararsi la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo
sport a conoscere e decidere; nomina ex art. 1, comma 2 del Codice
di rito il Prof. Avv. Filippo Lubrano quale arbitro designato; chiede,
previo esperimento ex art. 20 del Codice di rito del tentativo di
conciliazione sulle questioni oggetto della presente controversia,
annullarsi previa sospensiva, e previa disposizione di misure
cautelari provvisorie ai sensi dell’art. 23 del Codice di rito le delibere
citate in narrativa e, per l’effetto, revocarsi la convocazione dei
comizi e la convocazione della 1^ Assemblea Generale elettiva del
Comitato Italiano Arbitri; con vittoria di spese, competenze ed
onorari”.
In data 29 giugno 2009, tale istanza veniva anticipata via fax
alla FIP e, poi, inviata per raccomandata alla stessa Federazione.
Con memoria depositata in data 20 luglio 2009, prot. n. 1381,
si costituiva la FIP, che concludeva, relativamente alla richiesta
cautelare presentata al Presidente del Tribunale, per la reiezione in
quanto “[…] inammissibile e destituita dai presupposti nonché
infondata in fatto e in diritto”.
Relativamente al merito concludeva per l’accertamento e la
dichiarazione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso e,
comunque, per il rigetto, con vittoria di spese, competenze e
onorari di difesa, e vinte le spese e gli onorari della procedura, con
refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo.
La FIP nominava quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv.
Massimo Zaccheo.
Il Presidente del Tribunale, evocato ex art. 23 del Codice, con
propria determinazione n. 1404 del 21 luglio 2009, “Considerato,
nel quadro di una valutazione bilanciata degli interessi in campo,
prevalente l’interesse allo svolgimento della 1^ Assemblea Generale
Elettiva del Comitato Italiano Arbitri, convocata per il giorno 1 agosto
2009”, respingeva l’istanza di sospensione presentata dal sig.
Massimo Komatz.
Il Prof. Avv. Filippo Lubrano e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo
accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, individuavano
nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di
Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico.
Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 30 luglio
2009. Nel corso dell’udienza concedeva alle parti termine per il
deposito di memorie e documenti e per successive repliche,
fissando l’udienza di discussione per il 24 settembre 2009. Inoltre,
dopo breve camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del
Codice, sentite le parti, “[…] considerati anche i tempi normalmente
necessari per l’esecuzione della delibera che sarà adottata nel corso
dell’Assemblea Generale Elettiva del Comitato Italiano Arbitri
convocata per il giorno 1° agosto 2009 e tenuto conto dei tempi brevi
entro i quali la questione sarà decisa nel merito […]” confermava il
provvedimento n. 1404 assunto dal Presidente del TNAS in data 21
luglio 2009.
Con atto di motivi aggiunti inviato via fax a questo Tribunale
in data 31 luglio 2009 prot. n. 475 e nella stessa data all’istante
FIP, il sig. Komatz ha proposto impugnazione avverso il
Comunicato Ufficiale n. 1113 in data 30 giugno 2009 del Comitato
Italiano Arbitri n. 15 di proclamazione degli eletti quali delegati
all’Assemblea elettiva di categoria in rappresentanza degli Arbitri
impegnati nei Campionati professionistici e non professionistici; e
avverso il Comunicato Ufficiale n. 3 del 2 luglio 2009 contenente
l’errata corrige del Comunicato Ufficiale n. 1113 in data 30 giugno
2009.
Il Collegio arbitrale, all’esito dell’udienza di discussione
svoltasi in data 24 settembre 2009, tratteneva il procedimento in
decisione.
MOTIVI
1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di
inammissibilità, improcedibilità e di tardività dell’istanza proposta
dal sig. Komatz formulate dalla FIP.
Come già detto, l’istante depositava, presso la Segreteria della
Camera atto in data 26 giugno 2009 (prot. 0391), con il quale
chiedeva alla Camera - ex Titolo III, artt. 4 e 5 del Regolamento
della stessa Camera, in relazione all’art. 45 dello Statuto della
Federazione Italiana Pallacanestro - di “[…] esperirsi il tentativo di
conciliazione […]” avverso le deliberazioni della FIP relative alle
modalità elettive, e successivamente procedurali, del Presidente del
CIA e dei Consiglieri dello stesso CIA.
Con nota del 26 giugno 2009 (prot. n. 0392), il Segretario della
Camera comunicava all’istante – e, per conoscenza alla Federazione
Italiana Pallacanestro - che “[…] a seguito delle modifiche apportate
allo Statuto del CONI e all’approvazione delle stesse, la Camera è
stata soppressa” e che “le sue funzioni a far data dal 22 gennaio
2009 sono state assunte dall’Alta Corte di giustizia sportiva e dal
Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”.
L’istante, pertanto, depositava ex art. 9 e ss. del “Codice”
presso il “Tribunale”, in data 29 giugno 2009 un “Ricorso in
riassunzione – Istanza di arbitrato con nomina dell’arbitro –
Richiesta di provvedimento cautelare – Richiesta di provvedimento
Presidenziale”, impugnando i medesimi provvedimenti oggetto
dell’istanza di conciliazione depositata presso la Segreteria della
Camera in data 26 giugno 2009 (prot. n. 0391).
In data 29 giugno 2009, tale istanza veniva anticipata via fax
alla FIP a cura dell’istante.
Va considerato, sull’eccezione sollevata dall’intimata FIP, che,
in effetti, essendo stata soppressa la previgente Camera e prima
della proposizione dell'istanza d’arbitrato (in data 26 giugno 2009
prot. n. 0391) e che, a quella data, essendo stata ampiamente
completata la nomina dell’organo arbitrale in quella sede, non è
applicabile nella specie l’art. 33, c. 3 del “Codice”, in virtù del quale
«… le parti richiedenti dovranno riproporre la domanda al
Tribunale secondo quanto previsto dalla presente normativa…»;
L’eccezione d’inammissibilità, proposta dall’intimata FIP,
tuttavia, non ha pregio e va disattesa, perché, il “ricorso in
riassunzione – istanza di arbitrato con nomina dell’arbitro – richiesta
di provvedimento cautelare – richiesta di provvedimento
presidenziale“ proposto dal sig. Komatz in data 29 giugno 2009,
anticipato via fax alla FIP nella stessa data del 29 giugno 2009,
presenta tutti gli elementi obbligatoriamente stabiliti dall’art. 9 del
Codice per l’introduzione dell'arbitrato in questa sede anche in
ordine alla completezza del contraddittorio.
La non corretta intestazione recata da detta istanza, infatti,
laddove indica una riassunzione non configurabile nel caso di
specie, trattandosi di organo ormai soppresso, non ne implica di
per sé l’inammissibilità, essendo rilevante, al fine di considerarla
invece ammissibile, che siano stati effettuati gli adempimenti
prescritti dagli articoli 9, 10 e 11 del Codice.
Non si è verificata alcuna decadenza in capo al ricorrente,
perchè non si sono verificate quelle specificamente stabilite per la
mancata osservanza dei termini di comunicazione alla controparte
e di deposito dell’istanza arbitrale, o di quelli di regolarizzazione ex
art. 14 del Codice.
2. La FIP ha, poi, eccepito la tardività dell’istanza, perché i
provvedimenti oggetto del ricorso erano stati pubblicati sul C.U. n.
917 del 18 maggio 2009, sul C.U. n. 975 del 25 maggio 2009 e sul
C.U. n. 978 del 26 maggio 2009 e, quindi, al momento della
proposizione del ricorso era decorso il termine di trenta giorni di
cui all’art. 10, comma 4, secondo periodo, del Codice.
Tale profilo di tardività viene d’ufficio dal Collegio valutato
anche con riferimento all’atto di motivi aggiunti inviato via fax al
Tribunale in data 31 luglio 2009 e nella stessa data all’istante FIP,
con il quale sono stati impugnati il Comunicato Ufficiale n. 1113 in
data 30 giugno 2009 e l’errata corrige di cui al Comunicato
Ufficiale n. 3 del 2 luglio 2009.
L’art. 49 del Nuovo Regolamento organico della FIP prevede, al
primo comma, che “le deliberazioni del Consiglio Federale e le
decisioni adottate dagli organismi statutari operanti nell’ambito
federale sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale, firmato dal
Segretario Generale ed entrano in vigore da tale data, salvo quelle
per le quali sono previste particolari modalità di notifica oppure
rinviate ad epoca successiva esplicitamente indicata nel testo della
decisione stessa”; e salva la facoltà del Consiglio di assumere
“deliberazioni a carattere interno o con riserva di successiva
pubblicazione” (ultimo paragrafo).
In disparte la considerazione che, in base alla predetta
disposizione, le delibere in questione erano senza dubbio entrate in
vigore ed erano efficaci dalla data del Comunicato Ufficiale che le
contemplava, non essendo espressamente previsto alcun ulteriore
specifico adempimento relativo alla forma della comunicazione, il
Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per sopravvenuto
difetto di interesse del ricorrente.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa emerge con chiarezza che
il ricorso, sia innanzi alla Camera(in data 26 giugno 2009), sia
innanzi a questo Tribunale (in data 29 giugno 2009), è stato
proposto quando le elezioni dei delegati avevano già avuto luogo (26
– 27 giugno 2009); che la prima Assemblea elettiva, convocata per
il 1° agosto 2009, si è svolta e che, per l’effetto, sono stati eletti sia
il Presidente CIA sia i due Consiglieri CIA, uno per il settore
professionistico e uno per il settore non professionistico.
Risulta evidente che l’elezione dei delegati era finalizzata alla
loro partecipazione all’Assemblea elettiva di categoria e, quindi, allo
svolgimento dell’Assemblea stessa.
L’istante non ha proposto impugnazione, neanche con atto di
motivi aggiunti, avverso l’elezione del Presidente CIA e dei due
Consiglieri CIA all’esito della predetta Assemblea Generale, i cui
risultati, peraltro, sono stati resi disponibili su internet sin dal 2
agosto 2009; dimostrando così, inequivocabilmente, di prestare
acquiescenza al risultato conclusivo del procedimento di elezione,
scandito in fasi e confluito nella nomina del Presidente CIA e dei
due Consiglieri CIA.
D’altronde, il ricorso in riassunzione – istanza di arbitrato era
diretto anche avverso la delibera n. 41, di cui al Comunicato
Ufficiale FIP n. 975 in data 25 maggio 2009, di convocazione
dell’Assemblea generale elettiva del CIA e avverso la delibera n. 42,
di cui al Comunicato Ufficiale FIP n. 978 in data 26 maggio 2009,
di convocazione dell’Assemblea Generale e di nomina della
Commissione Verifica dei Poteri.
L’interesse a ricorrere dell’istante doveva, quindi, sostanziarsi
anche con riferimento all’atto conclusivo del relativo procedimento,
cioè al risultato degli eletti dall’Assemblea quale momento finale e,
comunque, centrale della procedura stessa.
Le censure articolate con riferimento alle modalità di elezione
dei delegati, in disparte ogni considerazione circa l’attualità e la
concretezza dell’interesse dell’istante sullo specifico profilo, avuto
riguardo alla tempistica dello svolgimento delle elezioni dei delegati
rispetto alla proposizione dell’istanza di arbitrato, elezioni alle
quali, peraltro, l’istante stesso aveva partecipato, rappresentano la
contestazione nei confronti di una fase del procedimento,
assumendone (una pretesa) illegittimità, che non può non
riverberarsi e minare alla base, e non come invalidazione riflessa o
indiretta, (sul)la legittimità dell’Assemblea dei delegati e (sul)le
votazioni da quest’ultima scaturite.
Un’impugnazione non estesa ai risultati della predetta
Assemblea non eliminerebbe, infatti, il risultato (che si assume
illegittimamente) conseguito dagli eletti.
Né si può riconoscere alcun effetto di caducazione automatica
a seguito della (eventuale dichiarazione di) illegittimità dell’atto
procedimentale costituito dall’elezione dei delegati, senza
un’espressa impugnazione dei risultati dell’Assemblea Generale,
anche alla luce del principio del contraddittorio (art. 829, comma
1, n. 9 c.p.c.), sotto il profilo dell’osservanza della regola generale
della domanda e della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato
(art. 112 c.p.c.).
3. In conclusione, l’istanza in epigrafe va dichiarata inammissibile
per difetto di interesse nei termini fin qui esposti.
4. Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel
contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione
ed eccezione, così decide:
1. dichiara inammissibile l’istanza d’arbitrato prot. n. 1286 del
29 giugno 2009 in epigrafe, proposto dal sig. Massimo
Komatz;
2. in considerazione dell’oggetto della controversia dispone la
compensazione fra le parti delle spese di difesa del presente
procedimento;
3. condanna, con il vincolo di solidarietà, il ricorrente al
pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in €
2.000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori e spese;
4. pone a carico delle parti — sig. Massimo Komatz e Federazione
Italiana Pallacanestro — il pagamento dei diritti amministrativi
per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 19 ottobre 2009 e sottoscritto
in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Avv. Filippo Lubrano
F.to Massimo Zaccheo