CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 5/11/2002 TRA HOCKEY CLUB GHERDËINA e FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 5/11/2002 TRA HOCKEY CLUB GHERDËINA e FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO LODO ARBITRALE Deliberato all’unanimità in data 5 novembre 2002 dal sottoscritto Collegio arbitrale riunito in conferenza personale in Roma, nell’arbitrato promosso presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI (in seguito la “Camera”) da: HOCKEY CLUB GHERDËINA, società sportiva di hockey su ghiaccio con sede in Ortisei (BZ) alla via Purger n. 78 (in seguito “H.C. GHERDËINA”), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Alfred Prinoth, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leandro Cantamessa, Fabio Fazzo e Fabio Lepri giusta procura speciale allegata al ricorso al Collegio arbitrale ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Cantamessa in Milano, via Monte Napoleone n. 3 – Attrice – contro FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO (in seguito “FISG”), con sede in Roma alla Via Vitorchiano nn. 111-113, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Giancarlo Bolognini, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Guarino giusta procura speciale unita alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Camilluccia n. 281 – Convenuta – Dinanzi al Collegio arbitrale composto da: Prof. Avv. MASSIMO COCCIA, di Roma, – Presidente – Prof. Avv. LUIGI FUMAGALLI, di Milano, – Arbitro – Avv. LEONARDO GNISCI, di Roma, – Arbitro – * * * I. LE PARTI – L’H.C. GHERDËINA 1. L’attrice nel presente arbitrato è la società sportiva di hockey su ghiaccio H.C. GHERDËINA, affiliata alla FISG e nata dalla fusione – in senso non civilistico ma sportivo, in conformità con l’art. 18 del Regolamento Organico della FISG (in seguito “R.O.”; si veda infra al n. 35) – tra l’H.C. Gardena-Gröden Soc. coop. a r.l. (in seguito “H.C. GARDENA”) e l’H.C. Gherdeina Junior, deliberata dall’assemblea straordinaria congiunta delle due società sportive, svoltasi in Ortisei l’8 agosto 2000, e approvata dal Consiglio federale della FISG il 3 marzo 2001 (delibera n. 2-01/141). 2. L’H.C. GARDENA – dante causa dell’odierna attrice nell’ambito dell’ordinamento federale – ha partecipato al campionato di serie A nelle stagioni 1996-97 e 1997-98 e, a seguito di volontaria rinuncia alla serie A, a quello di serie B nella stagione 1998-99. Nelle stagioni 1999-2000 e 2000-01, a seguito di rinuncia anche alla serie B e di mancata iscrizione alla serie C (v. infra al n. 3), l’H.C. GARDENA – messa in difficoltà anche dal crollo dello stadio del ghiaccio di Ortisei, verificatosi nella primavera del 1999 a causa di una frana – ha svolto unicamente attività giovanile. Dalla stagione 2001-02, a seguito della fusione, l’H.C. GHERDËINA ha ripreso regolarmente l’attività anche a livello “seniores”. 3. Il 19 settembre 2000 l’H.C. GARDENA aveva invero presentato alla FISG la richiesta di iscrizione per la stagione 2000-01 al campionato di serie C, ma con il termine ultimo per l’iscrizione già scaduto in data 17 settembre 2000. Nel novembre 2000 la FISG, preso atto che la maggioranza delle altre squadre partecipanti al campionato (all’uopo interpellate) aveva negato il proprio consenso, rifiutava la iscrizione tardiva della società gardenese alla serie C. Tale decisione della FISG non è contestata nel presente arbitrato, né risulta dagli atti che sia stata contestata dalla società attrice in altre sedi. – La FISG 4. La convenuta nel presente arbitrato è la FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – nata a Milano nel settembre del 1926 dalla fusione di tre Federazioni preesistenti, la Federazione Italiana Pattinaggio, la Federazione Italiana di Hockey e la Federazione Bob Club d’Italia. 5. Data la ridotta diffusione territoriale dell’hockey su ghiaccio in Italia, l’attività agonistica federale maschile è strutturata in tre soli campionati seniores – serie A, B e C, con ulteriori articolazioni in livelli o gironi all’interno delle varie serie – nonché nell’attività giovanile e amatoriale. II. I FATTI 6. Il presente arbitrato ha ad oggetto la richiesta di risarcimento di danni avanzata dall’H.C. GHERDËINA nei confronti della FISG a seguito della perdita da parte della società attrice della titolarità del tesseramento federale di un gruppo di sei giocatori di hockey su ghiaccio (Leo Insam, Fabian Kostner, Moritz Kostner, Klaus Peter Piccolruaz, Thomas Piccolruaz e Leo Pitscheider), con la relativa privazione della possibilità di farli giocare nella propria squadra di livello seniores. 7. Ai fini di una migliore comprensione dei fatti oggetto del presente arbitrato, nonché della conseguente analisi giuridica, appare opportuno distinguere, e narrare separatamente, le circostanze di fatto relative al giocatore Leo Insam e quelle relative al gruppo degli altri cinque giocatori. – Il giocatore Leo Insam 8. Leo Insam, residente in Ortisei e tesserato a lungo per l’H.C. GARDENA, ha giocato con altre società in regime di “prestito” per più anni: in Germania (e in parte in Canada) nelle stagioni 1996-97, 1997-98 e 1998-99, nonché nella serie A italiana per l’Asiago Hockey A.S. nel 1999-2000 e per l’H.C. Junior Milano S.r.l. (in seguito “H.C. Milano”) nel 2000-01. 9. In data 25 giugno 2001, Leo Insam inoltrava alla FISG via fax e per raccomandata una “istanza di tesseramento conseguente a rinuncia ai campionati federali di categoria” ai sensi dell’art. 44 R.O., con la quale chiedeva lo svincolo dall’H.C. GARDENA ed il tesseramento per l’H.C. Milano a seguito della rinuncia dell’H.C. GARDENA a partecipare al campionato cui aveva diritto, allegando all’istanza un modulo di tesseramento federale sottoscritto a favore della società milanese. L’istanza veniva inviata in copia dall’Insam all’H.C. GARDENA presso la sua sede di prima della fusione, situata in Ortisei alla Via Setil n. 7, anziché presso la nuova sede dell’H.C. GHERDËINA, sempre in Ortisei alla Via Purger n. 78; l’istanza perveniva comunque all’H.C. GHERDËINA in data 28 giugno 2001, così come attestato dalla stessa società attrice nel reclamo alla FISG datato 31 luglio 2001 (infra, n. 13) nonché nel ricorso al presente Collegio arbitrale. 10. Il 25 giugno 2001 la Commissione Tesseramento FISG, vista l’appena pervenuta (via fax) istanza di svincolo di Insam ai sensi dell’art. 44 R.O., rilevato che non era ancora trascorso il termine di cinque giorni previsto a favore della società di appartenenza per proporre eventualmente opposizione, rimetteva la pratica all’Ufficio Tesseramento della stessa FISG per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza non appena fosse trascorso il detto termine. In effetti, in data 11 luglio 2001 il Segretario Generale della FISG comunicava al giocatore e alle due società interessate che, essendo trascorsi i cinque giorni previsti senza alcuna opposizione dell’H.C. GHERDËINA, lo svincolo del giocatore Insam doveva considerarsi perfezionato. 11. Nel frattempo, con lettera datata 30 giugno 2001, l’H.C. GHERDËINA manifestava alla FISG la sua opposizione alla richiesta di svincolo del giocatore Insam. Detta lettera di opposizione veniva tuttavia spedita dalla società attrice in data 11 luglio 2001 (come risulta dal timbro dell’ufficio postale di Bolzano) e ricevuta dal Comitato Provinciale Alto Adige della FISG il 12 luglio 2001 e dagli uffici di Roma della stessa Federazione il giorno successivo, così incrociandosi con la comunicazione dell’11 luglio del Segretario Generale della FISG menzionata al precedente n. 10. 12. In data 10 agosto 2001, il Segretario Generale FISG comunicava al giocatore e alle due società interessate che, “nonostante l’invio da parte della società H.C. GHERDËINA di documentazione tendente ad opporsi al trasferimento dell’atleta Leo Insam”, alla luce della documentazione prodotta dal Comitato Provinciale Alto Adige, dalla quale risultava che l’H.C. GHERDËINA non aveva partecipato al campionato di serie C 2000-01, al quale avrebbe avuto diritto (v. supra, nn. 2-3), lo svincolo del giocatore doveva considerarsi definitivo ai sensi dell’art. 44 R.O. 13. Nel frattempo, il 1° agosto 2001, l’H.C. GHERDËINA aveva inviato al Consiglio federale della FISG un reclamo datato 31 luglio 2001 avverso lo svincolo del giocatore; il reclamo veniva ricevuto e protocollato negli uffici di Roma della FISG il 10 agosto 2001. 14. In data 22 settembre 2001 il Consiglio federale, con delibera n. 6-01/389, visti gli atti della vicenda e acquisito il parere consultivo della Commissione Tesseramento, respingeva il reclamo dell’H.C. GHERDËINA e confermava la precedente decisione federale di autorizzare lo svincolo di Insam ai sensi dell’art. 44 R.O. Il provvedimento del Consiglio federale veniva comunicato all’H.C. GHERDËINA il 26 settembre 2001 con lettera del Segretario Generale della Federazione. – I giocatori Fabian Kostner, Moritz Kostner, Klaus Peter Piccolruaz, Thomas Piccolruaz e Leo Pitscheider 15. In data 29 settembre 2000, i giocatori Fabian Kostner, Moritz Kostner, Klaus Peter Piccolruaz, Thomas Piccolruaz e Leo Pitscheider, tutti residenti in Ortisei e tesserati in quel momento per l’H.C. GARDENA, in vista dell’inizio della stagione 2000-01, inviavano alla FISG parallele richieste di svincolo ai sensi dell’art. 47 R.O., chiedendo di poter essere tutti tesserati per la società W.S.G. Stilfes, partecipante al campionato di serie C. L’H.C. GARDENA, cui erano state inviate in copia le istanze, inviava alla FISG la propria opposizione allo svincolo. 16. In data 23 ottobre 2000, la Commissione Tesseramento della FISG rilevava la estrema genericità tanto delle istanze di svincolo quanto dell’opposizione e, riservato ogni provvedimento, invitava sia i giocatori sia la società ad integrare e motivare le proprie richieste entro l’11 novembre 2000. Nessuna delle parti ottemperava all’invito. 17. In data 20 novembre 2000, la Commissione Tesseramento FISG, riunitasi di nuovo per discutere delle istanze dei cinque giocatori, accertava d’ufficio che la società H.C. GARDENA non risultava iscritta ad alcun campionato seniores (serie A, B e C) per l’anno sportivo 2000-01 (v. supra, nn. 2-3) e, pertanto, disponeva la remissione degli atti all’Ufficio Tesseramento della stessa FISG per l’applicazione dell’art. 44 R.O. in danno dell’H.C. GARDENA. 18. Il 22 novembre 2000 l’Ufficio Tesseramento della FISG, applicando l’art. 44 R.O., autorizzava il tesseramento dei giocatori Fabian Kostner, Moritz Kostner, Klaus Peter Piccolruaz, Thomas Piccolruaz e Leo Pitscheider in favore della società W.S.G. Stilfes. 19. In data 24 novembre 2000 il legale rappresentante della W.S.G. Stilfes e i cinque giocatori riempivano e sottoscrivevano i moduli federali di tesseramento a titolo definitivo e li depositavano presso la FISG. I cinque giocatori prendevano così parte al campionato di serie C della stagione 2000-01 con la nuova società. 20. Circa otto mesi dopo, in data 31 luglio 2001, l’H.C. GHERDËINA, inviava una istanza alla Commissione Tesseramento FISG, affermando di aver rilevato che nell’elenco dei propri tesserati predisposto dalla FISG non apparivano i cinque giocatori suindicati e chiedendo che venissero tutti reinseriti nel proprio elenco tesserati in quanto le istanze di svincolo del 29 settembre 2000 non erano state motivate né sostenute da prova e dunque non ricorrevano gli estremi per l’applicazione dello svincolo ex art. 47 R.O. 21. In data 10 settembre 2001, la Commissione Tesseramento FISG si riuniva al fine di esaminare l’istanza dell’H.C. GHERDËINA. La Commissione, considerato che nella stagione 2000-01 né l’H.C. GHERDËINA né le due società esistenti prima della fusione avevano partecipato ad alcun campionato seniores (serie A, B e C), e rilevato che la sua dante causa H.C. GARDENA non era stata ammessa a partecipare alla serie C per proprio fatto e colpa (si veda supra al n. 3), giudicava pienamente conforme all’art. 44 R.O. l’operato dell’Ufficio Tesseramento (supra, n. 18) e rigettava l’istanza. 22. In data 19 settembre 2001 l’H.C. GHERDËINA presentava reclamo al Consiglio federale avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento di cui al precedente n. 21, chiedendo la revoca dello svincolo dei cinque giocatori. 23. In data 22 settembre 2001, il Consiglio federale FISG, con delibera n. 6-01/390, visti gli atti della vicenda e acquisito il parere consultivo della Commissione Tesseramento, respingeva il reclamo dell’H.C. GHERDËINA e confermava l’autorizzazione allo svincolo dei cinque giocatori ai sensi dell’art. 44 R.O. Il provvedimento del Consiglio federale veniva comunicato all’H.C. GHERDËINA il 26 settembre 2001 con lettera del Segretario Generale della Federazione. III. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 24. Prima di procedere ad instaurare l’arbitrato, l’H.C. GHERDËINA presentava il 22 novembre 2001 istanza di conciliazione alla Camera, chiedendo l’esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, così come prescritto dall’art. 7.6 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (in seguito indicato per brevità come “Regolamento della Camera”, facendo riferimento al testo in vigore al momento della proposizione della istanza arbitrale). L’H.C. Milano e il giocatore Leo Insam, cui era stata inviata in copia l’istanza, facevano pervenire alla Camera memoria datata 5 dicembre 2001 che contestava nel rito e nel merito la posizione dell’H.C. GHERDËINA. A sua volta la FISG, con nota del 28 gennaio 2002, contestava la posizione dell’attrice e chiedeva l’archiviazione dell’istanza. In data 4 febbraio 2002, il Conciliatore nominato dalla Camera, Prof. Fulco Lanchester, constatato che tra le parti non vi erano margini per una composizione della controversia, dichiarava esaurita con esito negativo la procedura di conciliazione. Il 6 febbraio 2002 il verbale di chiusura della conciliazione veniva comunicato alle parti. 25. In data 6 marzo 2002, l’H.C. GHERDËINA proponeva ricorso per arbitrato a questa Camera, chiedendo al nominando organo arbitrale, “dato atto dell’illegittimità del provvedimento di svincolo adottato dal Consiglio federale della FISG” in relazione ai giocatori Leo Insam, Moritz Kostner, Fabian Kostner, Leo Pitscheider, Klaus Peter Piccolruatz e Thomas Piccolruatz, di “condannare la stessa Federazione sportiva a risarcire all’H.C. Gherdëina i danni causati da tale decisione illegittima, che si indicano in complessivi Euro 90.000, salva diversa maggiore o minore valutazione risultante in esito all’esperenda istruttoria”. 26. In data 21 marzo 2002 la convenuta FISG replicava con memoria di costituzione, eccependo “in via pregiudiziale e preliminare [...] l’inammissibilità e/o l’improcedibilità e/o l’improponibilità ovvero, comunque, l’incompetenza del Collegio arbitrale a decidere della controversia” e, nel merito, chiedendo di “respingere le domande così come formulate dall’H.C. Gherdëina, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”. 27. Con successivi atti separati l’H.C. GHERDËINA nominava quale arbitro l’Avv. Prof. Luigi Fumagalli, del Foro di Milano, mentre la FISG nominava quale arbitro l’Avv. Leonardo Gnisci, del Foro di Roma. Ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, sentite le parti, nominava quale Presidente del Collegio l’Avv. Prof. Massimo Coccia, del Foro di Roma. 28. In data 26 giugno 2002, ai sensi dell’art. 17.2 del Regolamento della Camera, il Presidente del Collegio convocava le parti per la prima udienza del procedimento arbitrale. Nella lettera di convocazione, dato atto che la convenuta FISG aveva eccepito l’incompetenza del Collegio arbitrale, il Presidente del Collegio invitava le parti a depositare una memoria sul punto e/o a trattare la questione oralmente in occasione della prima udienza, onde consentire al Collegio di pronunciarsi preliminarmente sulla propria competenza ai sensi dell’art. 7.5 del Regolamento della Camera. 29. In data 16 luglio 2002, presso gli uffici di Roma della Camera, si riunivano per la prima volta gli arbitri, i quali verbalizzavano la loro accettazione della nomina e la formale costituzione in Collegio arbitrale, procedendo subito dopo a nominare il Dott. Marco Arpino quale Segretario del Collegio ai sensi dell’art. 16.2 del Regolamento della Camera. Si svolgeva poi la prima udienza, nel corso della quale le parti depositavano memorie sul tema della competenza del Collegio e trattavano la questione oralmente in contraddittorio. All’esito della discussione, il Collegio, su richiesta delle parti, assegnava termine fino al 26 luglio 2002 per il deposito di memorie di replica sulla questione della competenza, riservandosi di decidere al riguardo con separato provvedimento. Entrambe le parti depositavano memorie nel termine assegnato. Il Collegio disponeva altresì con ordinanza che le parti versassero al Collegio un acconto e fondo spese; l’ordinanza veniva successivamente eseguita dalle parti. 30. In data 30 luglio 2002 il Collegio arbitrale, riunitosi in Roma in conferenza personale, deliberava all’unanimità una ordinanza con la quale dichiarava la sussistenza della propria competenza a giudicare della controversia e disponeva la prosecuzione del procedimento arbitrale, concedendo termine alle parti per nuove deduzioni e controdeduzioni, anche istruttorie, sulle restanti questioni. 31. In data 2 ottobre 2002, presso gli uffici di Roma della Camera, si teneva la seconda udienza innanzi al Collegio arbitrale, nel corso della quale il Collegio, vista la documentazione prodotta e le istanze istruttorie, con il consenso delle parti deliberava per motivi di economia di giudizio di procedere all’esame del merito unicamente in riferimento alla questione della risarcibilità del danno lamentato dall’attrice (an debeatur), rinviando all’esito del giudizio del Collegio su tale questione l’eventuale istruttoria, discussione e decisione sulla misura dell’eventuale danno (quantum debeatur). Dopo una prima esposizione orale delle posizioni delle parti, il Collegio rinviava alla successiva udienza la conclusione della discussione, concedendo termine fino al 18 ottobre 2002 per eventuale ulteriore produzione documentale. 32. In data 25 ottobre 2002, presso gli uffici di Roma della Camera, si teneva la terza ed ultima udienza, nel corso della quale il Collegio arbitrale, preso atto degli ulteriori documenti prodotti, dichiarava chiusa l’istruttoria sull’an debeatur e, ascoltate le argomentazioni conclusive delle parti, si riservava la decisione in merito. In data 5 novembre 2002 il Collegio arbitrale si riuniva in conferenza personale in Roma, presso lo studio del presidente in Via Pompeo Magno 10/b, e deliberava all’unanimità il presente lodo. IV. LA NORMATIVA FEDERALE APPLICABILE 33. Per una più agevole comprensione del lodo e per comodità di esposizione, si riportano di seguito i testi delle norme federali maggiormente rilevanti nel presente procedimento. 34. Dallo Statuto della FISG: Art. 24 – Competenze del Consiglio federale 1. Il Consiglio federale: [...] j) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle Società e degli Organismi sportivi istruite dai Comitati Regionali di competenza, in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, alla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri, dei tecnici e sull’impiego del personale. [...] Art. 55 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport 1. Le controversie che contrappongono la FISG a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori ai 120 giorni. 2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della FISG, ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. L’istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione. 3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della FISG, ovvero ad istanza dell’affiliato o del tesserato ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. 4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI. 5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della FISG. 35. Dal Regolamento Organico della FISG: Art. 2 - Affiliati 1. Sono considerati “affiliati” le Società, le associazioni e gli organismi, intendendosi per tali i Centri Sportivi militari e le “Sezioni dello Sport del Ghiaccio” di Società polisportive, che si affiliano alla FISG per la pratica agonistica dello Sport del Ghiaccio nel territorio dello Stato, escludendo dai propri intenti ogni fine di lucro. 2. L’affiliato, con l’affiliazione alla FISG si obbliga, per sé e per i suoi soci, ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FISG e la normativa CONI. 3. Nell’atto costitutivo e nello Statuto deve essere espressamente dichiarato che l’affiliato: a) si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri soci lo Statuto, i Regolamenti della FISG, la normativa CONI e delle Federazioni Internazionali alle quali la stessa aderisce; b) ha come finalità precipua la pratica agonistica dello sport del ghiaccio; c) esclude dai propri intenti ogni fine di lucro. Art. 18 - Fusione 1. La fusione di due o più affiliati deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria congiunta di tutti gli affiliati dai quali proviene. 2. La fusione di due o più affiliati dà origine ad un nuovo affiliato che deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Consiglio Direttivo di nuova elezione. 3. Il verbale relativo alla deliberazione di cui al precedente comma va inviato, a mezzo raccomandata, alla Segreteria Federale, tramite l’Organo periferico competente, entro 15 giorni dalla decisione. 4. Alla Società, sorta dalla fusione, sarà riconosciuta l’anzianità federale, nonché i diritti ed i doveri, della Società di più antica affiliazione fra quante le hanno dato origine. Essa inoltre, si impegna ad estinguere le eventuali pendenze economiche delle Società dalle quali proviene. 5. Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione non potranno essere riutilizzate prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Comunque le Società che le avranno assunte saranno considerate come di nuova costituzione e soggette, quindi, a tutte le modalità dell’affiliazione, senza alcun diritto precostituito. 6. Non possono essere ammesse fusioni fra affiliati che abbiano sedi sociali in Province o Regioni diverse salvo eventuali deroghe da parte del Consiglio federale. 7. Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla FISG per l’anno in corso. 8. A seguito di fusione gli atleti diventano automaticamente patrimonio della nuova Società sorta, sempre che la stessa provveda al relativo rinnovo di autorità. Art. 29 - Tesseramento federale 1. Chiunque intenda svolgere attività sportiva negli sport del ghiaccio deve tesserarsi per un affiliato alla FISG ed essere in possesso della relativa tessera rilasciata dai competenti organi federali. 2. Con la firma della richiesta di tesseramento, l’atleta si vincola nei confronti dell’affiliato richiedente e della FISG in un rapporto giuridico-sportivo accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FISG e le varie disposizioni da questa emanate. 3. L’atleta può partecipare a gare soltanto per l’affiliato per il quale è tesserato e per i campionati consentiti alla categoria di appartenenza fatte salve le eventuali disposizioni che di volta in volta verranno emanate. 4. L’atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FISG. 5. Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo dell’affiliato e dell’atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti. 6. Per gli affiliati ne risponde, oltre all’effettivo responsabile, anche il Presidente. 7. Dell’errato tesseramento e/o dell’errata utilizzazione di un atleta da parte dell’affiliato di appartenenza è sempre responsabile l’affiliato. 8. Gli atleti sottoscrivono un rapporto di esclusiva con l’affiliato che non può essere risolto unilateralmente al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento. 9. Nessun atleta potrà essere tesserato in favore di un affiliato senza autorizzazione dei competenti organi federali. [...] Art. 34 - Tesseramento multiplo 1. Ogni atleta può essere tesserato solo per un affiliato. 2. In caso di violazione della presente disposizione il tesserato sarà passibile di provvedimento disciplinare. Art. 44 - Tesseramento conseguente a rinuncia ai campionati federali di categoria 1. Nel caso che una Società rinunci a partecipare, prima del suo inizio, ad un campionato o all’attività cui aveva diritto, gli atleti possono chiedere il tesseramento per altra Società sempre che la rinuncia non sia loro imputabile. 2. Gli atleti già prestati ad altra Società, a norma dell’art. 44 del presente Regolamento, possono esercitare tale facoltà solo dopo il termine dell’anno sportivo. 3. Nel caso di rinuncia verificatasi a campionato o attività iniziata gli atleti che vi hanno già preso parte possono chiedere il tesseramento per altra Società dopo il termine dell’anno sportivo. 4. Il tesseramento per altra Società avviene nel rispetto delle seguenti modalità: a) invio, al competente Organismo Federale, del modulo di tesseramento sottoscritto a favore della Società prescelta dall’atleta; b) invio di copia della stessa, per raccomandata, alla Società rinunciataria. 5. La Società rinunciataria potrà far pervenire al competente Organismo Federale la propria opposizione entro cinque giorni dalla data di ricezione della copia, allegando quanto occorrente. Art. 46 - Tesseramento conseguente a prestito [...] 5. Al termine di ogni anno sportivo l’atleta torna ad essere automaticamente vincolato per la Società di origine sempre che questa provveda tempestivamente al rinnovo di autorità. [...] Art. 47 - Istanza per la richiesta di svincolo 1. L’atleta privo di nulla-osta della Società di appartenenza può richiedere lo scioglimento del vincolo di cui all’art. 29 del presente Regolamento, mediante invio, a mezzo raccomandata A.R. diretta alla Società di appartenenza e per conoscenza alla Segreteria Federale ed all’Organo Periferico competente, di una richiesta di non rinnovargli il tesseramento e quindi di depennarlo dall’elenco del rinnovo d’autorità da inviare alla FISG entro il 30 settembre. La ricevuta della raccomandata A.R. inviata alla Società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla FISG ed all’Organo Periferico competente. 2. L’istanza di cui al precedente comma può essere richiesta solo a condizione che l’atleta in questione abbia svolto almeno un anno di attività con la Società di appartenenza. 3. L’istanza deve essere accompagnata dalla documentazione idonea a provare i motivi della richiesta, i quali sono ritenuti validi solo se non dipendenti dalla volontà dell’atleta (es. mancata convocazione in allenamenti e gare) e impediscano la prosecuzione del rapporto, e dalla tassa annualmente stabilita dal Consiglio federale perché deve indicare la Società per la quale l’atleta intende tesserarsi. 4. La Società potrà proporre opposizione e far pervenire le proprie controdeduzioni entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma 1 del presente articolo, da inviare alla FISG a mezzo raccomandata A.R. e per conoscenza all’atleta interessato ed all’Organo Periferico competente. 5. In caso di opposizione da parte della Società la Commissione Tesseramento, valutati i motivi addotti dalle parti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione agli interessati i quali, entro trenta giorni dalla data di spedizione della stessa possono appellarsi al Consiglio federale che deciderà inappellabilmente. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione della Commissione Tesseramenti. 6. L’opposizione non effettuata dalla Società nei modi e nei termini perentori come sopra descritti è considerata tacita adesione alla richiesta dell’atleta e l’Organismo Federale competente provvederà allo svincolo d’autorità dello stesso. 7. Ricevuta la comunicazione da parte dell’atleta interessato la Società di appartenenza non può richiedere il rinnovo d’autorità del tesseramento (art. 40 del presente Regolamento) e se vi abbia già provveduto ne resta sospesa l’efficacia. 8. Nel caso in cui la Società di appartenenza non partecipi all’attività od al Campionato cui ha diritto, non si sia riaffiliata nei termini previsti, si sia sciolta volontariamente o sia stata radiata si prescinde dal nulla-osta. L’aver svolto attività in posizione di prestito presso la Società cessionaria non potrà essere considerata – ai fini della richiesta di svincolo – quale mancata partecipazione all’attività od al Campionato di categoria con la Società di appartenenza. Art. 65 - Competenze 1. La Commissione Tesseramento propone al Consiglio federale le deliberazioni in ordine a: a) istanze per trasferimenti d’autorità; b) istanze per lo scioglimento del vincolo di tesseramento; c) quant’altro demandatole dal presente Regolamento. [...] V. MOTIVI DELLA DECISIONE 36. L’attrice H.C. GHERDËINA chiede al Collegio di condannare la FISG a risarcirle i danni derivanti dal fatto di aver perso, a causa di provvedimenti federali di “svincolo” a suo dire illegittimi, la titolarità dei diritti alle prestazioni sportive (i c.d. “cartellini”) dei giocatori Leo Insam, Moritz Kostner, Fabian Kostner, Leo Pitscheider, Klaus Peter Piccolruatz e Thomas Piccolruatz, con essa attrice precedentemente tesserati (cfr. le conclusioni attoree, riportate supra al n. 25). La FISG, oltre a contestare nel merito la fondatezza della domanda di risarcimento, propone diverse eccezioni di carattere preliminare e procedurale (v. supra, n. 26). A. SULLA COMPETENZA DEL COLLEGIO ARBITRALE, SULL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E SULLA PROCEDIBILITÀ DELL’ARBITRATO 37. Il Collegio prende preliminarmente atto che non vi è alcuna contestazione sulla esistenza e validità della clausola compromissoria. L’art. 55 dello Statuto della FISG (supra, n. 34), vincolante per tutti gli affiliati e tesserati per averlo espressamente accettato al momento dell’adesione alla FISG (si vedano gli artt. 2 e 29 R.O.; supra, n. 35), oltre che ovviamente vincolante per la stessa Federazione, attribuisce a questa Camera, e dunque ai collegi arbitrali costituiti ai sensi del suo Regolamento, la competenza a risolvere in via definitiva qualsiasi controversia che contrapponga la FISG ad una società affiliata sulla base di una istanza della parte interessata. Le contestazioni da parte della Federazione convenuta circa la competenza del Collegio e l’ammissibilità della domanda attengono dunque ad altri profili, qui di seguito delineati. a) RIASSUNTO DELLE POSIZIONI DELLE PARTI SULLE QUESTIONI PRELIMINARI E PROCEDURALI – FISG 38. La FISG contesta innanzi tutto la competenza del Collegio arbitrale – rectius, l’arbitrabilità oggettiva della controversia (cfr. infra, n. 50) – muovendo dalla premessa che il tesseramento degli atleti avrebbe natura pubblicistica e che, quindi, gli atti federali con i quali il tesseramento viene concesso o revocato avrebbero natura di provvedimento amministrativo; la domanda attorea verterebbe dunque in materia di interessi legittimi, i quali non sarebbero compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c. La FISG basa le sue argomentazioni, in particolare, sul riferimento legislativo alla “valenza pubblicistica di specifici aspetti” dell’attività delle federazioni sportive nazionali (art. 15.1 d.lgs. n. 242/1999), sulla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1164/2000 – riguardante l’esercizio della vigilanza da parte del CONI sulle federazioni sportive nazionali – e su di una corrente di giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del d.lgs. 242/1999, secondo la quale le federazioni non avrebbero del tutto perduto la loro natura pubblicistica. Secondo la FISG il vincolo sportivo degli atleti verso le società sportive deriverebbe da un atto unilaterale della federazione – il tesseramento – e non da un accordo tra atleta e società. La FISG sostiene pertanto che sarebbe precluso al Collegio arbitrale l’accertamento sulla legittimità/illegittimità dell’atto amministrativo relativo al tesseramento da cui è sorta la controversia. 39. Sotto altro profilo, la FISG sostiene che la presente controversia non potrebbe essere sottoposta alla cognizione della Camera, e dunque di questo Collegio arbitrale, ai sensi della clausola compromissoria di cui all’art. 55 del proprio Statuto (ove si prevede debba trattarsi di controversie che contrappongono un affiliato o tesserato alla FISG stessa e non affiliati o tesserati tra loro) in quanto, nella fattispecie, la vera controversia sussisterebbe non tra la FISG e l’H.C. GHERDËINA, bensì tra quest’ultima e i sei atleti svincolati. 40. Secondo la FISG, inoltre, l’art. 12 dello Statuto del CONI e l’art. 7 del Regolamento della Camera dovrebbero essere interpretati nel senso che la Camera (e dunque il Collegio arbitrale costituito in base al suo Regolamento) ha competenza solo per le questioni di natura tecnica e/o disciplinare rimesse agli organi federali di giustizia sportiva. La controversia sul risarcimento dei danni non potrebbe intendersi, secondo la convenuta, originata dall’attività sportiva o associativa e dunque non potrebbe essere conosciuta dal Collegio arbitrale. 41. Inoltre, secondo la FISG, la domanda risarcitoria sarebbe inammissibile in limine, in quanto l’ordinamento federale non ammetterebbe esplicitamente la possibilità per una società dilettantistica di cedere il cartellino di un giocatore ad altra società dietro corrispettivo e, dunque, l’eventuale danno derivante da tale mancata cessione non rientrerebbe nel novero delle controversie assoggettabili alla previa cognizione di organi interni della FISG, con la conseguenza che non rientrerebbe neanche tra le controversie di cui la Camera può conoscere. Secondo la FISG, sarebbe invero contrario allo spirito e alla ragion d’essere della Camera l’ingresso di considerazioni mercantilistiche, quali quelle relative ad accordi di contenuto patrimoniale posti in essere tra società o tra società e atleti, in riferimento ad uno sport dilettantistico. 42. Evidenzia poi la FISG che, comunque, la richiesta risarcitoria non è mai stata proposta in sede di reclamo federale, né nell’ambito del procedimento di conciliazione, ma è stata richiesta per la prima volta in sede arbitrale, senza quindi che vi sia stata una previa pronuncia definitiva degli organi federali e un tentativo di conciliazione a tal proposito, con la conseguente inammissibilità della domanda o improcedibilità dell’arbitrato. 43. La FISG eccepisce infine un difetto di procura della società attrice, in quanto la sottoscrizione della delega a favore degli avvocati Cantamessa, Lepri e Fazzo non risulta autenticata da alcuno dei difensori nominati. – H.C. GHERDËINA 44. Nell’istanza di arbitrato l’H.C. GHERDËINA ha affermato la competenza del Collegio arbitrale sulla base dei seguenti elementi: “a) la presente controversia contrappone un soggetto affiliato a una Federazione Sportiva Nazionale. Non vengono proposte domande nei confronti di altri soggetti poiché è ormai inutile modificare la situazione creata dai provvedimenti illegittimi contestati e il ricorrente ha ormai solo interesse ad ottenere il risarcimento del danno causatogli dalla Federazione; b) l’art. 55 dello Statuto della FISG prevede espressamente la procedura di arbitrato presso la Camera adita; c) tutti i ricorsi interni alla Federazione sono esauriti e il tentativo di conciliazione è fallito; d) non sono possibili altri procedimenti arbitrali nell’ambito della Federazione”. 45. Nelle successive memorie, l’H.C. GHERDËINA ha ribadito la competenza del Collegio arbitrale sulla base delle giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui un provvedimento amministrativo illegittimo che determina la violazione di un diritto soggettivo perfetto travalica la categoria della lesione dell’interesse legittimo, acquisendo la natura di atto illecito. La domanda di risarcimento dei danni oggetto del presente arbitrato sarebbe causata dal compimento di meri atti di imperio (o di forza) che avrebbero comportato la totale ablazione di una serie di diritti soggettivi vantati dalla società attrice. Se anche l’accertamento dell’illiceità delle delibere di svincolo fosse di competenza di altro giudice, ha precisato l’attrice, il Collegio potrebbe comunque conoscerne incidenter tantum. 46. Secondo la società sportiva attrice, il vincolo sportivo andrebbe qualificato come “bene immateriale atipico”, da ricostruirsi come il rapporto di natura privatistica che si instaura tra una società sportiva ed un atleta, in forza del quale quest’ultimo assume l’obbligo di prestare la sua attività a favore della società sportiva, cui corrisponde il diritto della società sportiva medesima di usufruire in via esclusiva delle prestazioni dell’atleta. L’H.C. GHERDËINA lamenta di essere stata privata illegittimamente dalla FISG di diritti soggettivi nascenti da quel rapporto e tale presunto comportamento illegittimo rileverebbe sotto il profilo civilistico. 47. Secondo l’attrice, inoltre, se anche dovesse affermarsi che la controversia debba essere devoluta al giudice amministrativo, potrebbe utilmente richiamarsi l’art. 6.2 della l. n. 205/2000, secondo cui le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. 48. L’H.C. GHERDËINA afferma infine che la controversia de qua rientra nella competenza della Camera in quanto ha ad oggetto l’applicazione di una norma contenuta nello Statuto e/o nel Regolamento della Federazione, richiamando casi di giurisprudenza arbitrale della Camera stessa (in particolare il lodo dell’11 luglio 2002, Ragazzi c. FIP, par. 1b). Inoltre, quanto alla eccezione di domanda nuova, poiché la domanda risarcitoria non può essere azionata in ambito federale, decadrebbe la stessa condizione di procedibilità del previo esaurimento dei ricorsi interni. b) MOTIVI DELLA DECISIONE SULLE QUESTIONI PRELIMINARI E PROCEDURALI 49. La società attrice chiede al Collegio di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni illecitamente arrecati, a suo dire, dagli atti con cui la FISG ha consentito ad alcuni giocatori con essa precedentemente tesserati di svincolarsi, successivamente respingendo le sue doglianze. 50. La prima e più rilevante eccezione preliminare della convenuta FISG si sostanzia, come accennato (supra, n. 38), nell’eccepire l’incompetenza del Collegio arbitrale – rectius, la carenza del requisito dell’arbitrabilità oggettiva, vale a dire la non compromettibilità in arbitri della controversia in quanto relativa a “diritti indisponibili” ai sensi del combinato disposto costituito dagli artt. 806 c.p.c. e 1966 c.c. – sulla base della qualificazione giuridica dei provvedimenti federali contestati quali atti aventi “valenza pubblicistica”, lesivi non di diritti soggettivi bensì di interessi legittimi della società attrice. In altri termini, secondo la convenuta, la controversia avrebbe ad oggetto l’esercizio di potestà pubbliche di natura discrezionale per le quali sarebbe competente il giudice amministrativo, con la conseguenza che non si verterebbe in tema di diritti disponibili e la controversia non sarebbe suscettibile di essere risolta mediante arbitrato. 51. L’eccezione sollevata dalla FISG ha determinato un serrato dibattito tra le parti sulla qualificazione giuridica da dare ai provvedimenti della FISG all’origine della controversia, cioè se qualificarli quali atti di natura privata oppure amministrativa, nonché, nel secondo caso, sulla loro eventuale attitudine a ledere diritti soggettivi ovvero interessi legittimi, con tutte le relative conseguenze in termini di arbitrabilità o non della controversia. Occorre peraltro rilevare come anche l’eventuale qualificazione dei provvedimenti contestati della FISG quali atti amministrativi, e della correlata situazione giuridica soggettiva dell’H.C. GHERDËINA quale interesse legittimo anziché diritto soggettivo, non risolverebbe di per sé la questione dell’arbitrabilità della controversia, in quanto parte della dottrina ha negato l’assunto della automatica non compromettibilità in arbitri delle controversie relative alla lesione di interessi legittimi (cfr. M.A. SANDULLI, Dopo la sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite: appunti sulla tutela risarcitoria nei confronti della P.A. e suoi riflessi rispetto all’arbitrato, in Riv. arbitrato, 2000, 72; VILLA, Note sul rapporto tra arbitrato e giurisdizione amministrativa e sulla distinzione tra arbitrato rituale e irrituale, id., 2001, 714; DE LISE, Commento all’art. 32, in Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla «Merloni-ter», a cura di Giampaolino, Sandulli e Stancanelli, Milano, 1999, 57 ss.). 52. La questione sollevata non è comunque di poco momento. Invero, la riforma determinata dal d.lgs. 242/1999 (c.d. decreto Melandri) ha indotto la dottrina e la giurisprudenza a un riesame della vexata quaestio relativa alla natura giuridica delle federazioni sportive italiane e degli atti da esse adottati e alle conseguenze per la impugnabilità di tali atti in termini di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Come è noto, l’assetto precedente alla riforma era incentrato sul riconoscimento di una natura giuridica ambivalente o “mista” delle federazioni sportive nazionali, le quali agivano di volta in volta, a seconda del tipo di attività, in via privatistica (e prevalente) quali associazioni private con l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione espressamente riconosciuta dall’ora abrogato art. 14 della l. 91/1981, ovvero in via pubblicistica (e residuale) quali “organi” dell’ente pubblico CONI – secondo il dato letterale dell’ora abrogato art. 5 della l. 426/1942 – quando i fini perseguiti e gli interessi tutelati coincidevano con quelli istituzionali del CONI. La ovvia conseguenza ai fini dell’azione in giudizio contro le federazioni consisteva nella giurisdizione del giudice amministrativo per gli atti federali di tipo pubblicistico lesivi di interessi legittimi e, di converso, nella giurisdizione del giudice ordinario per tutte le situazioni (qualunque fosse la natura dell’attività federale esplicata) in cui la posizione soggettiva fatta valere nei confronti della federazione avesse natura di diritto soggettivo (si vedano le fondamentali sentenze della Corte di Cassazione a sez. un.: 25 febbraio 2000 n. 46/SU, Foro it., 2000, I, 1478; 26 ottobre 1989 n. 4399, id., 1990, I, 899; 9 maggio 1986, nn. 3091 e 3092, id., 1986, I, 1251 e 1257). 53. Il diritto positivo in materia è oggi mutato in quanto il d.lgs. 242/1999, “riordinando” l’assetto istituzionale dello sport italiano, ha abolito la qualifica delle federazioni sportive quali “organi” del CONI ed ha loro attribuito ex lege la natura di “associazioni con personalità giuridica di diritto privato [...] disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel [...] decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo” (art. 15.2 d.lgs. 242/1999), pur puntualizzando allo stesso tempo che le federazioni “svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività” (art. 15.1) e che il Consiglio Nazionale del CONI “stabilisce i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli sulle federazioni” (art. 5.2.e). La giurisprudenza successiva alla riforma – tuttora per lo più inedita – si è invero divisa tra i giudici che hanno valorizzato la sorta di “privatizzazione” operata dal d.lgs. 242/1999, così annullando o quasi gli spazi per una residua parte di giurisdizione del giudice amministrativo (si veda ad es. Trib. Reggio Calabria, 9 luglio 2001; Corte dei Conti, sez. giurisdiz. Lazio, 8 febbraio 2001), e coloro i quali hanno valorizzato la locuzione “valenza pubblicistica” e il persistere dei controlli del CONI al fine di affermare la permanenza di una sfera di attività federale tuttora sindacabile dal giudice amministrativo (si veda ad es. TAR Puglia – Bari, 11 settembre 2001 n. 3477; Trib. Roma, ord. 16 aprile 2000). 54. Nel valutare la questione, sembra al Collegio che non si possa revocare in dubbio che il legislatore abbia chiaramente manifestato la volontà di voler restringere notevolmente, se non addirittura annullare, la sfera di azione pubblicistica delle federazioni sportive nazionali. L’espressa abolizione della qualità di “organi” del CONI e l’espressa attribuzione alle federazioni della personalità giuridica di diritto privato, con il correlato rinvio al codice civile, impongono una ricostruzione delle attività federali improntata ad un’espansione della sfera privatistica rispetto all’assetto previgente. Non si può cioè pensare di mantenere negli stessi termini di prima della riforma l’identificazione della natura pubblicistica o privatistica degli atti federali. 55. D’altronde, già prima del d.lgs. 242/1999 era ampiamente riconosciuto che le “federazioni sportive nascono come soggetti privati (associazioni non riconosciute) e, in tale qualità, svolgono la gran parte dell’attività che è loro propria” (Cass., sez. un., 3091/1986, cit., 1259). In effetti, proprio in riferimento al tesseramento degli atleti, era prevalente l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, se da un lato erano configurabili quali atti amministrativi i provvedimenti federali attinenti al momento iniziale dell’ingresso dell’atleta nell’ambito federale (vale a dire l’accettazione o diniego del primo tesseramento a seguito della richiesta da parte dell’atleta insieme alla società “tesserante”) o a quello terminale della sua esclusione dalla federazione (vale a dire la radiazione), dall’altro erano considerati di natura privatistica i regolamenti e gli atti relativi alle vicende intrafederali del tesseramento per una società anziché per un’altra e dei relativi trasferimenti degli atleti e dei “cartellini” in regime di “vincolo sportivo” (cioè di titolarità da parte della società “tesserante” del diritto ad usufruire in esclusiva e a tempo indeterminato delle prestazioni sportive dell’atleta non professionista). In altri termini, già prima della riforma, gli atti federali aventi ad oggetto i rapporti tra atleti (non professionisti) tesserati e società “tesseranti” (e dunque instauranti un “vincolo sportivo” rispetto a tali atleti), con i relativi trasferimenti, andavano ricostruiti in termini di “rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse e gli sportivi” in quanto tali atti federali avevano “in realtà natura di atti di autonomia privata, emessi da un soggetto che, in detta materia, ha natura di ente privato, perché la loro forza cogente nasce dall’accettazione manifestata, dalle società e dagli sportivi, al momento della adesione alle federazioni” (Cass., 17 novembre 1999 n. 12728, Riv. dir. sport., 2000, 664; si vedano altresì nello stesso senso: Cass. 5 aprile 1993 n. 4063, Foro it., 1994, I, 136; Cass. 28 luglio 1981 n. 4845, id., Rep. 1982, voce Sport, n. 31; Cass. 11 febbraio 1978, n. 625, id., 1978, I, 862). È significativo rilevare che proprio in un caso riguardante il provvedimento di “svincolo” di un giocatore di pallacanestro, deliberato dai competenti organi federali, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., 21 luglio 1998 n. 7132, Fall. e proc. conc., 1998, 1270, nonché Foro it., Rep. 1998, voce Sport, nn. 47, 55). 56. Sembra dunque al Collegio che, già prima della riforma legislativa del 1999, le sopra descritte vicende federali relative alla cessazione del tesseramento dei sei giocatori con la società gardenese senza il consenso di quest’ultima (c.d. “svincolo”) ed al correlato trasferimento ad altre due società sportive (supra, nn. 8-23) si sarebbero potute ben inquadrare in una prospettiva privatistica. Dopo la riforma tale inquadramento appare a fortiori corretto, anche alla luce del fatto che persino gli atti federali relativi all’ingresso degli atleti negli ordinamenti federali o alla loro fuoriuscita possono ora essere ritenuti non più provvedimenti amministrativi ma meri atti di natura privata coinvolgenti la federazione, l’atleta e la società, da considerarsi quali esercizio dell’autonomia negoziale riconosciuta dall’ordinamento statale nei rapporti associativi (come non ha mancato di rilevare la dottrina specialistica: VIDIRI, Le federazioni sportive nazionali tra vecchia e nuova disciplina, in Foro it., 2000, I, 1479; DE SILVESTRI, Il contenzioso tra pariordinati nella FIGC, in Riv. dir. sport., 2000, 516). Lo stesso art. 29 R.O., relativo al tesseramento nella FISG (supra, n. 35), sembra invero privilegiare l’impostazione privatistica, quando specifica al comma 1 che con “la firma della richiesta di tesseramento, l’atleta si vincola nei confronti dell’affiliato richiedente e della FISG in un rapporto giuridico-sportivo accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FISG e le varie disposizioni da questa emanate” e al comma 8 che i giocatori “sottoscrivono un rapporto di esclusiva con l’affiliato che non può essere risolto unilateralmente al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento”. 57. Va d’altronde ricordato che il permanere dei controlli del CONI sulle federazioni non è di per sé particolarmente significativo, in quanto l’ordinamento statale conosce numerosi esempi di vigilanza o controllo pubblico sulle attività di soggetti privati senza che ciò, sotto il profilo ontologico, valga ad attrarre questi soggetti nell’orbita del “pubblico” e a rendere “amministrativi” in senso stretto i loro atti. Va inoltre evidenziato che, a ben vedere, la formulazione contenuta nell’art. 15.1 del d.lgs. 242/1999 (“anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti [dell’attività sportiva]”) è posta in stretta correlazione al dovere delle federazioni di svolgere tale attività “in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI”; la lettera della legge sembrerebbe cioè avere non tanto la funzione di attribuire natura pubblicistica ad una parte delle attività federali quanto, piuttosto, la funzione di spiegare la ratio legis delle notevoli (ed inconsuete) limitazioni alla autonomia negoziale ed alla libertà di azione di associazioni private, da parte non solo di un ente pubblico nazionale ma anche di un ente privato internazionale. Anche l’art. 23 dello Statuto CONI, attuativo del citato art. 15 del d.lgs. 242/1999, sembra poter essere visto nell’ottica – tipica per uno statuto – della individuazione e delimitazione degli ambiti materiali in cui il CONI stesso è legittimato a emanare indirizzi ed esercitare controlli sulle federazioni, piuttosto che nell’ottica dell’attribuzione di una natura intrisecamente pubblicistica alle attività federali in tali materie. 58. Le considerazioni sopra esposte circa la natura privatistica delle vicende e degli atti federali relativi al trasferimento – mediante svincolo – di atleti non professionisti da una società sportiva ad un’altra fanno certamente propendere il Collegio per la qualificazione quali disponibili dei connessi diritti delle parti e, dunque, per la compromettibilità in arbitri di ogni controversia relativa a tali vicende ed atti. 59. La conclusione di cui al punto precedente circa l’arbitrabilità della presente controversia è peraltro consolidata dalla considerazione di come in ogni caso – vale a dire anche volendo ipoteticamente qualificare gli atti federali contestati quali provvedimenti amministrativi e la correlata posizione soggettiva dell’H.C. GHERDËINA quale interesse legittimo – la controversia portata all’esame di questo Collegio arbitrale sia oggettivamente sottoponibile ad arbitrato. 60. In effetti, se in ottemperanza ai dettami processualcivilistici del “principio dispositivo” si procede ad esaminare e a qualificare giuridicamente la domanda proposta dall’H.C. GHERDËINA (si veda il petitum attoreo riportato sub n. 25), si può agevolmente constatare come la domanda non sia affatto volta ad ottenere l’annullamento o la riforma dei provvedimenti con cui la FISG ha concesso lo svincolo dei sei giocatori (nella quale ipotesi l’eventuale loro qualificazione quali atti amministrativi lesivi di interessi legittimi potrebbe anche comportare conseguenze in termini di arbitrabilità della controversia). La domanda della società attrice è invece indirizzata unicamente ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della possibilità di utilizzare i sei giocatori per la propria attività agonistica di hockey su ghiaccio a causa della condotta (che si pretende contrastante con le norme federali) della FISG, concretizzatasi in diversi atti, gli ultimi dei quali – conclusivi dell’iter federale della presente vicenda – sono stati i due provvedimenti paralleli datati 22 settembre 2001 di rigetto dei reclami proposti dall’H.C. GHERDËINA (supra, nn. 14 e 23). 61. In sostanza, il Collegio è dell’opinione che la società attrice, con la sua richiesta di risarcimento del danno, stia invocando la tutela apprestata dall’art. 2043 c.c., sostenendo la violazione da parte della FISG della regola di comportamento sintetizzata dall’adagio alterum non ledere. Ne deriva, alla luce dei principi enunciati in tema di risarcibilità degli interessi legittimi – rectius, di risarcibilità degli “interessi giuridicamente rilevanti” – dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la notissima sentenza 22 luglio 1999 n. 500 (Foro it., 1999, I, 2487), che il Collegio arbitrale deve comunque interrogarsi sulla eventuale configurabilità della responsabilità aquiliana in capo alla FISG, anche nella ipotesi in cui si attribuisca consistenza di interesse legittimo anziché di diritto soggettivo – come invece il Collegio ritiene più appropriato (supra, nn. 54-57) – alla posizione giuridica soggettiva vantata dall’H.C. GHERDËINA rispetto agli atti a suo dire lesivi posti in essere dalla FISG. 62. Alla luce del detto insegnamento della Suprema Corte, il Collegio arbitrale deve cioè verificare in ogni caso se la FISG abbia o no arrecato un “danno ingiusto” all’H.C. GHERDËINA; ne consegue che, quand’anche gli interessi giuridicamente rilevanti dell’attrice vengano ipoteticamente qualificati quali interessi legittimi anziché quali diritti soggettivi, la valutazione se gli atti posti in essere dalla FISG siano stati lesivi della posizione soggettiva della società attrice attiene primariamente all’indagine, di merito, sulla “ingiustizia” del danno e sulla correlata illiceità della condotta federale ex art. 2043 c.c. 63. In altri termini, l’azione di risarcimento del danno proposta dall’H.C. GHERDËINA nei confronti della FISG per esercizio illegittimo delle proprie funzioni, privatistiche o amministrativistiche che siano, concerne comunque una questione di diritto soggettivo, “poiché tale natura esibisce il diritto al risarcimento del danno, che è diritto distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (che può avere, indifferentemente, natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni correlate alle diverse forme della protezione, o di interesse comunque rilevante per l’ordinamento)” (Cass. sez. un. 22 luglio 1999 n. 500, cit., 2502). Ha tra l’altro chiarito la Suprema Corte che il giudizio sulla risarcibilità del danno arrecato dalla pubblica amministrazione può ben svolgersi davanti al giudice ordinario – e dunque davanti all’arbitro, come rilevato in dottrina (M.A. SANDULLI, op. cit., 72) – anche qualora “l’illegittimità dell’azione amministrativa [...] non sia stata previamente accertata e dichiarata dal giudice amministrativo”, in quanto “l’illegittimità dell’azione amministrativa costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.” (Cass. 22 luglio 1999 n. 500, cit., 2503). 64. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio arbitrale ritiene che l’H.C. GHERDËINA abbia invocato la tutela di un diritto soggettivo a carattere patrimoniale tipicamente disponibile alle parti e, pertanto, determina che le condizioni di cui agli artt. 806 c.p.c. e 1966 c.c. sono rispettate. Ne consegue che la controversia è compromettibile in arbitri e che il Collegio arbitrale è competente a giudicare sulla domanda proposta dall’H.C. GHERDËINA in base alla clausola compromissoria contenuta nell’art. 55 dello Statuto della FISG. 65. Come si è visto (supra, nn. 38-43), la convenuta FISG ha poi eccepito diversi altri profili di incompetenza del Collegio arbitrale (o di inammissibilità della domanda o di improcedibilità dell’arbitrato). Il Collegio ritiene che anche questi ulteriori assunti della Federazione convenuta non siano condivisibili. 66. In primo luogo, quanto all’argomento che la controversia si porrebbe al di fuori della clausola compromissoria poiché la vera controversia sussisterebbe non tra la FISG e l’H.C. GHERDËINA bensì tra quest’ultima e i sei atleti svincolati (supra, n. 39), il Collegio rileva come la controversia prospettata nel presente arbitrato sia indubbiamente ed effettivamente insorta proprio tra l’H.C. GHERDËINA e la FISG in riferimento all’applicazione, corretta o errata, di norme regolamentari della Federazione, e come tutti i relativi rimedi federali – oltre che il tentativo di conciliazione presso questa Camera – siano già stati esperiti dalla società proprio nei confronti della FISG stessa (e non nei confronti dei giocatori) senza alcun esito. In questa sede, come si è visto (supra, n. 60), la società attrice agisce nei confronti della FISG unicamente per ottenere un risarcimento e non chiede affatto che venga ordinato alla FISG di ritrasferire i sei giocatori dalle loro squadre attuali all’H.C. GHERDËINA. Come è noto, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. un giudice (e, analogamente, un arbitro) deve decidere sulla pretesa che è affermata nella domanda ma non oltre l’ambito di tale pretesa. Pertanto i sei giocatori e le loro squadre attuali non possono subire alcuna conseguenza per effetto del presente lodo e non possono in alcun modo essere considerati quali parti o quali controinteressati nella controversia portata all’esame di questo Collegio. 67. In secondo luogo, quanto alla obiezione della convenuta circa la carenza di competenza della Camera in materia di risarcimento danni (supra, n. 40), al Collegio appare sufficiente segnalare che né nello Statuto del CONI né nel Regolamento della Camera si rinviene alcuna traccia di una esclusione di tale ambito materiale. Il generico riferimento alla “materia sportiva”, contenuto in varie parti del Regolamento della Camera (artt. 2.5, 3.1, 3.3 e 7.1.b) ma non – si badi bene – nell’art. 7.1.a applicabile a questa fattispecie, non è certo idoneo nella sua estrema indeterminatezza ad escludere dall’oggetto della clausola compromissoria una controversia quale la presente, che ha certamente attinenza con la pratica sportiva. Al riguardo, si può utilmente rammentare che già altro collegio arbitrale ha statuito che la competenza ratione materiae della Camera “non può essere interpretata in senso restrittivo” ed anzi comprende “ogni controversia che sorga tra tesserati [o affiliati] e Federazione e che abbia ad oggetto l’applicazione di una norma contenuta nello Statuto e/o Regolamento della Federazione” (Camera, lodo 11 luglio 2002, cit.). Va inoltre considerato che, nella fase di conciliazione davanti alla Camera, un indubbio modo di risoluzione transattiva delle controversie quando ormai non sia possibile per la federazione ripristinare lo status quo ante è proprio la corresponsione di un importo di denaro alla parte lesa, e “se la transazione è possibile, anche il giudizio arbitrale è possibile” (Cass. 25 ottobre 1969, n. 3505, in Foro it., Rep. 1969, voce Arbitrato, n. 54). D’altronde, già in un altro arbitrato nell’ambito della Camera una federazione è stata condannata a risarcire i danni ad una società affiliata per avere la stessa federazione male applicato i suoi regolamenti (Camera, lodo 5 aprile 2002, Nettuno 2 BC c. FIBS). 68. Appare privo di fondamento anche l’ulteriore (e connesso al precedente) argomento della FISG che, trattandosi di uno sport dilettantistico e non essendo previsto nelle regole federali che una società possa ricavare un utile dalla cessione ad altra società di un proprio giocatore (rectius, dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore), non sarebbe ammissibile una domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata cessione o utilizzazione (supra, n. 41). In effetti, il Collegio rileva come vi sia abbondante giurisprudenza di merito e di legittimità secondo la quale, anche al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 5 della l. 91/1981 (ove la cessione da una ad altra società professionistica del contratto di lavoro sportivo di un giocatore professionista è esplicitamente ammessa), i negozi che comportano come effetto il trasferimento di un atleta non professionista da una ad altra società sportiva sono da ritenersi leciti e tali da dare luogo ad un regolamento contrattuale di interessi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento statale ai sensi del secondo comma dell’art. 1322 c.c. (si vedano per tutte: Cass. 5 aprile 1993, n. 4063, cit.; Cass. 28 luglio 1981 n. 4845, cit.). Addirittura, il legislatore ha esplicitamente assoggettato ad IVA – con ciò implicitamente riconoscendo la meritevolezza di tutela dei relativi contratti – le “cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive [dilettantistiche]” (art. 4 della l. 398/1991). Si consideri inoltre che, a prescindere dalla eventuale cessione, in principio può essere valutabile economicamente anche la stessa possibilità (o non) di utilizzare un determinato giocatore, visti i potenziali ritorni in termini di risultati sportivi e, dunque, di incassi e sponsorizzazioni. 69. Il Collegio ritiene altresì infondata l’eccezione di inammissibilità della domanda basata dalla FISG sulla circostanza che il petitum risarcitorio sia stato proposto per la prima volta in sede arbitrale in luogo di quello ripristinatorio originariamente prospettato in ambito federale (supra, n. 42). Va in effetti considerato che tanto la clausola compromissoria (art. 55 Statuto FISG) quanto il Regolamento della Camera non prescrivono affatto una coincidenza di petitum e/o causa petendi tra la fase intrafederale della controversia e quella successiva, extrafederale, davanti alla Camera. Anzi, come ben evidenziato da altro collegio arbitrale (Camera, lodo 25 febbraio 2002, Ferrigno c. FIGC), si tratta di fasi della controversia del tutto diverse in termini di natura giuridica, in quanto la prima fase consiste in un mero procedimento “domestico” endoassociativo in cui la Federazione è sia parte che giudice – dunque senza possibilità di riconoscergli natura arbitrale e senza che vi sia alcuna deroga alla competenza giurisdizionale del giudice statale – mentre la seconda fase consiste in un vero e proprio procedimento arbitrale (previa tentativo di conciliazione) abilitato dall’ordinamento generale a svolgere una funzione risolutoria della controversia alternativa rispetto alla giurisdizione ordinaria. Invero, l’arbitrato presso la Camera costituisce un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno agli ordinamenti delle federazioni sportive e non può essere costruito in alcun modo come una sorta di prosecuzione dei procedimenti interni a tali ordinamenti. A ben vedere, l’oggetto del giudizio in sede di arbitrato presso la Camera non è affatto l’impugnazione in senso stretto di un provvedimento federale, ma l’esame di una controversia relativa alla volontà compiutamente manifestata dalla federazione con riguardo a una determinata fattispecie sviluppatasi in ambito endoassociativo. La lettera dell’art. 12 dello Statuto del CONI – riprodotta mutatis mutandis nell’art. 55 dello Statuto della FISG – è d’altronde chiarissima: da un lato, alla Camera è attribuita non una mera competenza a riesaminare in appello uno specifico atto federale bensì la competenza a decidere con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una federazione a soggetti affiliati o tesserati; dall’altro, l’istante non impugna un atto federale bensì sottopone al giudizio arbitrale “la controversia” nel suo complesso. 70. Il Collegio è pertanto dell’avviso che, non trattandosi di gradi successivi di un medesimo giudizio bensì di un procedimento arbitrale che nasce ab novo dalle doglianze di un soggetto affiliato ad una federazione nei confronti di uno o più atti della stessa federazione, manca del tutto il presupposto perché possa prospettarsi – come ha invece fatto la FISG – una sorta di eccezione di “domanda nuova” (nel senso dell’art. 345 c.p.c.). Né si deve essere fuorviati dalla regola del “previo esaurimento dei ricorsi interni alla federazione” stabilita dall’art. 12.2 dello Statuto del CONI nonché, analogamente, dall’art. 7.2 del Regolamento della Camera e dall’art. 55.1 dello Statuto della FISG, in quanto si tratta unicamente di un requisito di procedibilità volto a consentire l’azione arbitrale solo dopo che la volontà della federazione si sia definitivamente compiuta, così da aver previamente dato alla stessa federazione la possibilità di eliminare da sé medesima – mediante l’intervento di uno o più organi interni, “esecutivi” o “giudicanti” che siano – l’eventuale situazione lesiva di posizioni giuridiche soggettive di affiliati o tesserati (si veda al riguardo: Camera, lodo 25 febbraio 2002, cit.). 71. Il Collegio è dunque dell’avviso che non si possa dubitare della legittimazione dell’H.C. GHERDËINA a domandare in arbitrato il risarcimento del danno in riferimento ad una questione sostanziale già prospettata in ambito federale, e per la quale gli organi federali competenti si sono pronunciati in modo definitivo, così esprimendo compiutamente verso l’esterno la volontà della FISG. A rafforzare la conclusione accolta dal Collegio sta d’altronde il già citato precedente specifico di una federazione condannata al risarcimento del danno – anche lì richiesto per la prima volta in sede extrafederale – per atti di un proprio organo lesivi della posizione giuridica soggettiva di una società affiliata (Camera, lodo 5 aprile 2002, cit.). 72. Infine, il Collegio ritiene priva di fondamento l’eccezione di difetto di procura per mancanza di autentica da parte dei difensori nominati (supra, n. 43). In effetti, la migliore dottrina non ha mancato di segnalare come nell’arbitrato (in assenza di regole convenzionali o fissate dagli stessi arbitri) non sussistano norme inderogabili quanto alla forma dell’atto di incarico di assistenza e/o rappresentanza procedimentale e, dunque, non debbano essere osservate forme particolari, non essendo certo operanti, neanche analogicamente, le regole dell’art. 83 c.p.c. (PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 588 s.; FAZZALARI, in Briguglio, Fazzalari e Marengo, La nuova disciplina dell’arbitrato, Milano 1994, 108). Peraltro ciò è del tutto logico, se si pensa che alla parte di un procedimento arbitrale non è affatto precluso difendersi da sé esercitando direttamente lo ius postulandi – si veda il lodo arbitrale del 25 settembre 2000 emesso da un collegio presieduto dal Prof. Vaccarella, in Riv. arbitrato, 2001, 511 – nonché, di conseguenza, dare mandato a rappresentarla e difenderla anche a persone non iscritte nell’albo degli avvocati, ovviamente impossibilitate ad autenticare la sottoscrizione della procura. Il Regolamento della Camera, d’altronde, facoltizza bensì la parte a nominare e delegare un difensore – non necessariamente un avvocato – ma non ne impone in alcun modo la presenza, come si ricava dagli articoli 8.1 e 9.1 (“...sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura...”), 8.1.h e 9.1.e (“...eventuale procura alle liti conferita al proprio difensore...”), e 18.2 (“Le parti possono comparire alle udienze in proprio o attraverso procuratori, ed essere assistite dai difensori muniti di procura”); né il Regolamento della Camera, quando menziona la procura ad litem nelle disposizioni appena richiamate, richiede l’autentica della sottoscrizione. 73. A conclusione dell’esame delle variegate eccezioni preliminari e procedurali opposte dalla FISG, attesa la loro infondatezza, il Collegio determina la sussistenza della propria competenza a ius dicere, l’ammissibilità della domanda dell’H.C. GHERDËINA e la procedibilità del relativo arbitrato. B. SUL MERITO 74. In via preliminare, il Collegio rileva come le parti gli abbiano concordemente dato mandato a pronunciarsi per il momento sulla sola questione di merito dell’an debeatur, subordinandone all’esito l’eventuale istruttoria, discussione e decisione sulla questione del quantum debeatur (supra, n. 31). Allo stato, il Collegio è tenuto dunque ad emettere un lodo definitivo nel solo caso in cui giudichi infondata la pretesa di risarcimento del danno formulata dall’attrice; ove invece la giudicasse fondata, dovrebbe emettere un lodo parziale disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento arbitrale ai fini della quantificazione del danno. Pertanto, il successivo compendio delle posizioni delle parti trascura le argomentazioni da esse svolte attinenti alla misura dell’eventuale risarcimento del danno. a) RIASSUNTO DELLE POSIZIONI DELLE PARTI SUL MERITO – H.C. GHERDËINA 75. Nel merito, l’H.C. GHERDËINA contesta la legittimità dei diversi atti federali di svincolo dei sei giocatori di hockey, culminati nelle due delibere del Consiglio federale n. 6-01/389, riguardante Leo Insam, e n. 6-01/390, riguardante Fabian Kostner, Moritz Kostner, Klaus Peter Piccolruaz, Thomas Piccolruaz e Leo Pitscheider, entrambe comunicate alla società attrice dal Segretario generale della FISG in data 26 settembre 2001 (supra, nn. 14 e 23). In essenza, l’H.C. GHERDËINA sostiene di essersi trovata all’inizio della stagione agonistica 2001-02 – al momento di iscriversi ad un campionato seniores dopo due anni di sola attività giovanile (supra, n. 2) – indebitamente “espropriata” dei sei giocatori, i quali sarebbero dovuti rimanere propri tesserati anche dopo la fusione, nel rispetto dell’art. 18.8 dello Statuto federale (“A seguito di fusione gli atleti diventano automaticamente patrimonio della nuova Società”). 76. A sostegno della sua tesi, l’H.C. GHERDËINA adduce innanzi tutto, riferendosi in particolare alle comunicazioni inviate dal Segretario Generale della FISG alla società in data 26 settembre 2001, che i provvedimenti federali di svincolo sono nulli in quanto privi di motivazione e resi in modo irrituale, pertanto in violazione dell’art. 2.8 dello Statuto del CONI, il quale “garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell’ordinamento sportivo”. 77. Inoltre, con riferimento specifico al caso Insam, la società attrice rileva che il giocatore inviò l’istanza di svincolo del 25 giugno 2001 all’H.C. GARDENA presso l’indirizzo in Ortisei di Via Setil n. 7, quando a tale data era già avvenuta la fusione con il correlato spostamento della sede sociale in Via Purger n. 78 (supra, nn. 1 e 9). Pertanto, la comunicazione di Insam dovrebbe considerarsi inesistente o comunque nulla, con la conseguenza che da essa non avrebbe potuto decorrere il brevissimo termine di cinque giorni previsto dall’art. 44.5 R.O. per l’opposizione da parte della società interessata. 78. Ancora in relazione al caso Insam, l’attrice sostiene che in ogni caso la FISG avrebbe dovuto rigettare la richiesta di svincolo dello stesso in quanto all’inizio della stagione 2001-02 l’H.C. GHERDËINA si è effettivamente iscritta al campionato di serie C. Non sarebbe sussistito dunque l’unico requisito regolamentare – mancata iscrizione della società al campionato di competenza – che avrebbe potuto giustificare l’applicazione dell’art. 44 R.O. ed il relativo provvedimento di svincolo. 79. Con riferimento specifico al gruppo degli altri cinque giocatori, poi, l’H.C. GHERDËINA deduce che tali atleti avevano presentato istanza di svincolo invocando l’art. 47 R.O. anziché l’art. 44 R.O. (supra, n. 15) e che, pertanto, la FISG avrebbe irritualmente assunto d’ufficio il provvedimento di svincolo ai sensi dell’art. 44 R.O., senza che fosse stata presentata idonea istanza. D’altra parte, neanche un provvedimento di svincolo ai sensi dell’art. 47 R.O. sarebbe stato giustificato, in quanto le cinque istanze erano state formulate in maniera estremamente generica e senza alcuna documentazione probatoria – senza cioè i requisiti previsti dall’art. 47.3 R.O. – come non ha mancato di rilevare la Commissione Tesseramento della stessa FISG (supra, n. 16). Inoltre, secondo la società attrice, il provvedimento finale emanato dal Consiglio federale sarebbe viziato da incompetenza per essere stato emesso senza la previa pronuncia della Commissione Tesseramento. 80. L’H.C. GHERDËINA ritiene quindi di essere stata danneggiata, sotto il profilo sia sportivo che patrimoniale, in quanto per effetto delle decisioni federali contestate non ha potuto utilizzare in proprio né cedere a titolo definitivo o temporaneo ad altre società, contro corrispettivo, il diritto di usufruire delle prestazioni sportive dei sei giocatori. Ad avviso dell’attrice, essendosi il danno verificato a causa del comportamento colposo della FISG, la convenuta dovrebbe essere condannata a risarcire i danni. – FISG 81. Nel merito, la FISG sostiene di essersi comportata in modo del tutto corretto e di aver legittimamente e fondatamente applicato le proprie norme regolamentari alla fattispecie. 82. Innanzi tutto, quanto al preteso difetto di motivazione, la FISG contesta che le comunicazioni del proprio Segretario Generale del 26 settembre 2001 dovessero essere motivate in quanto, in realtà, si trattava di mere note che informavano la società attrice delle delibere di svincolo assunte dal Consiglio federale il 22 settembre 2001; inoltre, l’art. 44 R.O. non lascerebbe spazio ad alcuna valutazione discrezionale, tale da necessitare una compiuta motivazione, essendo sufficiente il fatto oggettivo della rinuncia della società al campionato di categoria cui ha diritto. 83. Inoltre, con riguardo al solo Insam, la convenuta Federazione sostiene che l’istanza del giocatore del 25 giugno 2001 è stata comunque positivamente ricevuta in Via Setil n. 7 – luogo che dovrebbe qualificarsi come una sede distaccata della società risultante dalla fusione per un generale principio di pubblicità ed affidamento – e che, inoltre, l’H.C. GHERDËINA ha dimostrato di avere avuto cognizione tempestiva dell’istanza in quanto essa stessa ha datato al 30 giugno 2001 la propria opposizione alla richiesta di svincolo dell’Insam (supra, n. 11). L’opposizione allo svincolo dell’Insam è dunque pervenuta fuori termine ed è giustamente stata dichiarata inammissibile (supra, nn. 10-11). Inoltre, rileva la FISG, è incontestato che l’H.C. GHERDËINA non si iscrisse ad alcun campionato seniores nella stagione 2000-01 per proprio esclusivo fatto e colpa, mentre è del tutto irrilevante che si sia effettivamente iscritta nel 2001-02; infatti, argomenta la Federazione, l’Insam ha presentato istanza ai sensi dell’art. 44 R.O. in riferimento non alla incipiente stagione 2001-02 bensì alla appena terminata stagione 2000-01, in quanto al momento del verificarsi della situazione legittimante – novembre 2000 – era in prestito ad altra società (supra, n. 8) ed ha dovuto perciò differire la proposizione dell’istanza fino alla conclusione della stagione agonistica in ottemperanza all’44.2 R.O. (“Gli atleti già prestati ad altra Società [...] possono esercitare tale facoltà solo dopo il termine dell’anno sportivo”). 84. Con riferimento poi al gruppo degli altri cinque giocatori, la FISG eccepisce la legittimazione attiva dell’H.C. GHERDËINA in quanto alla data della fusione – approvata con delibera federale del 3 marzo 2001 (supra, n. 1) – si era già verificato definitivamente, per effetto dei provvedimenti federali del 20 e 22 novembre 2000 (supra, nn. 17-18), lo svincolo ai sensi dell’art. 44 R.O. in danno dell’H.C. GARDENA. Pertanto, non potrebbe l’H.C. GHERDËINA azionare una posizione giuridica già estinta in capo alla sua dante causa. La Federazione contesta inoltre l’applicabilità dell’art. 47 R.O. alla fattispecie, sostenendo che occorre avere riguardo al solo art. 44 R.O., disposizione di automatica applicazione e che non lascerebbe spazio ad alcuna valutazione discrezionale, essendo sufficiente il verificarsi del fatto oggettivo della rinuncia della società al campionato cui ha diritto (fatto effettivamente verificatosi nel novembre 2000). Nel corso della discussione la FISG ha anche sostenuto che l’istanza dei cinque giocatori ai sensi dell’art. 47 R.O. ha comunque potuto produrre l’effetto utile dell’istanza di cui all’art. 44 R.O. in base al principio di “conversione” degli atti. La Federazione avrebbe dunque applicato correttamente un principio regolamentare essenziale del proprio ordinamento, accertandone i presupposti e dando seguito alle conseguenze dell’applicazione della regola. In ogni caso, ad avviso della FISG, quando l’H.C. GHERDËINA ha reclamato nel luglio 2001 era ormai fuori termini per opporsi allo svincolo dei cinque giocatori, né può credersi che la sua dante causa H.C. GARDENA – la quale non ha mai contestato lo svincolo accordato ai sensi dell’art. 44 R.O. ma solo, genericamente, l’istanza ai sensi dell’art. 47 R.O. (supra, nn. 15-16) – non fosse a conoscenza che i cinque giocatori militavano nella società W.S.G. Stilfes. 85. Ad avviso della Federazione, pertanto, nessun fatto illecito è stato da essa commesso e nessun danno “ingiusto” è stato causato dall’azione dei propri organi e, per conseguenza, nessun danno risarcibile può essere rivendicato dall’H.C. GHERDËINA. b) MOTIVI DELLA DECISIONE SUL MERITO 86. Affrontando il merito della questione, il Collegio ritiene opportuno rilevare preliminarmente – sviluppando peraltro le considerazioni già esposte ai nn. 69-70 – come la sua funzione, quale organo arbitrale costituito ed operante nella cornice della Camera in base al relativo Regolamento, non sia meramente quella di una verifica di legittimità degli atti adottati e delle procedure seguite dalla Federazione convenuta, bensì quella di un esame integrale del merito della controversia, in tutti i suoi aspetti in fatto e diritto, come già messo in evidenza con dovizia di motivazioni da altro collegio arbitrale (Camera, lodo 25 febbraio 2002, cit.). Ciò è comprovato, in particolare, dall’assenza nel Regolamento della Camera di una qualsiasi norma che limiti i poteri dell’organo arbitrale al mero riesame in punto di diritto o, ancor meno, ad un mero controllo dei vizi di legittimità degli atti federali contestati. L’art. 17 dello stesso Regolamento conferma tale impostazione in quanto prevede la possibilità per gli arbitri di assumere testimonianze, di nominare periti e di chiedere anche d’ufficio chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive. Tali considerazioni sono rafforzate da autorevoli riferimenti internazionali, utilmente richiamabili in questa sede in qualità di norme ed usi dell’ordinamento sportivo internazionale ai sensi dell’art. 7.7 del Regolamento della Camera. In effetti, il potere di un collegio arbitrale che giudica sopra l’operato di una federazione sportiva di prendere in esame integralmente il merito della controversia, e di giudicare sulla sostanza delle questioni, è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS) – si vedano ad esempio ex plurimis i seguenti lodi: 7 giugno 1999, TAS 98/211, Smith De Bruin v. FINA, Recueil des sentences du TAS – Digest of CAS Awards (a cura di M. Reeb), II, 1998-2000, L’Aja, 2002, 255 ss.; 19 ottobre 2000, TAS 2000/A/274, Susin v. FINA, ibid., 389 ss. – nell’applicare l’art. R57 del “Codice dell’arbitrato in materia di sport” adottato dal Consiglio Internazionale dell’Arbitrato in materia di Sport (organismo con sede a Losanna istituito a cura del CIO), disposizione secondo la quale l’organo arbitrale “shall have full power to review the facts and the law” (il testo ufficiale del Codice si rinviene in http://www.tas-cas.org/, tradotto in italiano in Riv. dir. sport., 1995, 757). 87. Quanto appena detto appare particolarmente rilevante nel presente arbitrato, in quanto le doglianze dell’H.C. GHERDËINA sono in buona parte di carattere procedurale e formale. Proprio la consolidata giurisprudenza del TAS sopra menzionata insegna che, in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito (in questo senso,oltre ai lodi citati al punto precedente, si veda il lodo 20 agosto 1999, TAS 98/200, AEK Atene e Slavia Praga c. UEFA, ibid., 66, nonché in International Sports Law Review, 2001, 131). Appare al Collegio che in un contesto privatistico quale quello oggetto del presente arbitrato (supra, nn. 54-57) questo sia l’approccio più corretto. In effetti, le federazioni nazionali devono certamente agire in buona fede ed attenersi a degli standards di correttezza formale e sostanziale nei confronti dei propri affiliati e tesserati – devono, in altri termini, ispirarsi al principio del due process of law – ma non può essere loro richiesto (specialmente alla luce della loro natura di associazioni di diritto privato) di agire secondo i dettami di un formalismo amministrativo esasperato, nella misura in cui (a) il merito dei loro provvedimenti sia rispettoso delle regole endoassociative sostanziali e delle norme applicabili dell’ordinamento generale e (b) le irregolarità procedurali o formali non causino concreti pregiudizi ad affiliati o tesserati o comunque non siano tali da alterare il risultato del procedimento federale in cui si sono verificate. 88. Anche alla luce di quanto sopra, ad avviso del Collegio i provvedimenti federali di svincolo non possono considerarsi illegittimi per difetto di motivazione (supra, n. 76). Se è vero che le comunicazioni finali della FISG all’H.C. GHERDËINA del 26 settembre 2001 furono alquanto laconiche e che le delibere del Consiglio federale del 22 settembre 2001 (supra, nn. 14 e 23) motivarono lo svincolo riferendosi meramente alla norma regolamentare applicabile (art. 44 R.O.) e rinviando ai precedenti atti federali della vicenda, è anche vero che dal complesso dei diversi atti federali e delle (numerose) comunicazioni pervenute alla società gardenese, i motivi della decisione della FISG erano e sono assolutamente evidenti, e tutti da ricondurre alla mancata iscrizione della società al campionato cui aveva titolo – serie C – nella stagione 2000-01 (supra, nn. 2-3). 89. Il Collegio ritiene altresì infondata l’argomentazione dell’H.C. GHERDËINA relativa all’art. 2.8 dello Statuto del CONI (supra, n. 76). Il richiamo di questa disposizione è per vero inconferente, in quanto essa attiene non tanto agli obblighi delle federazioni sportive nazionali – cui è dedicato il Titolo IV del medesimo Statuto – bensì al potere/dovere dello stesso CONI di garantire “giusti procedimenti” per la composizione delle controversie sportive. Ciò che il CONI peraltro ha realizzato, sia dettando alcuni “principi di giustizia sportiva” nel quadro dei “Principi informatori degli statuti federali” (in Riv. dir. sport., 1998, 437), cui le federazioni nazionali devono adeguarsi ai sensi degli artt. 22.1 e 36.1 dello Statuto CONI, sia, soprattutto, istituendo questa Camera e predisponendo regole procedurali in base alle quali i conciliatori e gli arbitri “svolgono le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio” (art. 12.8 Statuto CONI). In ogni caso, nel solco della giurisprudenza TAS dianzi citata (supra, nn. 86-87), poiché il giudizio di un organo arbitrale della Camera prende in esame ab novo una controversia in tutti i suoi aspetti di fatto e di diritto, la presenza di un “giusto procedimento” in questa sede, cioè all’esterno della federazione, è ad avviso del Collegio sufficiente a garantire sul piano dei principi di giustizia procedurale – principio del contraddittorio, diritto di essere ascoltato, completezza di motivazione, ecc. – i soggetti affiliati o tesserati eventualmente lesi da atti delle loro federazioni, assicurando che le loro posizioni soggettive, e dunque le loro pretese sostanziali, possano ricevere tutela in questa sede mediante una pronuncia sul merito, a prescindere dai profili strettamente procedurali relativi alla fase intrafederale. 90. Quanto alle specifiche contestazioni dell’attrice in relazione al giocatore Leo Insam (supra, nn. 77-78), il Collegio è dell’avviso che la FISG abbia adottato la decisione corretta, lasciando il giocatore libero di svincolarsi dall’H.C. GHERDËINA e di tesserarsi per l’H.C. Milano, come emerge chiaramente dalle seguenti considerazioni. 91. In primo luogo, Leo Insam ha ottemperato pienamente al dettato procedurale dell’art. 44.4 R.O., laddove si prevede che – una volta verificatasi in punto di fatto la rinuncia della società di appartenenza al campionato – ai fini dello svincolo siano rispettate unicamente due condizioni, le quali sono in buona sostanza le seguenti: (a) il deposito in FISG di un modulo di tesseramento sottoscritto a favore della nuova società; (b) la conoscenza di tale richiesta di tesseramento da parte della società di appartenenza, così che questa possa eventualmente proporre opposizione ai sensi del successivo comma 5. In effetti, l’Insam inviò il 25 giugno 2001 alla FISG, con copia per raccomandata alla società di appartenenza, istanza di svincolo con allegato il modulo di tesseramento sottoscritto a favore dell’H.C. Milano (supra, n. 9). 92. In secondo luogo, la contestazione dell’H.C. GHERDËINA relativa alla circostanza che la copia dell’istanza del 25 giugno 2001 venne inviata dall’Insam alla sede sociale di prima della fusione anziché a quella corrente (supra, n. 77) è ad avviso del Collegio infondata, atteso che la comunicazione dell’Insam conseguì comunque il suo scopo notificatorio in quanto la società attrice ne ebbe effettiva e tempestiva conoscenza. Ciò è provato dall’aver la stessa società dichiarato nel reclamo alla FISG del 31 luglio 2001 che la richiesta di svincolo le era comunque “pervenuta il 28 giugno 2001”, tanto è vero che inviò il successivo 11 luglio 2001 una comunicazione alla FISG, peraltro datata 30 giugno 2001, di opposizione all’istanza dell’Insam (supra, n. 11). L’H.C. GHERDËINA lasciò dunque trascorrere inutilmente il termine di cinque giorni previsto dall’art. 44.5 R.O. per proporre opposizione e per tale sola ragione, in un primo momento (cioè quando l’opposizione dell’H.C. GHERDËINA, pervenuta alla sede di Roma della Federazione il 13 luglio 2001, non le era ancora nota), la Federazione comunicò a tutti gli interessati lo svincolo del giocatore (supra, n. 10). Quando poi la FISG ricevette l’atto di opposizione dell’H.C. GHERDËINA – quindici giorni dopo la ricezione in copia dell’istanza dell’Insam e dunque dieci giorni dopo la scadenza del termine di cui all’art. 44.5 – non si limitò a dichiarare tardiva l’opposizione ma esaminò la questione anche nel merito, accertando e dichiarando la sussistenza del presupposto sostanziale per lo svincolo dell’Insam ai sensi dell’art. 44 R.O. (supra, n. 12). 93. In terzo luogo, e soprattutto, il Collegio giudica senza fondamento la contestazione della società attrice circa l’insussistenza del requisito sostanziale della rinuncia al campionato di competenza (art. 44.1 R.O.) per essersi essa effettivamente iscritta al campionato di serie C nella stagione 2001-02 (supra, n. 78). Al riguardo, il Collegio osserva che l’art. 44.2 R.O. prescrive per gli atleti “in prestito” un differimento a fine campionato della possibilità di richiedere lo svincolo. Ai sensi di tale disposizione regolamentare, quando la società di appartenenza non si iscrive (cioè rinuncia) al campionato cui avrebbe titolo, gli atleti che sono già stati prestati ad altra società – proprio la situazione dell’Insam (supra, n. 8) – sono bensì facoltizzati a inoltrare alla Federazione la richiesta di svincolo ma possono “esercitare tale facoltà solo dopo il termine dell’anno sportivo”. In effetti, l’atleta in prestito non può presentare richiesta di tesseramento in pendenza di prestito perché questo equivarrebbe ad una richiesta di tesseramento per due società allo stesso tempo, il che è proibito e finanche sanzionabile ai sensi dell’art. 34 R.O. Quando poi termina l’anno sportivo, l’atleta in prestito torna ad essere automaticamente vincolato per la società di appartenenza originaria (art. 46.5 R.O.) e dunque, a meno che tale società non rinunci ulteriormente al campionato di competenza, si troverebbe a non poter più chiedere lo svincolo. Ne discende che, in relazione ad un atleta in prestito, la stagione agonistica cui occorre fare riferimento per valutare se effettivamente si sia verificata la rinuncia della società, e quindi se sussista il requisito sostanziale dell’art. 44 R.O., è quella del campionato appena terminato e non di quello che deve ancora iniziare. Nella fattispecie, l’Insam ha presentato istanza di svincolo alla fine di giugno del 2001 e dunque la sua istanza va valutata in riferimento al campionato 2000-01 anziché a quello 2001-02, come pretenderebbe l’attrice. Il Collegio rileva dalla documentazione prodotta dalle parti che è incontestato in punto di fatto che l’H.C. GARDENA, società dante causa dell’odierna attrice, non si iscrisse e non partecipò al campionato di serie C della stagione 2000-01 per proprio fatto e colpa (supra, nn. 2-3). È quindi assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio che l’H.C. GHERDËINA si sia poi iscritta alla serie C nel seguente campionato 2001-02. 94. In ultima analisi, ad avviso del Collegio, nel merito sono effettivamente sussistite e sussistenti le condizioni in fatto e diritto per lo svincolo dell’Insam ed il suo tesseramento in favore di altra società di sua scelta sulla base dell’art. 44 R.O., e non può pertanto ritenersi illecito il comportamento della FISG. 95. Anche in relazione allo svincolo dei giocatori Fabian Kostner, Moritz Kostner, Klaus Peter Piccolruaz, Thomas Piccolruaz e Leo Pitscheider, il Collegio non condivide le censure formulate dall’attrice nei confronti della decisione assunta dalla FISG ai sensi dell’art. 44 R.O. (supra, n. 79). Sebbene le modalità procedurali seguite dai cinque giocatori per ottenere lo svincolo non abbiano rispecchiato perfettamente quanto previsto da tale disposizione, il Collegio ritiene che, come si vedrà nei punti seguenti, l’H.C. GHERDËINA abbia effettivamente usufruito delle garanzie essenziali previste dall’ordinamento federale e che comunque, nel merito, non possa dolersi di una decisione pienamente conforme al requisito sostanziale stabilito dall’art. 44 R.O. 96. È bensì vero che i cinque giocatori inviarono istanze di svincolo alla FISG invocando l’applicazione non dell’art. 44 ma, come qui lamentato dall’H.C. GHERDËINA, dell’art. 47 R.O. (supra, n. 15), ma è altresì vero che la Federazione non accolse quelle istanze in quanto tali, poiché erano insufficientemente motivate e provate (supra, n. 16). Solo in un secondo momento, in occasione del riesame delle istanze, la Commissione Tesseramento della FISG si rese conto che nel frattempo l’H.C. GARDENA non si era iscritta al campionato cui aveva titolo e, pertanto, ritenne applicabile ex officio l’art. 44 R.O. e consentì (demandandolo al competente ufficio federale) il tesseramento degli atleti in favore della società da essi prescelta in data 22 novembre 2000 (supra, nn. 17-18). 97. Va notato che lo svincolo ai sensi dell’art. 47 R.O. non è ancorato al verificarsi di una specifica fattispecie, come è quello ai sensi dell’art. 44, ma è accordato a discrezione della Federazione se si versa in situazioni “non dipendenti dalla volontà dell’atleta” le quali “impediscano la prosecuzione del rapporto” con la società titolare del tesseramento (art. 47.3 R.O.). Lo stesso terzo comma dell’art. 47 menziona unicamente, a mo’ di esempio di possibile situazione legittimante la concessione di svincolo, la “mancata convocazione in allenamenti e gare” e precisa che l’istanza “deve essere accompagnata dalla documentazione idonea a provare i motivi della richiesta”. Al contrario, lo svincolo ai sensi dell’art. 44 R.O. non richiede alcuna motivazione che non sia quella predeterminata dalla norma – il fatto oggettivo della rinuncia al campionato da parte della società di appartenenza – e, soprattutto, non richiede ai giocatori interessati di fornire alcuna documentazione di supporto, poiché la prova della situazione legittimante lo svincolo è necessariamente – una volta trascorso il termine per l’iscrizione al campionato – già agli atti della Federazione (la ratio dell’art. 44 appare evidente: se una società rinuncia volontariamente al campionato di competenza è particolarmente pregiudizievole per un atleta essere costretto a giocare ad un livello tecnico inferiore o addirittura dover smettere di giocare; ciò è confermato dal fatto che la norma non si applica nel caso di retrocessione e nel caso in cui la rinuncia al campionato sia imputabile proprio agli stessi giocatori). Gli articoli 47 e 44 R.O. sono dunque norme federali che, pur nascendo dalla stessa volontà di fondo dell’atleta (passare ad altra squadra) e pur conducendo al medesimo risultato (lo svincolo e il tesseramento per altra società), si fondano su presupposti formali e sostanziali alquanto diversi. 98. Il Collegio rileva come l’art. 44 R.O., indubbiamente, richieda un impulso di parte – la manifestazione di volontà dell’atleta di tesserarsi con altra società – affinché la FISG possa procedere allo svincolo, ovviamente in base all’accertamento d’ufficio della sussistenza del presupposto sostanziale della rinuncia della società al campionato di categoria. Al riguardo, sembra al Collegio che l’argomento della convenuta sull’applicabilità alla fattispecie del principio di conversione e/o conservazione degli atti sia degno di considerazione (supra, n. 84). Si tratta in effetti di un principio generale che trova applicazione soprattutto in ambito privatistico – grazie in particolare agli articoli 1424 e 1367 c.c., applicabili anche agli atti unilaterali tramite l’art. 1324 c.c. o comunque in via analogica – e in base al quale “è conveniente mantenere gli effetti di un atto, se ciò è conforme ai canoni della buona fede” (FRANZONI, Art. 1424, in Commentario cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Della simulazione, della nullità del contratto, dell’annullabilità del contratto, Bologna-Roma, 1998, 247). In effetti, lo scopo cui tendevano i cinque giocatori con l’istanza ex art. 47 R.O. era esattamente coincidente con il risultato concreto poi conseguito ai sensi dell’art. 44 R.O. Sembra tuttavia al Collegio che questa tesi, per quanto suggestiva, sarebbe difficilmente sufficiente a giustificare il tesseramento degli atleti per altra società senza rispettare minimamente almeno il nucleo fondamentale del quarto comma dell’art. 44 R.O. (cfr. supra al n. 91), cioè in pratica senza che la società di appartenenza fosse in qualche modo avvertita e potesse così presentare le sue osservazioni specificamente in riferimento all’art. 44. In altri termini, ad avviso del Collegio, il principio di conservazione deve essere contemperato con il fondamentale principio dell’affidamento. 99. Il Collegio è però dell’opinione che i successivi atti federali abbiano in concreto sanato la situazione, rispettando la sostanza delle condizioni dell’art. 44.4 R.O. e tutelando l’affidamento della società gardenese, nella misura in cui, di fatto, le è stato permesso di conoscere la ragione dello svincolo (la rinuncia al campionato) e la relativa regola federale applicata (art. 44 R.O.) e, quindi, di presentare la sua opposizione nel merito. Invero, in data 24 novembre 2000 i cinque giocatori depositarono presso la FISG i moduli federali di tesseramento con la nuova società (supra, n. 19), così rispettando la condizione di cui alla lett. a) dell’art. 44.4. È proprio questo deposito dei moduli federali che deve essere considerato come la effettiva manifestazione di volontà dei cinque giocatori di tesserarsi per altra società, in linea con quanto previsto dall’art. 44 R.O. Dalla documentazione agli atti non vi è prova che la società gardenese sia stata effettivamente informata che i cinque giocatori si erano tesserati con la società W.S.G. Stilfes per l’anno 2000-01; certo, come argomenta la convenuta, è difficile credere che, in un ambito geografico e sportivo così ridotto, gli esponenti della società attrice non si fossero resi conto nel corso della stagione che i giocatori in questione stavano prendendo parte al campionato di serie C con un’altra società. Sia come sia, è invece incontrovertibile che nel corso del luglio 2001 l’H.C. GHERDËINA venne formalmente a conoscenza dell’assenza dei cinque giocatori dal tabulato ufficiale dei propri tesserati ad essa comunicato dalla Federazione, tanto è vero che in data 31 luglio 2001 la società reclamò con la FISG chiedendo il ripristino dello status quo ante, vale a dire la restituzione dei giocatori (supra, n. 20). È da notare come a questo stadio l’H.C. GHERDËINA non fosse stata ancora formalmente edotta del fatto che lo svincolo dei giocatori fosse stato dovuto all’applicazione dell’art. 44 piuttosto che dell’art. 47 R.O. Il conseguente provvedimento della Commissione Tesseramento del 10 settembre 2001, compiutamente motivato in relazione alla mancata partecipazione della società gardenese ad alcun campionato seniores della Federazione, rese peraltro manifesta anche alla società attrice la causa giuridica dello svincolo (supra, n. 21). 100. Ad avviso del Collegio, è proprio l’atto della Commissione Tesseramento del 10 settembre 2001 che ha consentito il rispetto sostanziale da parte della FISG dell’esigenza di tutela dell’affidamento espressa dalla lett. b) dell’art. 44.4 R.O. Grazie a quell’atto, alla società attrice è stato invero consentito di presentare in data 19 settembre 2001 le sue osservazioni in opposizione alla perdita dei cinque giocatori, a quel punto ben sapendo che lo svincolo era stato la conseguenza dell’applicazione dell’art. 44 e non dell’art. 47 R.O. (supra, n. 22). La successiva delibera del Consiglio federale del 22 settembre 2001 ha poi ribadito, sia pure per relationem, l’innegabile sussistenza del presupposto sostanziale di cui all’art. 44. 101. Il Collegio ritiene poi infondata anche la censura dell’attrice relativa all’incompetenza del Consiglio federale ad adottare il provvedimento del 22 settembre 2001 (supra, n. 79). Al riguardo – a prescindere dalla (dubbia) rilevanza della questione nel contesto fattuale e giuridico della presente fattispecie – è sufficiente segnalare che la lett. j) dell’art. 24.1 dello Statuto della FISG attribuisce proprio al Consiglio federale la competenza “in merito ai tesseramenti”, e che la lett. b) dell’art. 65.1 R.O. prevede che sia proprio il Consiglio federale, su proposta della Commissione Tesseramento, ad adottare le delibere in ordine alle “istanze per lo scioglimento del vincolo di tesseramento”, ciò che è effettivamente accaduto nella presente fattispecie (supra, n. 23). 102. In ultima analisi, il Collegio rileva come la FISG non abbia certamente seguito alla lettera la procedura prevista dall’art. 44 R.O. – nel senso che non ne ha preteso la pedissequa osservanza da parte dei cinque giocatori desiderosi di svincolarsi – pur avendo rispettato le forme sostanziali poste a tutela dell’affidamento delle società affiliate. In un’ottica privatistica, questo appare essere accettabile, soprattutto alla luce del fatto che, nel merito, il Collegio ha riscontrato la piena rispondenza alla detta norma federale della posizione dei cinque giocatori all’inizio del campionato 2000-01. Ritenere altrimenti significherebbe, guardando alla situazione concreta che si era determinata, giudicare legittimo che una società non partecipante ad alcun campionato possa costringere i propri tesserati a restare inattivi, ciò che è palesemente assurdo (oltre che contrario alla sostanza del pluricitato art. 44 R.O.). D’altronde, va anche considerato che è stata posta da più parti in dubbio la stessa legittimità dell’istituto del “vincolo sportivo” – nella misura in cui è configurato da molte federazioni come legame a tempo indeterminato che mai potrebbe essere sciolto dall’atleta senza il consenso della società di appartenenza – alla luce di norme imperative dell’ordinamento generale (cfr. ad es. DE SILVESTRI, op. cit., 522 ss.); anche per questa ragione va valutato con favore l’atteggiamento di una federazione che in punto di fatto consenta l’ottenimento dello svincolo da parte di atleti che ne hanno diritto ai sensi delle stesse regole federali senza trincerarsi dietro formalismi procedurali. 103. Ne consegue che, ad avviso del Collegio, nel merito sono effettivamente sussistite e sussistenti le condizioni in fatto e diritto per lo svincolo degli atleti Fabian Kostner, Moritz Kostner, Klaus Peter Piccolruaz, Thomas Piccolruaz e Leo Pitscheider, con connesso tesseramento in favore di altra società di loro scelta in base all’art. 44 R.O., e non può pertanto ritenersi illecito il comportamento della FISG. 104. In conclusione, il Collegio ritiene che la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’H.C. GHERDËINA nei confronti della FISG in riferimento alla perdita della titolarità del diritto alle prestazioni sportive dei giocatori di hockey su ghiaccio Leo Insam, Fabian Kostner, Moritz Kostner, Klaus Peter Piccolruaz, Thomas Piccolruaz e Leo Pitscheider non meriti accoglimento, non potendosi ritenere che la FISG abbia posto in essere un comportamento illecito implicante responsabilità civile. In altri termini, il Collegio è dell’opinione che la FISG non abbia arrecato un “danno ingiusto” alla società attrice. Non risulta pertanto necessario procedere ad esaminare la questione logicamente subordinata del quantum debeatur. VI. SULLE SPESE 105. (Omissis). * * * P.Q.M. Il Collegio arbitrale, riunitosi in conferenza personale in Roma, Via Pompeo Magno 10/b, il 5 novembre 2002 ed avendo ivi deliberato all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra l’HOCKEY CLUB GHERDËINA e la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO, così statuisce: 1. La domanda di risarcimento proposta dall’H.C. GHERDËINA è respinta. 2. Ogni istanza istruttoria formulata in atti dalle parti è assorbita. 3. I diritti amministrativi versati dalle parti sono incamerati dal CONI. (Omissis). Il presidente: Prof. Avv. Massimo Coccia, Roma, L’arbitro: Prof. Avv. Luigi Fumagalli, Milano, L’arbitro: Avv. Leonardo Gnisci, Roma, Il Segretario Dott. Marco Arpino
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