F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 14 Novembre 2011 (115) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE BANKOWSKI (Presidente all’epoca dei fatti della Società Renato Curi Angolana Srl ), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota N°. 1858/005pf11-12/AM/ma del 30.9.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 14 Novembre 2011
(115) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE BANKOWSKI (Presidente all’epoca dei fatti della Società Renato Curi Angolana Srl ), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota N°. 1858/005pf11-12/AM/ma del 30.9.2011).
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione il Sig. Gabriele Bankowski e la Società Renato Curi Angolana Srl, per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, per avere omesso di eseguire il pagamento della somma di € 15.500,00 in favore del Sig. Nunzio Pagano, nel termine assegnato di 30 giorni dalla comunicazione, perfezionatasi il 13.4.2011, della decisione della Commissione Vertenze economiche che sanciva siffatto obbligo e, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale. All’inizio della riunione odierna il Sig. Gabriele Bankowski e la Società Renato Curi Angolana Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gabriele Bankowski e la Società Renato Curi Angolana Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gabriele Bankowski, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 5 (cinque); pena base per la Società Renato Curi Angolana Srl sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione per mesi 5 (cinque) al Sig. Gabriele Bankowski;
▪ ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) alla Società Renato Curi Angolana Srl;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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