F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 14 Novembre 2011 (151) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FARINA (allenatore all’epoca dei fatti della Società ASD Bojano), FRANCESCO VACCARIELLO (all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO ▪ (nota N°. 2312/2215pf10-11/AM/ma del 19.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 14 Novembre 2011 (151) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FARINA (allenatore all’epoca dei fatti della Società ASD Bojano), FRANCESCO VACCARIELLO (all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO ▪ (nota N°. 2312/2215pf10-11/AM/ma del 19.10.2011). Il deferimento Con provvedimento del 24 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Francesco Farina, all’epoca dei fatti allenatore della Società ASD Bojano, per rispondere della violazione degli articoli 1, comma primo, e 22, comma sette, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’articolo 19, comma tredici, lettera B), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere preso parte, quale allenatore della ASD Bojano per la stagione sportiva 2009-2010, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, nonché del divieto imposto ai tecnici colpiti da squalifica di svolgere qualsivoglia attività per tutta la durata della stessa, alla gara ASD Bojano-Renato Curi Angolana del 23 maggio 2010, valevole quale spareggio di serie D, in gara unica, girone F, stagione sportiva 2009-2010, in posizione irregolare perché squalificato; b) il Sig. Francesco Vaccariello, all’epoca dei fatti accompagnatore della ASD Bojano, per rispondere della violazione dell’articolo 1, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva come integrato dall’articolo 61, comma primo, delle NOIF per aver, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, sottoscritto in veste di dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta di gara consegnata dalla ASD Bojano all’arbitro prima dell’inizio dell’incontro ASD Bojano - Renato Curi Angolana del 23 maggio 2010 e, per l’effetto, attestato la regolarità della posizione di tutti i tesserati della ASD Bojano e la legittimazione degli stessi a poter accedere al terreno di giuoco e prendere parte all’anzidetto incontro, nonostante, invece, l’allenatore, Sig. Francesco Farina, non avesse diritto a parteciparvi perché squalificato; c) la Società ASD Bojano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma secondo, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati all’epoca dei fatti. Nei termini consentiti il Sig. Francesco Farina ha fatto pervenire una memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Francesco Farina, all’epoca dei fatti allenatore ASD Bojano, 3 (tre) giornate di squalifica in gare ufficiali; b) al Sig. Francesco Vaccariello, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della ASD Bojano, mesi 6 (sei) di inibizione; c) alla Società ASD Bojano, € 1.000,00 (€ mille/00). Motivi della decisione L’esame della documentazione versata in atti e la valutazione di quanto raccolto e prodotto dalla Procura federale consente di ritenere, senza alcuna ombra di dubbio, la fondatezza del deferimento in questione. Il Sig. Francesco Farina, allenatore della ASD Bojano per la stagione sportiva 2009-2010, in seguito a quanto accaduto durante lo svolgimento della gara Casoli-ASD Bojano, disputata in data 2 maggio 2010, era stato colpito da un provvedimento di squalifica per tre turni effettivi; detta sanzione era stata inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato Interregionale con C.U. n. 167 del 3 maggio 2010 per avere il Sig. Farina “al termine della gara, ordinato ai propri calciatori di non effettuare il saluto fair-play” e per avere successivamente tenuto “un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei calciatori e di un dirigente della squadra avversaria, tanto che interveniva un agente delle forze dell’ordine per fermarlo”. Contro il provvedimento in questione il Sig. Farina aveva proposto reclamo, ma la Corte di Giustizia Federale, sezione terza L.N.D. Comitato Interregionale, non aveva ritenuto opportuno ridurre la squalifica di tre giornate. Pertanto, in considerazione di quanto disposto dall’articolo 19, comma tredici, lettera B), del Codice di Giustizia Sportiva (peraltro riportato per opportuna conoscenza delle Società interessate nel C.U. n. 172 del 13 maggio 2010 del Comitato Interregionale), secondo il quale gli eventuali residui di squalifiche irrogate nel corso del Campionato avrebbero dovuto essere scontate nelle gare di play-off e play-out, il Sig. Farina, essendo stato colpito da squalifica, non poteva svolgere per tutta la durata della squalifica stessa alcuna attività inerente la disputa delle gare; in particolare, allo stesso era preclusa la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa sul campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi, secondo quanto disposto testualmente dall’articolo 22, comma settimo, del Codice di Giustizia Sportiva. Malgrado ciò, il Sig. Francesco Farina ha preso parte, quale allenatore della ASD Bojano, all’incontro svolto con la Renato Curi Angolana Srl in data 23 maggio 2011; la responsabilità del deferito in ordine alle circostanze contestate dalla Procura federale appare pertanto dimostrata e inconfutabile. Allo stesso modo deve ritenersi palese la responsabilità del Sig. Francesco Vaccariello, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Bojano, il quale, firmando la distinta di gara consegnata poi dalla ASD Bojano all’arbitro prima dell’incontro che avrebbe avuto luogo con la Renato Curi Angolana Srl in data 23 maggio 2010, per effetto della sottoscrizione di cui sopra aveva di fatto attestato la regolarità della posizione di tutti i tesserati della ASD Bojano partecipanti alla gara stessa nonché la legittimazione dei medesimi ad accedere al terreno di giuoco, nonostante invece l’allenatore, Sig. Francesco Farina, non avesse diritto a prendere parte a quell’incontro in quanto squalificato. Le argomentazioni difensive fatte pervenire dal Sig. Francesco Farina non possono essere accolte per tutto quanto precedentemente esposto. In ordine alle sanzioni da applicare la Commissione disciplinare, anche seguendo il costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni: • al Sig. Francesco Farina: 3 (tre) giornate di squalifica in gare ufficiali; • al Sig. Francesco Vaccariello: mesi 6 (sei) di inibizione; • alla Società ASD Bojano: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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