• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 17 Novembre 2011
(118) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CELARIO (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società FC Internazionale Milano Spa), STEFANO FATTORI (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società US Sassuolo Calcio Srl), ANTONINO IMBORGIA (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società Piacenza FC Spa), FABRIZIO GARILLI (Presidente della Piacenza FC Spa), FABIO SOMMELLA, ANTONIO RICCARDI, LUCA BRONZATO (Agenti di calciatori), le Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, US SASSUOLO CALCIO Srl e PIACENZA FC Spa • (nota N°. 1894/1748 pf 09-
10/SP/SS/blp del 3.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 17 Novembre 2011
(118) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CELARIO (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società FC Internazionale Milano Spa), STEFANO FATTORI (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società US Sassuolo Calcio Srl), ANTONINO IMBORGIA (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società Piacenza FC Spa), FABRIZIO GARILLI (Presidente della Piacenza FC Spa), FABIO SOMMELLA, ANTONIO RICCARDI, LUCA BRONZATO (Agenti di calciatori), le Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, US SASSUOLO CALCIO Srl e PIACENZA FC Spa • (nota N°. 1894/1748 pf 09-
10/SP/SS/blp del 3.10.2011).
Il presente procedimento disciplinare trae origine da alcuni accertamenti eseguiti nel corso dello svolgimento di due distinte sessioni di c.d. “calciomercato” tenutesi presso l'Atahotel Executive di Milano, rispettivamente, in data 24 e 25 giugno 2010 (s.s. 2009/2010), relativamente ai rinnovi e alle risoluzioni consensuali o in busta chiusa degli accordi di partecipazione ex art. 102 bis NOIF, nonché dal 13 al 16 luglio 2010, nell'ambito della prima fase della “campagna trasferimenti calciatori” s.s. 2010/2011. In particolare, all'esito dell'attività inquirente condotta dai collaboratori all'uopo delegati, il Procuratore federale e il Vice Procuratore federale, in relazione a determinati soggetti, hanno individuato una serie di comportamenti disciplinarmente rilevanti, così come puntualmente enucleati in seno all'atto di deferimento unitamente alle violazioni regolamentari rispettivamente ascritte. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare promosso nei riguardi di:
• Sig. Alberto Celario e FC Internazionale Milano Spa (Società sportiva deferita a titolo di responsabilità oggettiva);
• Sig. Stefano Fattori e US Sassuolo Srl (Società sportiva deferita a titolo di responsabilità oggettiva);
• Sig. Antonino Imborgia e Sig. Fabrizio Garilli, nonché Piacenza F.C. Spa (Società sportiva deferita a titolo di responsabilità oggettiva e responsabilità diretta);
• Sig. Fabio Sommella, Sig. Antonio Riccardi e Sig. Luca Bronzato (agenti di calciatori);
Nei termini assegnati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive esclusivamente il Sig. Imborgia, il Piacenza FC Spa, nonché, in via congiunta, il Sig. Celario e il FC Internazionale Milano Spa e il Sig. Fattori e l'US Sassuolo Srl. Alla riunione odierna, i Signori Fabrizio Garilli, Antonino Imborgia, Luca Bronzato e la Società Piacenza FC Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Fabrizio Garilli, Antonino Imborgia, Luca Bronzato e la Società Piacenza FC Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio Garilli, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Antonino Imborgia, sanzioni dell’inibizione di giorni 65 (sessantacinque) oltre all’ammenda di € 10.500,00 (€ diecimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 45 (quarantacinque) e 7.000,00 (€ settemila/00); pena base per il Sig. Luca Bronzato, sanzioni dell’inibizione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e € 700,00 (€ settecento/00); pena base per la Società Piacenza FC Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Preliminarmente viene stralciata la posizione del Sig. Fabio Sommella in quanto non risulta provata la notifica del deferimento all’indirizzo del medesimo e, conseguentemente, si dispone la restituzione degli atti alla Procura federale Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura federale, Avv.ti Salvatore Sciacchitano e Mario Adinolfi, i quali, insistono per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ mesi 2 (due) di inibizione e € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda ciascuno nei riguardi dei Signori Alberto Celario e Stefano Fattori;
▪ mesi 2 (due) di inibizione e € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda nei riguardi del Sig. Antonio Riccardi;
▪ 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda ciascuno nei riguardi della Società FC Internazionale Milano Spa e dell’US Sassuolo Srl. Per il Sig. Celario e la Società FC Internazionale Milano Spa e per il Sig. Fattori e la soc. US Sassuolo Srl i rispettivi difensori, meglio chiarendo le posizioni assunte nelle memorie difensive, insistono per il proscioglimento dei soggetti deferiti. Con riferimento alla posizione dell’ agente di calciatori, Sig., Antonio Riccardi, si ritiene che, in ordine alla sua responsabilità disciplinare, siano stati forniti adeguati e comprovati riscontri probatori, peraltro discendenti per tabulas, sicchè, a carico del predetto soggetto deferito, i profili di responsabilità emergono in maniera incontrovertibile. Non così, invece, relativamente alle posizioni di tutti gli altri deferiti, nei cui riguardi si impongono diverse e più pregnanti considerazioni. Quanto al Sig. Celario (e, per esso, al F.C. Internazionale Milano Spa) e al Sig. Fattori (e, per esso, dell'US Sassuolo Srl), dall'atto di deferimento si evince che la Procura federale ha fondato l'incolpazione degli appena indicati deferiti non già sull'irregolarità dell'accredito ottenuto ai fini dell'acceso alla c.d. “Area Federale”, in relazione alla quale, peraltro, non sussistono dubbi (in realtà, va precisato che il Sig. Fattori, all'epoca dei fatti, pur non essendo inserito nel foglio di censimento s.s. 2010/2011, ad ogni buon conto, a differenza del Sig. Celario, era tesserato in forza all'US Sassuolo Srl), ma, piuttosto, sull'attività di collaborazione nella gestione sportiva societaria che essi avrebbero asseritamente prestato nell'interesse delle due distinte Società sportive di riferimento nella menzionata “area federale”. Preliminarmente, si osserva come il riferimento operato dalla Procura federale nel capo di incolpazione a carico degli indicati deferiti in ordine allo svolgimento di attività comunque rilevante per l’Ordinamento federale in relazione a quanto prescritto dall’art. 1, comma 5, CGS, si rivela incongruente; e ciò, atteso che la richiamata disposizione regolamentare impone ai soggetti cui quest’ultima opera espresso riferimento solo di osservare il CGS, le norme statutarie e federali. Invero, peraltro, in ordine al concreto asserito svolgimento di attività di collaborazione nella gestione sportiva da parte degli indicati deferiti (quindi, presuntivamente ritenuta rilevante per l’Ordinamento federale) non é stato offerto alcun concreto riscontro probatorio, né, del resto, in seno alla “Relazione” della Procura federale é dato individuare una qualche indicazione in merito, né, in aggiunta, in ordine agli eventuali profili di rilevanza di detta attività per l'Ordinamento domestico di settore. Peraltro, come già di recente osservato da questa Commissione con riferimento a identica fattispecie, in assenza di prova relativamente a qualsivoglia attività di collaborazione nella gestione sportiva posta in essere da un soggetto (nel caso di specie, nell'interesse delle Società per le quali, rispettivamente, il Sig. Celario e il Sig. Fattori avevano effettivamente ottenuto l'accredito, sia pur irregolarmente, ai fini dell'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle operazioni di calciomercato), non si può che concludere per il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito e, per essi, delle compagini societarie di riferimento. In effetti, nel caso del Sig. Celario e del Sig. Fattori, il dato afferente alla loro mera presenza, sia pur irregolare, all'interno dell'Area Federale, risulta essere del tutto neutro ai fini della individuazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente ascritte. P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. Fabrizio Garilli: inibizione di mesi 2 (due);
▪ per la Società Piacenza FC Spa: ammenda € 2.000,00 (€ duemila/00).
▪ per il Sig. Antonino Imborgia: inibizione di giorni 45 (quarantacinque) e ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00);
▪ per il Sig. Luca Bronzato: inibizione di mesi 2 (due) e ammenda di € 700,00 (€ settecento/00);
• per il Sig. Antonio Riccardi: mesi 2 (due) di inibizione e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)
Proscioglie i Signori Alberto Celario e Stefano Fattori nonché le Società FC Internazionale Milano Spa e dell’US Sassuolo Srl. Dispone la trasmissione degli alla Procura federale per la posizione del Sig. Fabio Sommella.
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(118) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CELARIO (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società FC Internazionale Milano Spa), STEFANO FATTORI (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società US Sassuolo Calcio Srl), ANTONINO IMBORGIA (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società Piacenza FC Spa), FABRIZIO GARILLI (Presidente della Piacenza FC Spa), FABIO SOMMELLA, ANTONIO RICCARDI, LUCA BRONZATO (Agenti di calciatori), le Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, US SASSUOLO CALCIO Srl e PIACENZA FC Spa • (nota N°. 1894/1748 pf 09-
10/SP/SS/blp del 3.10.2011)."