F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 17 Novembre 2011 (556) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLA MASTRELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Anziolavinio) E DELLA SOCIETA’ ASD ANZIOLAVINIO (nota n. 9047/618pf10-11/AM/LG/mg del 25.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 17 Novembre 2011 (556) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLA MASTRELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Anziolavinio) E DELLA SOCIETA’ ASD ANZIOLAVINIO (nota n. 9047/618pf10-11/AM/LG/mg del 25.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Antonella Mastrella, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Anziolavinio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 12 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, dell’attestazione di insussistenza di posizione debitoria di cui al citato punto 12 del C.U.i; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Antonella Mastrella, della sanzione del’inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che la memoria difensiva depositata dalla Società non offre prove in ordine alla insussistenza del contestato inadempimento; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge alla Signora Antonella Mastrella l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Anziolavinio l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00)
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