F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (525) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 8788/660pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (525) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 8788/660pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Scerra, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Rovigo Calcio srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n.6 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della richiesta fidejussione in originale; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Francesco Scerra, della sanzione dell’inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che manca la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di fissazione dell’odierna riunione. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo in attesa dell’acquisizione della prova dell’avvenuta notifica.
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