F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (526) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDENZIO BAGNOLINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Cesenatico Chimicart ASD) E DELLA SOCIETA’ AS CESENATICO CHIMICART ASD (nota n. 8795/668pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (526) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDENZIO BAGNOLINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Cesenatico Chimicart ASD) E DELLA SOCIETA’ AS CESENATICO CHIMICART ASD (nota n. 8795/668pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011). rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Bagnolini Gaudenzio, Presidente della AS Cesenatico Chimicart ASD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dell’originale dell’atto di proroga della fideiussione conforme al modello previsto di cui al punto 6) del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato, del documento loro richiesto; rilevato che, alla riunione del 24 Novembre 2011, veniva rilevata l’omessa notifica degli atti ai soggetti deferiti, perché entrambe effettuate presso la casella postale risultante chiusa. P.Q.M. restituisce gli atti alla Procura Federale.
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