F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (598) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SG Gallaratese ASD) E DELLA SOCIETA’ SG GALLARATESE ASD (nota n. 9217/627pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (598) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SG Gallaratese ASD) E DELLA SOCIETA’ SG GALLARATESE ASD (nota n. 9217/627pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011). rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giancarlo Battagli, Presidente della SG Gallaratese ASD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 12) del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dell’attestazione di insussistenza della posizione debitoria di cui al punto 12) del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del documento loro richiesto; rilevato che, alla riunione del 24 Novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giancarlo Battagli, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla SG Gallaratese ASD della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive; rilevato altresì che l’inosservanza contestata (articolo 12 del su richiamato CU n° 200 del 2010), prevede il deposito dell’attestazione di insussistenza della posizione debitoria entro il termine del 9 Luglio 2010; rilevato che l’inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata; ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della SG Gallaratese ASD, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Giancarlo Battagli la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società SG Gallaratese ASD la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it