F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 14 Novembre 2011 (127) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI LEVANTACI (Presidente della Società AC Chioggia Sottomarina), di PATRIZIO SALVIATO (Direttore Sportivo della Società AC Chioggia Sottomarina), di GIUSEPPE COMER (Dirigente della Società AC Chioggia Sottomarina), di CARMELINO MAINER (Vice Presidente della Società AC Chioggia Sottomarina), di MAURIZIO MICHIELIN (Presidente della Società Calcio Montebelluna Srl E DELLE SOCIETÀ AC CHIOGGIA SOTTOMARINA e CALCIO MONTEBELLUNA Srl ▪ (nota N°. 1997/291pf10-11/AM/ma del 6.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 14 Novembre 2011 (127) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI LEVANTACI (Presidente della Società AC Chioggia Sottomarina), di PATRIZIO SALVIATO (Direttore Sportivo della Società AC Chioggia Sottomarina), di GIUSEPPE COMER (Dirigente della Società AC Chioggia Sottomarina), di CARMELINO MAINER (Vice Presidente della Società AC Chioggia Sottomarina), di MAURIZIO MICHIELIN (Presidente della Società Calcio Montebelluna Srl E DELLE SOCIETÀ AC CHIOGGIA SOTTOMARINA e CALCIO MONTEBELLUNA Srl ▪ (nota N°. 1997/291pf10-11/AM/ma del 6.10.2011). Il deferimento Con provvedimento del 7 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Luigi Levantaci, nella qualità di Presidente della AC Chioggia Sottomarina, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’articolo 1, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, sia per avere fatto uso della lista di trasferimento relativa al calciatore Matteo Ballarin, recante la firma non veridica del Presidente della Società Mestre, al fine di ottenere il tesseramento del detto calciatore in favore della AC Chioggia, sia per non aver verificato la regolarità della gara a cui si accingeva a partecipare con la Società Calcio Montebelluna Srl sia per aver fatto partecipare la sua squadra a una gara non autorizzata dalla F.I.G.C., con riferimento all’articolo 39, comma secondo, delle NOIF, nonché all’articolo 10, commi secondo, quarto e sesto del Codice di Giustizia Sportiva, e all’articolo 30, comma primo, del regolamento della L.N.D.; b) i Signori Patrizio Salviato (erroneamente “Luigi” Salviato a pagina 7 dell’atto di deferimento), Giuseppe Comer e Carmelino Mainer, nella loro qualità di dirigenti della AC Chioggia Sottomarina, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’articolo 1, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso delle loro audizioni, espresso al rappresentante della Procura Federale circostanze non veridiche in merito alla presunta sottoscrizione da parte del Presidente della Società Mestre, Sig. Berton, della lista di trasferimento del calciatore Matteo Ballarin; c) il Sig. Maurizio Michielin, nella qualità di Presidente della Calcio Montebelluna Srl per rispondere delle violazioni di cui all’articolo 1, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 30, comma primo, del Regolamento della L.N.D., per avere, nella sua qualità di Presidente della Società ospitante, consentito la disputa della gara Montebelluna-Chioggia del 7 agosto 2010 in mancanza di autorizzazione da parte della F.I.G.C.; d) la Società AC Chioggia Sottomarina per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma primo e secondo, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente, ai propri dirigenti e ai propri tesserati; e) la Società Calcio Montebelluna Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente. Nei termini consentiti dalle norme i soggetti deferiti non hanno fatto pervenire nessuna memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Luigi Levantici, nella qualità di Presidente della AC Chioggia Sottomarina, 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di inibizione; b) ai Signori Patrizio Salviato, Giuseppe Comer e Carmelino Mainer, nella loro qualità di dirigenti della AC Chioggia Sottomarina, 1 (uno) anno di inibizione ciascuno; c) al Sig. Maurizio Michielin, nella qualità di Presidente della Calcio Montebelluna Srl, 6 (sei) mesi di inibizione; d) alla AC Chioggia Sottomarina la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) da scontare all’atto dell’iscrizione ad eventuali campionati, oltre all’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); e) alla Calcio Montebelluna Srl € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda. Motivi della decisione Esaminata la documentazione versata in atti, considerate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto riguardo anche del comportamento processuale dei deferiti i quali, non facendo pervenire memorie difensive, hanno sostanzialmente rinunciato a fare valere nella presente sede una rappresentazione dei fatti differente rispetto a quanto contenuto nell’atto introduttivo del presente procedimento, la Commissione disciplinare non può non ritenere fondato il deferimento. In data 12 luglio 2010 il Sig. Gianbruno Berton, nella qualità di Presidente della AC Mestre ASD matricola federale 932129 (nata nel giugno 2010 dalla fusione tra la AC Mestre, matricola federale 915646, della quale era Presidente lo stesso Sig. Berton, e l’AC Punto Mestre), incontrava in Marghera i Signori Patrizio Salviato, Carmelino Mainer e Giuseppe Comer, dirigenti della AC Chioggia Sottomarina, sottoscrivendo e consegnando loro le liste di trasferimento di tre calciatori in forza alla medesima AC. Mestre, vale a dire Marco Comer, Luca Voltolina e Jeffrey Tiozzo; nessun accordo veniva concluso in ordine al trasferimento del calciatore Matteo Ballarin. Sulle liste di trasferimento sopra indicate non veniva apposto il nuovo timbro della Società appena nata in quanto non ancora pronto, né veniva indicata la denominazione della Società cedente, di quella cessionaria, data e luogo della sottoscrizione. L’accordo prevedeva che, una volta sottoscritte le predette liste da parte dei tre calciatori interessati, il Sig. Patrizio Salviato avrebbe poi perfezionato con la AC Mestre ASD l’operazione, con l’apposizione del nuovo timbro da parte di quest’ultima; di contro, nonostante i vari solleciti nessuno dei tesserati della AC Chioggia Sottomarina aveva restituito alla Società cedente, né ad alcuno dei propri dirigenti le tre liste, compilate e sottoscritte dai calciatori, al fine dell’apposizione del nuovo timbro della Società. Successivamente, il medesimo Gianbruno Berton veniva a conoscenza del fatto per cui il calciatore Matteo Ballarin, in forza alla AC Mestre ASD in data 7 agosto 2010 veniva schierato tra le fila della AC Chioggia Sottomarina nell’amichevole disputata da quest’ultima con il Montebelluna; immediatamente detta circostanza veniva denunciata agli organi competenti dal Presidente della AC Mestre ASD. All’esito delle indagini svolte dalla Procura federale si è accertato quanto segue. Il Sig. Gianbruno Berton ha riconosciuto come proprie le sottoscrizioni apposte sulle liste dei tesserati Marco Comer, Luca Voltolina e Jeffrey Tiozzo, pur precisando che il timbro della Società cedente appostovi (“AC Mestre matr. Fed. 915646”) non corrispondeva a quello attualmente in dotazione (“AC Mestre matr. Federale 932129”). Verosimilmente le suddette stampigliature erano state impresse con un timbro duplicato o altrimenti scomparso e trafugato negli uffici della Società; detta circostanza appare ancor più verosimile laddove si consideri che il Sig. Patrizio Salviato, direttore sportivo della AC Chioggia Sottomarina all’epoca dei fatti, aveva rivestito analoga funzione per il calcio Mestre sino al febbraio 2010. Il Sig. Gianbruno Berton ha di contro disconosciuto la firma apposta in calce alla lista di trasferimento n. 163870, relativa al presunto passaggio del calciatore Matteo Ballarin dalla AC Mestre ASD alla AC Chioggia Sottomarina; detta sottoscrizione appare effettivamente non autografa in quanto si ravvisa una evidente difformità tra la stessa e quelle apposte nelle altre liste di trasferimento, nel foglio di censimento nonchè sul verbale di audizione reso dinanzi alla Procura federale. Appare pertanto evidente la responsabilità del Sig. Luigi Levantici, Presidente della AC Chioggia Sottomarina, per avere utilizzato la lista di trasferimento del calciatore Matteo Ballarin recante firma non veridica del Presidente della AC Mestre ASD al fine di ottenere il tesseramento del predetto calciatore in favore della Società dallo stesso presieduta. Da quanto sopra ne consegue ovviamente, per il principio della responsabilità oggettiva, la responsabilità della AC Chioggia Sottomarina. Alla stessa maniera si è accertata la responsabilità, in ordine ai fatti loro ascritti, dei Signori Patrizio Salviato, Giuseppe Comer e Carmelino Mainer, dirigenti della AC Chioggia Sottomarina, per le dichiarazioni rese in sede di indagini alla Procura Federale; dette dichiarazioni non corrispondono al vero ed appaiono piuttosto di comodo atteso e considerato non solo che il Sig. Gianbruno Berton ha formalmente disconosciuto la propria firma, ma soprattutto che la stessa, nella lista di trasferimento n. 163870, appare posta da persona diversa rispetto al Presidente della AC Mestre ASD. Anche sotto tale profilo ne consegue, per il principio della responsabilità oggettiva, la responsabilità della AC Chioggia Sottomarina. Le indagini svolte dalla Procura federale hanno anche consentito di accertare che la gara amichevole disputatasi in Montebelluna il 7 agosto 2010 tra la AC Chioggia Sottomarina e la Calcio Montebelluna Srl si è svolta senza alcuna autorizzazione da parte della F.I.G.C., così come comunicato dal Comitato Interregionale della serie D, con lettera del 7 ottobre 2010, non avendo il Presidente della Società ospitante presentato alcuna richiesta in tal senso. Detta circostanza, pacifica e non contestata, consente di ritenere responsabili di quanto loro ascritto il Sig. Luigi Levantici, Presidente della AC Chioggia Sottomarina, il Sig. Maurizio Michielin, Presidente della Calcio Montebelluna Srl, nonché, per il profilo della responsabilità oggettiva, le Società medesime. Da ultimo si precisa che con il C.U. n. 10 del 5 agosto 2011 il Consiglio Direttivo della LND, nella riunione del 28 luglio 2011, ha deliberato di non ammettere la AC Chioggia Sottomarina al campionato di serie D; la medesima Società, pur non essendo iscritta ad alcun campionato, non risulta comunque allo stato decaduta o revocata dalla affiliazione ex art. 16 delle NOIF. In merito alle sanzioni da applicarsi la Commissione disciplinare, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni: • al Sig. Luigi Levantici: 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di inibizione; • ai Signori Patrizio Salviato, Giuseppe Comer e Carmelino Mainer: 1 (uno) anno di inibizione ciascuno; • al Sig. Maurizio Michielin: 6 (sei) mesi di inibizione; • alla AC Chioggia Sottomarina: penalizzazione di punti 3 (tre) da scontare all’atto dell’iscrizione ad eventuali campionati, oltre all’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); • alla Calcio Montebelluna Srl: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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