F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 17 Novembre 2011 (524) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO BARRELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. San Paolo Padova Srl) E DELLA SOCIETA’ SAN PAOLO PADOVA Srl (nota n. 8791/661pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 17 Novembre 2011 (524) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO BARRELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. San Paolo Padova Srl) E DELLA SOCIETA’ SAN PAOLO PADOVA Srl (nota n. 8791/661pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011). La Procura Federale in data 17 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il sig. Barrella Antonio, presidente e legale rappresentante della società San Paolo Padova Srl e la società San Paolo Padova Srl, per violazione quanto al primo dell’art. 10 comma 3bis CGS in relazione al punto 9 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle società per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stante l’addebito mosso al proprio legale rappresentante. Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura Federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta società non aveva depositato entro i termini previsti, di cui si dirà in seguito, la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2010 e di Lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche, che l’elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 prevedeva al punto 9 lettera A. Ricevuta la notifica del deferimento, la società deferita non ha controdedotto. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che ha insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) a carico del sig. Barrella Antonio e l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della società. La Commissione osserva quanto segue. Occorre preliminarmente osservare che, secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale sopra richiamato, la domanda di iscrizione al campionato deve essere presentata entro il 9 luglio 2010; ad essa vanno uniti i documenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato. Tuttavia, nel mentre il termine del 9 luglio, fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, è improrogabile, la documentazione può essere integrata entro la data perentoria del 19 luglio, restando comunque ferme, in tale ipotesi, le sanzioni previste per l’inosservanza del primo termine, di guisa che il primo dei due termini è perentorio per la domanda di iscrizione ed è ordinatorio per il deposito della documentazione per diventare poi perentorio al 19 luglio. La CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione che la società ha prodotto entro il 9 luglio ed esaminato quanto è trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, deve comunicare alla società l’esito della istruttoria, la cui copia deve essere altresì inviata alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza. L’intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo di tutti gli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione in quanto avviene necessariamente dopo la data del 19 luglio ed è di natura diversa, ben potendo in questo secondo momento essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato, a cui la società ha diritto di prendere parte. In tale contesto, il deferimento è fondato e dev’essere accolto. La società deferita, infatti, non ha depositato entro il 19 luglio il documento che si è sopra precisato, dando così sostanza all’illecito disciplinare previsto dalla norma, sicchè va applicata la duplice sanzione chiesta dalla Procura Federale, che appare equa quanto alla inibizione del deferito e conforme al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 quanto all’ammenda a carico della società (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento). P.Q.M. infligge al sig. Barrella Antonio l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società San Paolo Padova Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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