F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 25 Novembre 2011 (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 2336/1373 pf 10-11/SP/SS/blp del 19.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 25 Novembre 2011
(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 2336/1373 pf 10-11/SP/SS/blp del 19.10.2011).
Con nota del 19 ottobre 2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Claudio Lotito, Presidente del Consiglio di Gestione e Legale rappresentante della SS Lazio Spa e la stessa Società SS Lazio Spa, per sentire rispondere: il primo, della violazione dell’art. 5, comma 1, del CGS per aver espresso, attraverso dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista televisiva riportate da organi di informazione, conseguenti alla conduzione arbitrale della gara Lazio Juventus del 252011, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’Istituzione Arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, adombrando dubbi sulla regolarità del campionato a causa di circostanze idonee ad influenzarne il regolare svolgimento, a suo dire integranti fattispecie penali tali da provocare l’emissione di misure cautelari e ledendo, altresì, la credibilità della Giustizia Sportiva e della sua capacità di operare; la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante. Con memoria difensiva pervenuta in termini, l’incolpato, precisato di avere rilasciato una sola intervista ad una emittente televisiva, successivamente ripresa e riportata dai giornali, ha contestato di essersi riferito ad episodi relativi alla gara appena conclusa e di avere operato, invece, una disamina generale sull’andamento dei campionati di calcio, a suo dire già oggetto di un monitoraggio totale; ha quindi concluso con la richiesta di proscioglimento da ogni incolpazione. Alla riunione del 25.11.2011 il rappresentante della Procura ha chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 a carico del Sig. Claudio Lotito e di € 50.000,00 a carico della SS Lazio Spa. Sono altresì comparsi il deferito ed il suo difensore, che si sono riportati alla memoria in
atti. Il deferimento è fondato. Le dichiarazioni oggetto del deferimento sono state rilasciate nel corso di una intervista trasmessa da Sky Sport il 02.05.2011 nell’immediato dopo gara con la Juventus, il giorno successivo riportate dai quotidiani Il Messaggero, Il Corriere dello Sport Roma e Gazzetta dello Sport. Successivamente alla intervista ed alla sua pubblicazione sui quotidiani richiamati non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell’art.8 della legge 8 febbraio 1948 n.47. Nel corso della intervista l’incolpato riferiva della esistenza di una “task force” finalizzata non già alla verifica di eventuali errori, bensì alla verifica della origine di determinati fatti e della loro capacità di incidere sul regolare svolgimento degli avvenimenti sportivi. Si dava in tal guisa per scontata, nel corso dell’intervista, l’esistenza di non meglio precisati fatti in grado di incidere sugli eventi sportivi e, con essi, la esistenza di poteri più o meno oscuri nell’ambito istituzionale, in grado di condizionare i campionati. Sempre a dire dell’intervistato, infatti, da tale opera di monitoraggio sarebbero emerse “considerazioni di riscontro” e non “di opinioni “, così escludendo un esito diverso dall’accertamento della esistenza di quanto asserito. A parere dell’intervistato, poi, tale situazione sarebbe stata ancora più grave di altre verificatesi in passato e gestite all’interno del sistema, perché reprimibile solo con interventi della Magistratura penale e con l’adozione di misure cautelari, come lascia intendere l’esplicito richiamo al “tintinnio di manette” ben noto all’epoca dei fatti di “Tangentopoli”. A ben vedere, le dichiarazioni rilasciate nel corso della intervista rappresentano una grave, immotivata e indimostrata denuncia di presunti poteri in grado di condizionare il regolare svolgimento dei campionati. Contengono, in definitiva, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’Istituzione Arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, anche con riferimento alla credibilità della Giustizia Sportiva e alla sua capacità di operare. Tali giudizi travalicano il lecito diritto di critica e costituiscono, pertanto, violazione dell’art.5, comma 1, del CGS. Alla affermazione di responsabilità del Sig. Lotito Claudio, atteso il rapporto organico che lo lega alla SS Lazio Spa, consegue la responsabilità della seconda, giusta quanto previsto dall’art.4, comma 1 e art.5, comma 2, CGS. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, lett. a) - b) - c) e d) e comma 7, CGS sanzioni eque sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate e, per l’effetto, infligge al Sig. Claudio Lotito la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) e alla SS Lazio Spa la sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
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