F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 25 Novembre 2011 (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO DI LENA (all’epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Mobilieri Sutrio), DINO LODOLO (all’epoca dei fatti, dirigente della Società Triestina Calcio Spa), Società ASD MOBILERI SUTRIO e US TRIESTINA CALCIO Spa • (nota n°. 1689/538 pf 10- 11/AM/ma del 23.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 25 Novembre 2011 (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO DI LENA (all’epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Mobilieri Sutrio), DINO LODOLO (all’epoca dei fatti, dirigente della Società Triestina Calcio Spa), Società ASD MOBILERI SUTRIO e US TRIESTINA CALCIO Spa • (nota n°. 1689/538 pf 10- 11/AM/ma del 23.9.2011). Il deferimento Con provvedimento del 23.9.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Carlo Di Lena, Presidente della Società sportiva ASD Mobilieri Sutrio, Dino Lodolo, dirigente dell’Unione Sportiva Triestina Calcio Spa, nonché le Società Mobilieri Sutrio ASD e Triestina Calcio Spa, per rispondere: i Signori Di Lena e Lodolo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 32.8 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dell’art. 30 della Lega Nazionale Dilettanti, dell’art. 63 della NOIF per aver organizzato e disputato una gara amichevole non autorizzata e diretta da una terna arbitrale non appartenente all’AIA; le Società Mobilieri Sutrio e Triestina per rispondere rispettivamente a titolo di responsabilità oggettiva e diretta delle violazioni ascritte ai loro legali rappresentanti ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, preliminarmente, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Dino Lodolo, sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società US Triestina Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.300,00 (€ milletrecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, stante l’intervenuto patteggiamento del Sig. Dino Lodolo e della Società Triestina Calcio, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Carlo Di Lena: mesi 1 (uni) di inibizione; - per la Società Mobilieri Sutrio ASD: € 1.000,00 (mille/00) di ammenda. I motivi della decisione Il deferimento - che prende le mosse dalla nota del 23.11.10, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia denunciava l’accaduto alla Procura Federale – non pare fondato e va dunque rigettato. Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni rese a verbale dei tesserati ascoltati dal collaboratore della Procura federale e dalla complessiva documentazione in atti - che le Soc. Unione Sportiva Triestina Calcio Spa e Società Mobilieri Sutrio ASD e, per loro, i su citati dirigenti, hanno effettivamente organizzato e disputato fra di loro, in data 27 luglio 2010, secondo le loro intenzioni dichiarate, una gara di allenamento, come tale non necessitante delle preventive autorizzazioni dagli Organi Federali preposti. In effetti la partita in questione fra le due squadre si è disputata non rivestendo i connotati della gara amichevole, dunque necessitante delle previste preventive autorizzazioni. Infatti l’incontro si è svolto a porte aperte, con l’utilizzo di arbitri dilettanti e, soprattutto, con l’affluenza di circa 150 persone non paganti, con tempi di gioco ridotti e - secondo quanto dichiarato dai dirigenti della due compagini - anche con continui cambi di calciatori, che entravano e uscivano senza formalità dal rettangolo di gioco e, addirittura con i portieri che, nel secondo tempo, si erano schierati a squadre invertite a difesa delle opposte porte. Tutto ciò consente di affermare che la partita potesse essere senz’altro configurabile come semplice allenamento, come sostenuto dai dirigenti delle due compagini interrogati sul punto; infatti l’art. 32.8 del regolamento della Lega Nazionale Professionisti di Serie B stabilisce che le gare di allenamento si devono svolgere a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l’osservanza di tempi regolamentari. A nulla rileva, secondo questa Commissione, la circostanza che sul sito internet della Triestina (www.triestinacalcio.it), nell’imminenza della gara, sia comparsa la dicitura, riferita all’incontro in questione, di gara amichevole. Ciò, infatti, può facilmente essere avvenuto, eventualmente anche con la non corretta dicitura di “partita amichevole”, solo per pubblicizzare la gara - che di fatto si è poi rivelata, per le modalità di gioco, essere effettivamente di allenamento - e consentire alla gente di intervenire con ingresso gratuito Da tutto quanto su esposto deriva la non affermazione di responsabilità dei deferiti. Il dispositivo In merito al su citato intervenuto patteggiamento, la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di giorni 20 per il Sig. Dino Lodolo; • ammenda di € 1.300,00 (€ milletrecento/00) per la Società Triestina Calcio Spa. Per i su spiegati motivi, la Commissione delibera inoltre di prosciogliere dai rispettivi addebiti i soggetti deferiti Sig. Carlo Di Lena e ASD Mobilieri Sutrio.
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