F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 25 Novembre 2011 (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO VIDONI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società SS Vesna), DINO LODOLO (all’epoca dei fatti, dirigente della Società Triestina Calcio Spa), CARLO POSTIGLIONE e MASSIMO TREVISINI (Arbitri effettivi della Sezione AIA di Trieste), Società SS VESNA e US TRIESTINA CALCIO Spa • (nota n°.1690/537 pf 10-11/AM/ma del 23.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 25 Novembre 2011 (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO VIDONI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società SS Vesna), DINO LODOLO (all’epoca dei fatti, dirigente della Società Triestina Calcio Spa), CARLO POSTIGLIONE e MASSIMO TREVISINI (Arbitri effettivi della Sezione AIA di Trieste), Società SS VESNA e US TRIESTINA CALCIO Spa • (nota n°.1690/537 pf 10-11/AM/ma del 23.9.2011). Il deferimento Con provvedimento del 23.9.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Roberto Vidoni, Presidente della Società sportiva Vesna ASD, Dino Lodolo, dirigente dell’Unione Sportiva Triestina Calcio Spa, Carlo Postiglione, arbitro effettivo della sezione di Trieste, Massimo Trevisini, arbitro effettivo della sezione di Trieste, nonché le Società Vesna ASD e Triestina Calcio Spa, per rispondere: i Signori Vidoni e Lodolo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 32.8 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dell’art. 30 della Lega Nazionale Dilettanti, dell’art. 63 della NOIF per aver organizzato e disputato una gara amichevole non autorizzata e diretta da una terna arbitrale di cui due appartenenti all’AIA privi di autorizzazione; le Società Vesna e Triestina per rispondere rispettivamente a titolo di responsabilità oggettiva e diretta per le violazioni ascritte ai loro legali rappresentanti ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS; i Signori Postiglione e Trevisini della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 40 c. 4 lettera a) Regolamento AIA, per aver arbitrato una gara amichevole senza la preventiva autorizzazione AIA. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, preliminarmente, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Dino Lodolo, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società US Triestina Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite. Il Sig. Vidoni, in persona e nella qualità di Presidente della Vesna ASD, ha fatto pervenire una richiesta di rinvio della discussione per la propria dichiarata impossibilità a comparire per improrogabili impegni di lavoro. La Commissione, sul punto, ritiene di non poter accogliere la richiesta del medesimo che, non costituito nel presente procedimento, richiede un differimento sulla base di un generico e non provato impedimento lavorativo. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, stante l’intervenuto patteggiamento del Sig. Dino Lodolo e della Triestina Calcio Spa, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Roberto Vidoni: mesi 3 (tre) di inibizione; - per la Società Sportiva Vesna ASD: € 1.000,00 (mille/00) di ammenda; - per il Sig. Carlo Postiglione: mesi 3 (tre) di sospensione; - per il Sig. Massimo Trevisini: mesi 3 (tre) di sospensione. I motivi della decisione Il deferimento - che prende le mosse dalla nota del 23.11.10, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia denunciava l’accaduto alla Procura Federale – è fondato e va accolto. Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni rese a verbale dei tesserati ascoltati dal collaboratore della Procura Federale e dalla complessiva documentazione in atti - che le Soc. Unione Sportiva Triestina Calcio Spa e Società Sportiva Vesna ASD e, per loro, i su citati dirigenti, hanno effettivamente organizzato e disputato fra di loro, in data 11 agosto 2010 alle ore 18, una gara amichevole non autorizzata dagli Organi Federali preposti (mai avvisati dalle due Società della disputa gara) e diretta da una terna arbitrale, di cui due appartenenti all’AIA, anch’essi privi di autorizzazione alla partecipazione. In effetti la partita in questione fra le due squadre si è disputata rivestendo senz’altro i connotati della gara amichevole, dunque necessitante delle previste preventive autorizzazioni, nel caso di specie mai richieste. Infatti l’incontro si è svolto a porte aperte, con l’utilizzo di due arbitri AIA in perfetta divisa e, soprattutto, con l’affluenza di circa 500 persone paganti (sia pure, eventualmente, un prezzo simbolico, come affermato dal Sig. Kosuta, dirigente della Società Vesna) sul campo di gioco di Santa Croce ad Aurisina. Tutto ciò porta ad affermare che la partita non potesse essere configurabile come semplice allenamento, come sostenuto dai dirigenti delle due compagini interrogati sul punto; infatti l’art. 32.8 del regolamento della Lega Nazionale Professionisti di Serie B stabilisce che le gare di allenamento si devono svolgere a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l’osservanza di tempi regolamentari. Stabilito dunque che il su citato incontro di calcio è configurabile come una vera e propria gara amichevole non autorizzata, da ciò consegue che anche i due arbitri AIA avrebbero dovuto richiedere preventiva autorizzazione alla loro Associazione prima di potervi prendere parte attiva. A nulla rilevano le dichiarazioni di tutti i protagonisti dell’incontro ascoltati che hanno tutti riferito di aver ritenuto (evidentemente in maniera gravemente erronea) la partita un mero allenamento e, pertanto, non necessitante di particolari formalità organizzative. Anche gli arbitri devono essere considerati soggetti alla pronuncia di questa Commissione posto che, come anche rilevato dalla Corte di Giustizia Sezioni Unite (Com. Uff. n. 44 CGF del 9.8.10), “all’ordinamento generale compete individuare i profili delle condotte di singoli arbitri suscettibili di scuotere lo stesso ordinamento e perseguirle secondo gli ordinari criteri di giustizia federale, indipendentemente dai possibili procedimenti endosettoriali”. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità oggettiva e diretta, quella della Società. Il dispositivo In merito al su citato intervenuto patteggiamento, la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Dino Lodolo; • ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Triestina Calcio Spa. Per i su spiegati motivi, la Commissione inoltre delibera di infliggere al Sig. Roberto Vidoni la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre); alla Società Sportiva Vesna ASD l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); al Sig. Carlo Postiglione la sospensione per mesi 3 (tre); al Sig. Massimo Trevisini la sospensione per mesi 3 (tre).
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