F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 29 Novembre 2011 (167) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società Spal 1907 Spa • (nota N°. 2587/1653 pf 10-11/SP/blp del 28.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 29 Novembre 2011 (167) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società Spal 1907 Spa • (nota N°. 2587/1653 pf 10-11/SP/blp del 28.10.2011). Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 28 ottobre 2011 nei confronti di: • Cesare Butelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Spal 1907 Spa per violazione di cui all’art. 10, comma 2, legge 23 marzo 1981, n. 91 in relazione all’art.1, comma 1, CGS per aver avviato un’attività commerciale finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico; • Stefano Bena, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Spal 1907 Spa per violazione di cui all’art. 10, comma 2, legge 23 marzo 1981, n. 91 in relazione all’art. 1, comma 1, CGS per aver avviato un’attività commerciale finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico; • Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4,comma1, CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Letta la memoria depositata in giudizio nell’interesse dei soggetti deferiti con la quale si sottolinea, in sei distinti motivi, la liceità dell’attività posta in essere dai soggetti deferiti alla luce di una interpretazione della normativa posta a base del deferimento e, conseguentemente, se ne chiede il proscioglimento; Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Giua il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Cesare Butelli: inibizione per mesi 4 (quattro) - Stefano Bena: inibizione per mesi 4 (quattro) - Spal 1907 Spa: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); Ascoltati il Presidente della SPAL Butelli ed il difensore di tutti i soggetti deferiti il quale, ribadendo quanto già esposto nella propria memoria difensiva, ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti. Ritenuto che l’indagine ha preso corpo con la visita ispettiva della COVISOC effettuata in data 28 febbraio 2011 nel corso della quale è stato possibile accertare che la Spal 1907 Spa stava “svolgendo un’attività commerciale collaterale finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico”. Considerato che la Procura federale prendeva atto di tutto ciò e apprendeva altresì dalla Segreteria federale di una nota esplicativa della Società con la quale la Spal riconosceva di essersi resa promotrice del progetto attivandosi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regionali, conseguite le quali avrebbe provveduto a cedere dette autorizzazioni ricevendo come contropartita una percentuale sui proventi derivanti dagli incentivi statali previsti per la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Valutato che da un esame della situazione contabile della Società è emerso che i corrispettivi della cessione delle autorizzazioni e della gestione effettuata da terzi dell’impianto sono stati inseriti nel bilancio della Società stessa. Preliminarmente, va rilevato che il deferimento della Procura federale è intervenuto per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione ad una norma (art. 10, comma 2, L. 23 marzo 1981, n. 91) che, pur se oggi, dopo tanti anni dalla sua introduzione, può sembrare a prima vista obsoleta, è comunque tuttora vigente e, finché non sarà modificata, dovrà essere necessariamente rispettata. La norma, presa in considerazione letteralmente, prescrive che le Società sportive possano svolgere esclusivamente “attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali”. Sul punto la Spal 1907 Spa ha mostrato di essere ben consapevole dell’esistenza della norma visto che, allo scopo di dare regolarità all’attività che aveva in animo di porre in essere, ha modificato il suo Statuto (art. 3 “Oggetto sociale”) introducendo “la possibilità di operazioni di carattere commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziario utili, necessarie e pertinenti e comunque finalizzate esclusivamente all’autofinanziamento dell’attività calcistica”. Al riguardo questa Commissione ritiene di poter individuare le caratteristiche dell’attività posta in essere dalla Spal 1907 Spa come identificabili in una attività diretta, se pur attraverso soggetto terzo (la Società Turra) esclusivamente a procurare una fonte di reddito non consentita dall’art. 10, comma 2, L. 91/81 (così come modificata dalla L. 485/96) in quanto non legata in alcun modo all’attività sportiva che rimane l’unica ammessa dalla normativa vigente insieme a quelle strettamente connesse o strumentali. Come rilevabile dalla documentazione in atti, non vi è dubbio che la Spal 1907 Spa si sia attivata per ottenere le autorizzazioni per la posa in opera di un impianto e la produzione di energia alternativa e che proprio intorno alla stessa Spal si sia poi sviluppata l’attività della Turra Spa, idonea a produrre la cospicua entrata annua nelle casse della stessa Spal Spa. E’ corretta dunque l’impostazione giuridica effettuata dalla Procura federale laddove sottolinea, con riferimento alla normativa presa in considerazione, che gli elementi da valutare sono il tipo di attività posto in essere ed il suo carattere di connessione o strumentalità con l’attività sportiva. E appare evidente l’assenza del carattere di strumentalità giacchè il reperimento di fonti di autofinanziamento alternative atte a consentire la prosecuzione dell’attività sportiva non può costituire valida giustificazione per legittimare l’attività posta in essere. Pur tutto ciò premesso, non sfugge a questa Commissione il particolare difficile momento che attraversa il mondo del calcio ed in particolare quel settore dell’attività calcistica gestito dalla Lega Pro. Sono tante le Società che ogni anno vanno in difficoltà nell’assolvere puntualmente ai propri impegni salariali e contributivi, tante quelle che vengono penalizzate in classifica generale dalla Giustizia Sportiva proprio per tali mancanze. Innegabile che si debbano trovare delle fonti di autofinanziamento strumentali idonee a garantire i presupposti per lo svolgimento dell’attività sportiva. Appare dunque evidente la necessità di un riesame della normativa vigente ed in particolare dei contenuti della L. 91/81. Alla luce di tali considerazioni, va accolto il deferimento disposto nei confronti del Presidente Cesare Butelli e dell’Amministratore Delegato Luca Bena, per essere stati, in virtù delle cariche ricoperte, i registi dell’operazione posta in essere e, conseguentemente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti, della Spal 1907 Spa. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: ▪ Cesare Butelli: inibizione per mesi 4 (quattro); ▪ Luca Bena: inibizione per mesi 4 (quattro); ▪ Spal 1907 Spa: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).
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