F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 01 Dicembre 2011 (569) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CONDOMITTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Cittanova Interpiana Calcio) E DELLA SOCIETA’ AS CITTANOVA INTERPIANA CALCIO (nota n. 9148/623pf10-11/AM/LG/mg del 26.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 01 Dicembre 2011 (569) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CONDOMITTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Cittanova Interpiana Calcio) E DELLA SOCIETA’ AS CITTANOVA INTERPIANA CALCIO (nota n. 9148/623pf10-11/AM/LG/mg del 26.5.2011). La Commissione disciplinare: rilevato che, con atto del 26 maggio 2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Condomitti Vincenzo, Presidente della AS Cittanova Interpiana Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis CGS in relazione al punto 4 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di cui al punto 10) del comunicato medesimo e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito entro il termine indicato del documento loro richiesto; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Condomitti Vincenzo della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla AS Cittanova Interpiana Calcio della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive; rilevato altresì che l’inosservanza contestata (articolo 10 del su richiamato CU n° 200 del 2010) prevede il deposito dell’attestazione di insussistenza della posizione debitoria entro il termine del 9 Luglio 2010; rilevato che l’inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata; ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della AS Cittanova Interpiana Calcio, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell’art. 4 co. 1 CGS. P.Q.M. infligge al Sig. Condomitti Vincenzo la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla AS Cittanova Interpiana Calcio la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).
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