• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 29 Settembre 2011
25) RICORSO DEL SIG. BUFFONE GIORGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEGLI, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, 9 E 7, COMMI 1, 5, 6 C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011, ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011 PADOVA/ATALANTA DEL 26.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011, RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.2011 E REGGIANA/RAVENNA DEL 10.4.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 29 Settembre 2011
25) RICORSO DEL SIG. BUFFONE GIORGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEGLI, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, 9 E 7, COMMI 1, 5, 6 C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011, ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011 PADOVA/ATALANTA DEL 26.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011, RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.2011 E REGGIANA/RAVENNA DEL 10.4.2011 - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
Il signor Giorgio Buffone, all’epoca dei fatti contestati nel presente procedimento direttore sportivo del Ravenna Calcio S.r.l., ha proposto, come in atti rappresentato e difeso, ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011,con la quale, per quanto qui rileva, la predetta Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al relativo deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al reclamante la sanzione della inibizione per anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Il procedimento ha origine dal provvedimento del 25 luglio 2011 del Procuratore Federale, con il quale sono stati deferiti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: Bellavista Antonio, Bettarini Stefano, Bressan Mauro, Buffone Giorgio, Ciriello Antonio, Deoma Daniele, Doni Cristiano, Erodiani Massimo, Fabbri Gianni, Furlan Claudio, Gervasoni Carlo, Gibellini Mauro, Manfredini Thomas, Micolucci Vittorio, Paoloni Marco, Parlato Gianfranco, Quadrini Daniele, Rossi Leonardo, Santoni Nicola, Saverino Davide, Signori Giuseppe, Sommese Vincenzo, Tisci Ivan, Tuccella Gianluca, Veltroni Giorgio, Zaccanti Federico, A.C. Chievo Verona S.r.l., U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., Benevento Calcio S.p.A., Ravenna Calcio S.r.l., Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., A.S.D. Pino Di Matteo C5, Calcio Portogruaro Summaga S.r.l., U.S. Cremonese S.p.A., Piacenza FC S.p.A., Hellas Verona F.C. S.p.A., Ascoli Calcio 1898 S.p.A., F.C. Esperia Viareggio S.r.l., ASS, Reggiana 1919 S.p.A., Spezia Calcio S.r.l., A.S. Taranto Calcio S.r.l., A.S.D. CUS Chieti, U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., Virtus Entella S.r.l.. Come noto, l’indagine federale è stata avviata a seguito delle notizie di stampa relative all’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C.. Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura federale provvedeva a richiedere, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all’art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo alla Procura della Repubblica di Cremona, che, con nota 9 giugno 2011, trasmetteva, per quanto di competenza, copia della comunicazione di notizia di reato della Questura di Cremona del 26 aprile 2011, copia della richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari della Procura della Repubblica di Cremona in data 18 maggio 2011, copia dell’ordinanza di applicazione della predetta misura emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 28 maggio 2011. Veniva, altresì, acquisita, tra l’altro, copia dei verbali degli interrogatori resi al P.M. ed al G.I.P. dai soggetti sottoposti a misura cautelare, copia dei verbali delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, copia di alcuni verbali di perquisizione e sequestro. Il deferimento La lettura del suddetto materiale istruttorio, alla luce delle emergenze processuali acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Con specifico riferimento alle intercettazioni telefoniche, richiama, la Procura federale, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch’esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 comma 3 c.p.p.» (Cassazione, sez. V, n. 13614/2001). Alla luce di siffatto criterio interpretativo, evidenzia la Procura federale, come la considerevole mole di conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti sia stata poi verificata attraverso riscontri consistenti sia nell’acquisizione di documenti, che nella escussione di testimoni e responsabili dei fatti. Sul piano generale, osserva la Procura Federale, nella valutazione degli elementi emersi «sia in sede di indagini e di giustizia ordinaria che in sede di indagini e giustizia sportiva» occorre considerare «che le condotte poste in essere dai tesserati erano finalizzate all’alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l’effettuazione di scommesse dall’esito assicurato. Talvolta, anzi, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti» (cfr. deferimento). Dai colloqui telefonici emergerebbero, secondo la ricostruzione della Procura federale, «rapporti costanti fra un gruppo di calciatori, dirigenti e altri soggetti appartenenti all’ordinamento federale, oltre ad altre persone estranee allo stesso, fra i quali intercorrono frequenti conversazioni, da cui è dato desumere, in modo univoco, che costoro avevano stabilito una rete fitta e stabile di contatti, intrattenuti, fra gli altri, con calciatori e dirigenti di molteplici società» (cfr. deferimento). «La reiterazione di tali contatti fra persone, tesserati o comunque vicine all’ambiente calcio», prosegue la Procura federale, «tutte interessate alle scommesse sulle partite di calcio, e la capillare rete di rapporti dalle stesse intrecciati con altri soggetti, o tesserati o comunque legati allo stesso ambiente, rappresentano elementi, di per se stessi, di notevole portata nella valutazione delle circostanze di rilievo disciplinare, riferite nel corso delle conversazioni in esame oltre che, naturalmente, elementi di rilevante valenza probatoria in ordine all’esistenza di un’associazione sussumibile nella previsione dell’art. 9 C.G.S.» (cfr. deferimento). In tal ottica, la Procura Federale evidenzia di essersi rifatta ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, nel deferimento puntualmente richiamati, in tema di differenza «tra un coarcevo di soggetti che occasionalmente si riunisce o comunque si accorda al fine di commettere uno o più fatti illeciti ed il concetto di associazione a delinquere, sulla cui falsariga è disciplinato l’analogo istituto previsto dal CGS», ritenendo di poter affermare che, «laddove gli elementi richiesti per la verifica della sussistenza della fattispecie associativa in sede di illecito disciplinare ex art. 9 C.G.S. integrano i rigorosi requisiti richiesti per la sussistenza del reato associativo in sede penale, si può certamente ritenere comprovata tale fattispecie disciplinare» (cfr. deferimento). «È in tale prospettiva», prosegue la Procura federale, «che sembra opportuno considerare che conformemente alle indicazioni della giurisprudenza in materia di associazione a delinquere gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416 del c.p. vanno individuati nella formazione di un vincolo associativo di carattere stabile fra tre o più persone, realizzato allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, mediante la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma criminoso, con la stabile disponibilità di ciascuno dei partecipi ad operare per la realizzazione dei fini preposti non disgiunta dalla permanente consapevolezza di ciascuno di far parte del sodalizio» (cfr. deferimento). Per ciò che, particolarmente, riguarda l’associazione di cui all’art. 9 C.G.S. evidenzia la Procura Federale che «se è vero che in sede di giustizia sportiva vengono in considerazione soltanto le condotte dei soggetti che sono sottoposti alla competenza degli organi federali secondo le regole proprie del C.G.S., è anche vero che la fattispecie associativa è reato a concorso necessario in cui, per poter valutare adeguatamente il contributo di ciascun (tesserato) nel contesto, non è possibile prescindere dalla valutazione del comportamento tenuto anche dai soggetti non tesserati» (cfr. deferimento). Ed al fine della dimostrazione dell’effettiva esistenza di una associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di condotte criminose contigue a quelle in questa sede contestate, la Procura richiama i motivi illustrati nel provvedimento cautelare del G.I.P. del Tribunale di Cremona, secondo cui «è evidente che ci si trova in presenza di un sodalizio che opera da anni, fatto che si desume non soltanto dalla disinvoltura con la quale ogni settimana il gruppo incide, o cerca di incidere sui risultati delle partite di calcio, ma anche perché vi sono riferimenti a partite che si sono svolte nel campionato precedente» (cfr. provvedimento cautelare G.I.P. del Tribunale di Cremona). A sostegno della configurazione dell’illecito associativo la Procura Federale pone la reiterazione delle telefonate, i rapporti di consolidata conoscenza tra gli interlocutori, l’affidamento in costoro insorto sulle informazioni attese o ricevute, la reciprocità delle informazioni richieste, la inverosimiglianza o contraddittorietà delle giustificazioni fornite dagli incolpati in sede di indagine federale, il carattere allusivamente criptico del linguaggio usato nel corso delle conversazioni, l’idoneità e non equivocità dei mezzi diretti allo scopo alterativo delle gare, l’assetto stabile dell’organizzazione, la ramificazione degli interessi degli associati nell’ambiente delle scommesse, la consapevole ripartizione dei compiti tra i sodali, la costanza dei rapporti tra singoli associati, la dichiarata utilizzazione di utenze telefoniche di sicura impermeabilità all’altrui ascolto, la comune natura di scommettitori abituali propria degli associati. Tra questi la Procura federale individuava soggetti muniti di capacità propulsiva della costituzione e dell’attività dell’associazione illecita, e tra essi, con ruolo di speciale rilevanza, Giorgio Buffone. A tale conclusione si perveniva Alla stregua dei contatti stabili e duraturi con altri associati (nonché, in relazione alla fattispecie penale di cui all’art. 416 c.p., egualmente addebitatagli dall’Autorità giudiziaria, con estranei all’ordinamento federale) e del suo costante additamento, nei colloqui tra gli altri associati, quale persona sempre alla ricerca di altri, tra cui anche altri tesserati, allo scopo dell’alterazione di gare su cui scommettere, nonché di procacciatore di finanziatori per le medesime scommesse. Si legge, ancora, nel corposo provvedimento di deferimento della Procura Federale: «nel presente procedimento appaiono realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, in ordine alle quali il mancato conseguimento del risultato “combinato” non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, C.G.S., in virtù della anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire tali effetti» (cfr. deferimento). Tuttavia, la Procura ritiene che «allorquando non risulti provato il concorso nelle commissione dell’illecito sportivo da parte di tali soggetti (laddove il ruolo di questi appaia limitato al mero accertamento dell’esistenza di tali illeciti) o lo stesso illecito sportivo non risulti provato, ovvero non appare provato che gli stessi abbiano effettuato scommesse, purtuttavia la condotta dei predetti appare integrare la violazione dell’art. 1 C.G.S.. Infatti, i comportamenti in esame sono posti in essere da tesserati in grado di poter contare su una serie molto ramificata di contatti in diverse società e in ambienti legati alle scommesse, consistono in un’attività conoscitiva volta a scoprire l’esistenza di accordi illeciti tesi alla alterazione dei risultati delle gare, e sono finalizzati ad effettuare scommesse sulle gare medesime, ovvero a compiere un’ulteriore attività espressamente vietata dall’art. 6 C.G.S.. Appare pertanto evidente che le condotte sopra descritte violano senza alcun dubbio i principi di lealtà, probità e correttezza cui i tesserati sono tenuti, in virtù del disposto di cui all’art. 1 C.G.S.» (cfr. deferimento). In particolare, la Procura Federale contesta al qui ricorrente Giorgio Buffone, di aver fatto parte con altri tesserati dell’associazione prevista dall’art. 9 C.G.S. al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, tra i quali illeciti sportivi ex art. 7 C.G.S. e l’effettuazione di scommesse illecite ai sensi degli articoli 1 e 6 dello stesso codice, avvalendosi di un assetto stabile e della distribuzione dei ruoli. Nell’atto di deferimento venivano, poi, passate analiticamente in rassegna le gare con riguardo alle quali, per quanto qui interessa, sarebbe stata posta in essere la concorrente attività alterativa illecita dell’incolpato, sempre dedotta dall’intreccio delle risultanze di intercettazioni telefoniche, tracciamento di contatti telefonici e di brevi messaggi telefonici, nonché da dichiarazioni da lui e da altri associati resi sia in sede penale sia in sede disciplinare. Con particolare riferimento all’episodio relativo alla gara Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011 deduce la Procura Federale come il servizio di intercettazione attivato nel corso delle indagini, alla luce dei riscontri testimoniali e documentali, ha permesso di accertare un evidente tentativo di interferire sulla partita in questione, posto in essere, da Giorgio Buffone, che ha tentato di «organizzare in concorso con altri l’alterazione della gara, in particolare offrendo alla società Verona per il tramite del D.S. Gibellini di vincere con modalità particolari al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro» (cfr. deferimento). Quanto alla gara Ascoli – Atalanta del 12.3.2011, la Procura federale mette in risalto come «sulla scorta della complessa attività di intercettazione telefonica posta in essere durante le indagini, da valutare unitamente alle altre risultanze in atti appare accertato il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Ascoli/Atalanta disputata il 12.3.2011 e conclusasi col risultato di 1-1» (cfr. deferimento). Le trame telefoniche captate consentono, inoltre, secondo la tesi accusatoria, «di identificare in Doni Cristiano l’atleta atalantino presuntamente compartecipe dell’illecito accordo, e in Santoni Nicola, tesserato del Ravenna calcio, l’ “amico” che si era offerto di contattare il Doni» (cfr. deferimento) e in Giorgio Buffone che prendeva contatti con Nicola Santoni, affinché contattasse il capitano dell'Atalanta, Cristiano Doni, che avrebbe dovuto, durante la partita, con una stretta di mano a Micolucci, fornire il segno convenzionale dell'accordo. Quanto alla gara Alessandria/Ravenna del 20 marzo 2011, la Procura Federale mette in risalto come «l’attività di intercettazione telefonica consentiva di acquisire importanti ed incontestabili elementi a supporto del tentativo posto in essere dalle società del Ravenna Calcio e dell’Alessandria, finalizzato a trovare un accordo per la manipolazione e pilotaggio del risultato finale della gara» (cfr. deferimento). Nel caso di specie, pertanto, secondo la Procura Federale, emergerebbe la responsabilità, tra gli altri, di Giorgio Veltroni e Giorgio Buffone, rispettivamente, all’epoca dei fatti contestati, presidente - amministratore unico dell’U.S. Alessandria 1912 S.r.l. e direttore sportivo del Ravenna Calcio S.r.l., in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., «per avere, prima della gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato …» (cfr. deferimento). Anche per quanto concerne l’illecito sportivo relativo alla gara Ravenna – Spezia del 27.3.2011, la Procura federale ritiene che la partecipazione di Giorgio Buffone alla preparazione della combine emerga con chiarezza dalle numerose intercettazioni telefoniche e dai relativi riscontri acquisiti nel corso della complessiva indagine istruttoria. “Anche il Buffone, da parte sua, ha confermato, sia innanzi all’A.G.O., che in sede di audizione innanzi agli organi della Federazione, che effettivamente gli era giunta la notizia che lo Spezia si sarebbe fatto vivo per proporre una cifra da pagare per vincere la partita, confermando anche l’ammontare della cifra che la società avversaria sarebbe stata disposta ad investire (€ 100.000,00)» (cfr. deferimento). Per ciò che concerne la gara Taranto/Benevento del 13.3.2011, alcuni componenti dell’associazione sono imputati, in concorso tra loro, di aver offerto o promesso denaro, e comunque di aver compiuto atti fraudolenti diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento dell'incontro di calcio in modo da conseguire il risultato finale della segnatura di almeno tre goal (over), conforme alle scommesse predisposte, realizzandosi puntualmente il risultato della vittoria del Taranto per 3 a 1. Quanto a Giorgio Buffone, informato della certezza del risultato, girava la notizia ad un associato, non tesserato, A. S., «perché procedesse ad effettuare puntate in Albania, e comunque al di fuori dall'Italia; il gruppo degli "zingari" procedeva, quindi, a puntate di centinaia di migliaia di € sui siti asiatici, determinando un abbassamento delle quote» (cfr. richiesta della Procura della Repubblica di Cremona di emissione provvedimento di custodia cautelare). Avuta, cioè, certezza del risultato della partita Taranto/Benevento, P.M. ne dava comunicazione a Buffone, “il quale a sua volta immediatamente girava la notizia al suo finanziatore S.A. che probabilmente iniziava a puntare sui siti Asiatici, procurando la già evidenziata flessione delle quote» (cfr. deferimento). Per ciò che concerne l’episodio collegato alla gara Padova/Atalanta del 26.3.2011, M.P. si informava presso Giorgio Buffone circa l'eventuale manipolazione dell'incontro. Buffone rispondeva che si sarebbe immediatamente interessato tramite suoi conoscenti. M.P., quindi, dopo aver ricevuto conferma dal d.s. ravennate, comunicava ad Erodiani l'esistenza di un accordo tra le due società e questi confermava a Parlato l'accordo tra le società medesime. Relativamente alla gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011 evidenzia la Procura Federale che il “servizio di intercettazione in atto sulle utenze in uso agli indagati permetteva, già durante la settimana antecedente l’avvenimento, di accertare l’interferenza dell’organizzazione criminale in parola nell’evento in questione. In particolare emergevano Paoloni Marco, Erodiani Massimo, Quadrini Daniele, P.M., Bellavista Antonio, M.I., Buffone Giorgio, Sommese Vincenzo, G.F., B.M., Tuccella Gianluca … » (cfr. deferimento).
Quanto, infine, all’illecito relativo alla gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011 M.P. chiamava I.M. avvisandolo che con riferimento alla successiva partita si sarebbe svolto un incontro al fine di pianificarla. Stessa notizia forniva ad Erodiani. M.P. lo informava di un suo viaggio a Reggio Emilia unitamente a Buffone ove avrebbe proposto "un abbraccio con quattro golletti" (ossia, un pareggio con over 3,5). La Procura Pederale, quindi, deferiva Giorgio Buffone ed altri tesserati per rispondere della violazione di cui all’art. 9 C.G.S., «perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 C.G.S. e effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 C.G.S., come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di illecite locupletazioni o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’attività illecita posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate» (cfr. deferimento). A dire della Procura Federale, la partecipazione di Giorgio Buffone all’associazione ex art. 9 C.G.S. appare comprovata da inconfutabili elementi: è tra i soggetti più attivi nell’ambito del programma sopra descritto. Mantiene contatti stabili, duraturi e seriali con tutti gli appartenenti al gruppo e anche con soggetti estranei all’ordinamento sportivo. Particolarmente significativo, in tal ottica, il rapporto con M.P. «Rappresenta un elemento prezioso nell’attività programmata, in considerazione della piena disponibilità ad operare con condotte illecite disciplinarmente rientranti nel programma delineato. Indicativo in proposito appare il precedente disciplinare di cui lo stesso è gravato, all’esito dei due gradi di giudizio endofederali che hanno sancito la sua responsabilità nel tentativo di alterazione della gara Lumezzane Ravenna della stagione appena terminata. […] Rappresenta un elemento propulsivo che con cadenza costante e frequentissima si mette alla ricerca di gare da combinare, procacciando finanziatori, individuando gli intermediari necessari per contattare i tesserati disponibili ad aderire ai programmi illeciti.
In definitiva il Buffone appare elemento propulsivo delle attività illecite programmate, referente, sia direttamente che per interposta persona, dei finanziatori, dei calciatori e dei tesserati interessati ad alterare le gare di calcio. Inoltre, emerge che quasi sempre scommette personalmente sulle gare di cui tenta l’alterazione, anche con l’ausilio di canali internazionali. La incontrovertibile sussistenza degli elementi sopra indicati, sintomatici dell’appartenenza all’associazione ex art. 9 cit., risulta da tutte le emergenze acquisite al presente procedimento e poste a base delle specifiche contestazioni mosse al Buffone» (cfr. deferimento). La Procura Federale deferiva, inoltre, il ricorrente: -per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S. per avere prima della gara Verona/Ravenna del 27.2.2011, in concorso con altri, tesserati e non, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato e, segnatamente, per avere tentato di alterare il risultato della gara, offrendo alla società Verona - per il tramite del d.s. Gibellini - di vincere con modalità particolari al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; - per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S. per avere prima della gara Ascoli/Atalanta del 12.3.2011, in concorso con altri, tesserati e non, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato e, segnatamente, per avere svolto attività diretta ad avvicinare calciatori dell’Atalanta approfittando dei rapporti di amicizia intercorrenti tra il preparatore dei portieri del Ravenna Calcio, Nicola Santoni, e il calciatore Cristiano Doni e per avere svolto il ruolo di intermediario per conto di M.P. nella ricerca di un interlocutore che potesse trovare un contatto con la squadra dell’Atalanta; - per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S. per avere prima della gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011, in concorso con altri, tesserati e non, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato e, segnatamente, per avere incontrato il presidente dell’U.S. Alessandria al fine di negoziare un accordo sul risultato della gara; - per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S. per avere prima della gara Ravenna/Spezia del 27.3.2011, in concorso con altri, tesserati e non, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato e, segnatamente, per avere formulato una controproposta di € 150.000,00 al medesimo fine; - per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S. per avere prima della gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011, in concorso con altri, tesserati e non, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato e, segnatamente, per avere negoziato con il calciatore della Reggiana Davide Saverino, anche incontrandolo in un albergo, il risultato della predetta gara. - per la violazione dell’art. 1, commi 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 C.G.S. (divieto di effettuare scommesse) in relazione alla gara Taranto/Benevento del 13.3.2011; - per la violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 C.G.S. (divieto di effettuare scommesse) in relazione alla gara Padova/Atalanta del 26.3.2011, per aver, anche in concorso con altri tesserati e non, posto in essere condotte dirette ad un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere su un esito sicuro della gara e per aver effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara medesima, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle; - per la violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 C.G.S. (divieto di effettuare scommesse) in relazione alla gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011, per aver, anche in concorso con altri tesserati e non, posto in essere condotte dirette ad un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere su un esito sicuro della gara e per aver effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara medesima. Il dibattimento e la decisione della C.D.N. Da qui il deferimento di Giorgio Buffone, all’epoca dei fatti, come detto, direttore sportivo del Ravenna Calcio s.r.l. e la conseguente richiesta di inibizione per anni 5, preclusione e 3 anni e 3 mesi di squalifica in continuazione avanzata dalla Procura federale al termine del dibattimento svoltosi innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale riunitasi nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2011. Al dibattimento, il deferito, come rappresentato e difeso, ha illustrato ed integrato le proprie deduzioni e rassegnato le proprie conclusioni. La C.D.N. ha, anzitutto, emesso ordinanza, poi trasfusa nel testo della decisione, con la quale ha disatteso le richieste pregiudiziali e preliminari sollevate nelle memorie difensive ed all’inizio del dibattimento dai vari deferiti. In particolare, per quanto specificamente rileva nel presente giudizio d’appello, la Commissione di primo grado ha dichiarato infondata la richiesta di astensione della Commissione medesima, per essersi pronunciata su varie istanze di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. Osserva, a tal riguardo, la C.D.N.: «la valutazione della Commissione è stata limitata alla congruità della sanzione e non è entrata nel merito della posizione del deferito, in considerazione del fatto che il Micolucci è stato deferito per violazione sia dell’art. 9 C.G.S., sia dell’art. 7, commi 1, 5, 6, sia dell’art. 7, comma 7, senza che nel verbale risulti nello specifico per quale di queste violazioni sia stata formulata la richiesta; l’applicazione della sanzione è frutto di un “accordo negoziale” tra le parti e non di un accertamento da parte dell’Organo di giustizia; se ne deduce che l’applicazione della sanzione non ha costituito alcun giudizio preventivo in danno di altri deferiti per violazione dell’art. 9 C.G.S.; d’altra parte, l’ordinamento federale non prevede, in caso di applicazione dell’art. 23 CGS, alcuna incompatibilità, né obbligo di astensione, limitandosi a prevedere la possibilità di chiusura del procedimento nei confronti di alcuni soggetti e così ammettendo che il procedimento prosegua nei confronti di altri deferiti» (cfr. ordinanza n. 6 C.D.N.). Nel merio, all’esito della camera di consiglio, la C.D.N. ha ritenuto, per quanto qui interessa, Giorgio Buffone responsabile degli addebiti ascritti, irrogando allo stesso la sanzione della squalifica per anni 5 e preclusione. La C.D.N. ha, infatti, ritenuto, quanto alla contestazione della violazione della disposizione di cui all’art. 9 C.G.S., che dagli atti ufficiali e dalle risultanze del dibattimento possa chiaramente evincersi «l’esistenza di una vera e propria organizzazione costituita da tesserati e altri soggetti preordinata ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall’esito predeterminato e di ottenete illeciti guadagni, sia di assicurare un vantaggio ad alcune squadre» (cfr. decisione C.D.N. impugnata). I primi giudici hanno ritenuto che la partecipazione «organica e non occasionale» a tale associazione fosse provata per tutti i tesserati deferiti a tale titolo (tranne Bressan), nel cui, ambito Buffone ha avuto un ruolo rilevante, «attraverso frequenti contatti con gli altri appartenenti al gruppo, risultando particolarmente attivo nella ricerca di occasioni per l’alterazione di gare e manifestando esplicitamente la propria disponibilità a operare con condotte illecite, anche, ma non solamente, per la realizzazione di un programma che avrebbe dovuto consentire alla sua società di appartenenza l’effettuazione di scommesse vincenti. Egli è intervenuto nella ideazione e realizzazione degli illeciti relativi alla gare Verona-Ravenna, Ascoli-Atalanta, Alessandria- Ravenna, Ravenna-Spezia e Reggiana-Ravenna e alla realizzazione di scommesse per le gare Taranto-Benevento, Padova-Atalanta e Siena-Sassuolo» (cfr. decisione C.D.N. impugnata). Ha, altresì, affermato, la C.D.N., la responsabilità di Buffone per la violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, in relazione alle gare: Hellas Verona – Ravenna del 27.2.2011, Ascoli – Atalanta del 12.3.2011, Taranto – Benevento del 13.3.2011, Alessandria – Ravenna del 20.3.2011, Padova – Atalanta del 26.3.2011, Ravenna – Spezia del 27.3.2011, Reggiana – Ravenna del 10.4.2011. Infine, comprovata secondo la C.D.N. anche la violazione degli artt. 1 e 6 C.G.S. per aver effettuato scommesse sulle gare Taranto – Benevento, Padova – Atalanta e Siena – Sassuolo. Quanto alla concreta determinazione della pena, la C.D.N. ha ritenuto di non poter aderire alle richieste avanzate dalla Procura federale di applicazione, oltre al limite edittale della inibizione di anni 5 e preclusione, di ulteriore sanzione di squalifica per anni 3, mesi 3, in continuazione. Richiamata la disposizione dell’art. 19, comma 3, C.G.S. che prevede che la sanzione dell’inibizione temporanea non può superare la durata di anni 5, ferma fatta la possibilità del giudice sportivo, in caso di applicazione della sanzione nel massimo edittale, valutata la particolare gravità dei fatti, di disporre la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., la Commissione di primo grado ha ritenuto «di non dover applicare sanzioni ulteriori in tutti i casi in cui venga applicata la sanzione massima di cinque anni di squalifica o inibizione (con eventuale preclusione), apparendo invalicabile il limite imposto dal richiamato art. 19, comma 3 C.G.S.» (cfr. decisione C.D.N. impugnata). Il reclamo Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il sig. Giorgio Buffone, come in atti rappresentato e difeso. Censura, anzitutto, il ricorrente, la pronuncia di rigetto della C.D.N. dell’eccezione relativa alla richiesta di astensione del Collegio giudicante, «formulata dalla difesa del Micolucci, a cui la scrivente difesa si è associata» (cfr. ricorso). L’eccezione si fonda, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., su «gravi ragioni di convenienza», visto anche che alcune posizioni “patteggiate” «prevedevano, tra i capi di incolpazione, l’associazione finalizzata alla commissione di illeciti ex art. 9 C.G.S.» e che il giudice di prime cure si è pronunciato accogliendo l’istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. avanzate da alcuni deferiti prima o nel corso del dibattimento e, quindi, ben prima della definizione del procedimento disciplinare a carico degli altri deferiti (cfr. ricorso). Ciò, in quanto, secondo il ricorrente, «al fine di valutare la terzietà del Giudice (presupposto a sussidio del quale sono state previste parte delle norme sulla incompatibilità e sulla astensione) è necessario indagare se Egli abbia effettuato, mediante l’accoglimento del “patteggiamento”, una concreta delibazione dell’accusa e, quindi, abbia espresso un giudizio in senso stretto almeno sul fatto nella sua oggettività storica» (cfr. ricorso). Con un secondo motivo si censura «la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale relativamente alla riconosciuta responsabilità di Giorgio Buffone per l’incolpazione di cui all’art. 9 C.G.S. (associazione finalizzata alla commissione di illeciti» (cfr. ricorso). Lamenta, il ricorrente: «la ricostruzione operata dalla Commissione Disciplinare, con riferimento all’asserito ruolo di Buffone all’interno di questa organizzazione, ricalca pedissequamente il costrutto illustrato nell’atto di deferimento dalla Procura federale, omettendo, quindi, un’autonoma e critica indagine in concreto della reale condotta posta in essere dall’odierno ricorrente ovvero ricercare l’elemento psicologico della violazione» (cfr. ricorso). Questo, in breve, l’assunto difensivo: Giorgio Buffone conosceva e conosce, atteso il suo ruolo, molti esponenti del mondo del calcio, ma non conosceva, però, l’esistenza di una organizzazione dalle enormi dimensioni che operava con il fine di alterare lo svolgimento di competizioni sportive per effettuare scommesse su gare dall’esito predeterminato e trarne profitto; «Giorgio Buffone faceva parte ed operava esclusivamente nel microcosmo del Ravenna Calcio» (cfr. ricorso). Con un terzo motivo d’appello, il ricorrente deduce in ordine all’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui riconosce la responsabilità di Giorgio Buffone per la violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, C.G.S. limitatamente ad alcune partite contestate allo stesso. In particolare: a) quanto a Padova – Atalanta del 26.3.2011 «si registra una vera e propria contraddizione in termini di risultanze probatorie e motivazioni poste a fondamento dell’addebito di responsabilità»; sarebbero, infatti, proprio le intercettazioni a scagionare Giorgio Buffone, il quale, nella circostanza, è stato contattato solo una volta da M.P. «il quale gli domandava se fosse in grado di ottenere informazioni in merito ad un presunto accordo per un pareggio tra Padova ed Atalanta»; b) quanto a Ravenna – Spezia del 27.3.2011, la condotta posta in essere dal reclamante non integra «neppure l’elemento del tentativo diretto ad alterare la competizione»; evidenzia, poi, il ricorrente, come in «altre occasioni, ove il suo coinvolgimento era meno palese del caso in esame» ha reso ampia ammissione delle proprie responsabilità e, quindi, non è logico ritenere che menta o taccia elementi a suo carico per questo episodio (cfr. ricorso). Con il quarto motivo d’appello il ricorrente chiede il proscioglimento con riferimento alla violazione di cui agli artt. 1 e 6 C.G.S., essendo «dato incontrovertibile» che «Giorgio Buffone non ha mai effettuato o accettato scommesse né personalmente né per interposta persona, nel corso della sua carriera all’interno del mondo del calcio»; «si respinge, pertanto, l’addebito di responsabilità circa le gare Taranto – Benevento del 13.3.2011, Padova – Atalanta del 26.3.2011 e Siena – Sassuolo del 27.3.2011» (cfr. ricorso). Con il quinto e ultimo motivo l’appellante lamenta l’eccessività della sanzione e, comunque, l’applicazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Sotto tale profilo, «benché, nell’illustrare i criteri adottati nella determinazione delle sanzioni, la Commissione abbia affermato che avrebbe tenuto conto “della natura e della gravità dei fatti commessi” e avrebbe valutato le circostanze aggravanti e attenuanti”, richiamandosi così pedissequamente all’art. 16, comma 1, C.G.S., di fatto, nel caso di Giorgio Buffone, ha disatteso il proposito. Segnatamente, nessuna considerazione o rilevanza è stata attribuita alla condotta tenuta dall’odierno ricorrente nell’ambito del presente procedimento» (cfr. ricorso). Conclude ed insta, pertanto, la difesa del ricorrente, per il proscioglimento di Giorgio Buffone dagli addebiti contestati e, in subordine, per la riduzione della sanzione comminata e, comunque, per la riconsiderazione dell’applicazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Il dibattimento All’udienza dibattimentale tenutasi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale il 18 agosto 2011, il Procuratore Federale ha ribadito come le condotte del ricorrente siano elevate a sistema e non è, quindi, possibile aderire alla richiesta di proscioglimento o di riduzione della sanzione. La difesa ha illustrato le ragioni del ricorso, ammettendo la realizzazione di atti diretti ad alterare i risultati del Ravenna, ma escludendo che ciò possa significare la conoscenza, da parte di Buffone, dell’associazione contestata dalla Procura e lamentando, quindi, l’eccessività della sanzione, sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria anche avuto riguardo alle sanzioni applicate in sede di “patteggiamento”. Ha, quindi, concluso per la riforma della decisione impugnata ed il contenimento delle sanzioni. I motivi della decisione Il reclamo non può trovare accoglimento. La decisione impugnata merita piena ed integrale conferma. 1) Sul preteso obbligo di astensione Del tutto priva di pregio è la questione, agitata dal ricorrente nell’atto di appello, circa la mancata astensione dei componenti la Commissione Disciplinare Nazionale i quali si erano già pronunciati sulla richiesta di applicazione di sanzione avanzata da altri tesserati. La relativa eccezione non può essere accolta perché presuppone, erroneamente, l’automatica applicazione di tutti i principi che regolano il giudizio penale al procedimento disciplinare, che a quello sicuramente si informa senza però costituirne una pedissequa e scontata ripetizione che sarebbe, in tal caso, assolutamente inutile e si potrebbe tradurre in una lesione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue caratteristiche di tipicità e specialità. Il principio di terzietà del giudice, peraltro, è concetto che può trovare attuazione con modalità e pregnanza differenti anche in campo penalistico. Esso opera, infatti, con criteri di assoluta rigidità in ambito dibattimentale, poiché si vuole che il giudice chiamato ad affermare, eventualmente, la responsabilità del prevenuto, e quindi ad infliggere la più grave delle misure sanzionatorie previste dall’ordinamento, la pena, sia assolutamente estraneo all’intera vicenda processuale così da risultare scevro da qualunque possibile condizionamento. Pur rimanendo nell’ambito penale, tuttavia, quello stesso principio di terzietà viene coniugato in maniera meno rigida quando ci si trovi al di fuori del dibattimento sul merito, e ci si debba occupare di questioni particolari in quelli che vengono normalmente definiti sub procedimenti. Di conseguenza, non può essere invocato, tantomeno a pena di nullità, l’assoluto rispetto del principio di terzietà del giudice in un procedimento non penale ma solo disciplinare, nel quale non si irrogano pene detentive, ma si stabilisce solo la possibilità di fare parte di una determinata organizzazione. Si potrebbe dire, in altre parole e senza pretese di sistematicità giuridica, che l’applicazione della sanzione sarebbe meglio assimilabile all’accettazione del lodo arbitrale in un procedimento di natura civilistica, con valenza, quindi, semplicemente conciliativa. Senza contare, poi, operando in questo caso una valutazione di merito, che trattandosi di un illecito disciplinare associativo, la valutazione della posizione di un tesserato non significa, automaticamente, la pregressa conoscenza della posizione di tutti gli altri partecipanti all’associazione disciplinarmente illecita. Si aggiunga che, ad ogni buon conto, nessuna norma dell’ordinamento federale prevede l’obbligo di astensione del giudice che abbia dichiarato la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. nei confronti di uno o più soggetti deferiti. Un’attenta lettura della citata norma porta, anzi, ad affermare l’esatto contrario, considerato che la stessa dispone che il giudice con ordinanza non impugnabile, chiude il procedimento «nei confronti del richiedente» (i.e. nei confronti del “solo” richiedente, evidentemente dando per scontato che lo stesso procedimento
prosegua dinanzi a quel giudice nei confronti di coloro che non hanno usufruito della previsione di cui trattasi). Del resto, l’applicazione “patteggiata” di sanzioni avviene «su richiesta delle parti», che, appunto, si accordano, chiedendo al giudice di applicare la sanzione come dagli stessi individuata nella specie e nella misura. In altri termini, in questa sede, al giudice non viene richiesta una valutazione in termini di congruità della pena “negoziata” e, quindi, un esame nel merito specifico delle contestazioni, ma soltanto una valutazione sulla «corretta qualificazione dei fatti come formulata dalle parti» e sulla relativa congruità, rispetto a tale prospettazione, della sanzione concordata. L’eccezione, dunque, è del tutto priva di fondamento. 2) L’illecito associativo ed il contesto complessivo nell’ambito del quale si inseriscono le contestazioni mosse a Giorgio Buffone «Tutte le emergenze dipingono inequivocabilmente […] incalliti e spregiudicati scommettitori, che però beneficiavano della confidenza di certi calciatori, i quali, a loro volta, non evitano a presentarli ad altri compagni. Ed è sconfortante constatare la frequenza di detti rapporti, la deplorevole facilità con la quale si intrecciavano e si moltiplicavano, ove solo si pensi ai doveri del tesserato in ogni suo comportamento, prima ancora che di carattere agonistico, di natura morale e sociale»: così scriveva la Commissione disciplinare ben trenta anni or sono (cfr. Com. Uff. 198 del 9.6.1980) in un procedimento per illecito sportivo. E’ trascorso quasi un terzo di secolo, ma una tale situazione non è affatto mutata, se non, forse, in termini peggiorativi e degenerativi. Infatti, dall’esame dell’ingente materiale probatorio sottoposto al vaglio di questa Corte, emerge inequivocabilmente il coinvolgimento, accanto a soggetti estranei all’ordinamento sportivo, di tesserati della F.I.G.C.. In via preliminare appare opportuna una complessiva valutazione del contesto nell’ambito del quale si muovono gli autori delle comprovate alterazioni degli eventi sportivi oggetto dell’intero procedimento disciplinare di cui trattasi, idonea a fornire una chiave interpretativa e di lettura dei singoli episodi contestati ai diversi soggetti deferiti e, per quanto qui particolarmente rileva, a Giorgio Buffone. I protagonisti delle vicende contestate sono collegati tra loro in un complesso intreccio di trame telefoniche e di contatti, volto all’organizzazione di numerosi episodi di illecito sportivo. Si tratta, senza dubbio, di una rete sotterranea ben radicata nel mondo del calcio e delle scommesse, che risponde alla soddisfazione di diversi interessi, nella quale ciascun attore svolge un ruolo ben determinato che rivela, in ultimo, quale univoco progetto, quello di veicolare garantite scommesse sportive sulle partite di calcio, onde ricavarne illeciti guadagni. Le condotte contestate appaiono gravi e capaci di minare la credibilità degli eventi sportivi, alterare la stessa regolarità di svolgimento dei campionati di calcio. Colpisce la pervicacia, quasi ossessiva, di alcuni deferiti, nel porre in essere condotte dirette alla manipolazione delle gare oggetto d’indagine, quasi che questa fosse l'unica ragione della loro frenetica attività, come documentata dalla enorme mole di verbali relativi alle trascrizioni dell’attività di captazione. Colpiscono anche le stesse modalità dei contatti e le espressioni criptiche usate che, non trovando a volte una logica spiegazione nell’ambito dello specifico contesto di riferimento, finiscono, inevitabilmente, per rappresentare esse stesse indice dell’illecita attività contestata e vietata dall’ordinamento federale. Nello stesso tempo, colpisce anche il fatto che in numerose conversazioni telefoniche captate non venga neppure mascherata l’attività volta all’alterazione dello svolgimento o del risultato delle gare, segno evidente di una diffusa sensazione di impunità propria di tanti tra i tesserati deferiti. L’attenta e dettagliata attività investigativa, della giustizia ordinaria prima e di quella federale poi, ha in definitiva consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una serie consistente e preziosa di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito, alle conclusioni di proscioglimento o di affermazione di responsabilità per tutti o parte degli addebiti ascritti. In questo quadro di riferimento complessivo si inserisce la condotta, oggetto di autonomo esame nel presente procedimento, di Giorgio Buffone, il cui ruolo viene così descritto nella richiesta cautelare 18.5.2011 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona: «accanito scommettitore, utilizzava la sua posizione non soltanto per influire sulle partite affrontate direttamente dalla sua squadra, oggetto delle scommesse, ma sfruttava le sue conoscenze con personaggi del mondo del calcio, in particolare con altre società sportive o con alcuni giocatori impegnati nelle partite da manipolare. In particolare manteneva contatti con Santoni Nicola perché contattasse Cristiano Doni, capitano dell'Atalanta ai fini della manipolazione della partita Ascoli- Atalanta; prendeva contatti con il Presidente dell'Alessandria; prendeva contatti con la dirigenza del Verona al fine di concordare una possibile sconfitta del Ravenna; teneva contatti con gli scommettitori albanesi I.M. e A. S., entrambi procedenti a scommesse in Albania sulle partite truccate; si spostava a Reggio Emilia unitamente a M.P. per prendere contatti con la dirigenza, ai fini della manipolazione della partita Reggiana – Ravenna» (cfr. ordinanza di custodia cautelare). In tale prospettiva va, in primo luogo, osservato come non presti il fianco a censure sul piano logico o fattuale l’impostazione accusatoria in termini di descrizione degli elementi strutturali della fattispecie di cui all’art. 9 C.G.S. e di verificata ricorrenza di essi nella concreta e complessa vicenda riguardante Buffone. Premesso, infatti, che a dar vita al sodalizio di cui si tratta concorre una pluralità di elementi, materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici (rinvenibili nell’uso di mezzi idonei a favorire la costante ed assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra gli associati, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell’azione propria e di quella degli associati -o dell’associato- di riferimento, nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell’attività di scommessa, nell’abitualità di quest’ultima e nella finalizzazione ad essa -ed ai desiderati benefici pecuniari- delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita) è da dire che atomisticamente e cumulativamente tali fattori sono riscontrabili pienamente con riguardo alla posizione dell’odierno ricorrente, come esattamente statuito dai primi giudici. Al riguardo occorre considerare che dalla minuziosa, capillare, razionalmente fondata attività d’indagine svolta in sede penale ed adeguatamente trasposta (nei limiti consentiti dai rapporti di collaborazione, legislativamente previsti, tra organi di giustizia comune e settoriale) è emerso un duraturo, frequentissimo, diretto, solidale negli scopi di incremento patrimoniale ad ogni costo e con tutti i mezzi, rapporto di comunicazioni tra Buffone ed altri associati, esterni o interni all’ordinamento federale. Sul punto va chiarito che né la lettera, né lo spirito della disposizione di cui all’art. 9 C.G.S. predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela, all’evidenza, la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l’individuazione di un modello sinergico di violazione di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell’attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopo e la solidità ed articolazione dell’assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta. Del resto, al reclamante era perfettamente noto, secondo quanto si ricava dal coerente testo delle intercettazioni, che i segmenti di azione corrispondenti ad ogni ideazione illecita erano molteplici e plurisoggettivi. Naturalmente, corroborano la conclusione appena raggiunta (sulla base di risultanze procedimentali la cui obiettiva consistenza non risulta in questa sede analiticamente e motivatamente contestata dal reclamante) gli assillanti colloqui telefonici (alcuni dei quali, più avanti, per estratto riportati) con i sodali, segnatamente, con il non tesserato M.P., registrati con riferimento a ciascuno degli incontri oggetto di addebito ai sensi dell’art.7 C.G.S.. Conclusivamente, l’illecito associativo è interamente addebitabile all’appellante. Alla medesima conclusione non può che pervenirsi con riferimento alla contestazione riguardante l’attentato all’integrità di singole gare, sussumibile nella previsione dell’art.7 C.G.S, secondo quanto qui di seguito si osserva. 3) Nel merito delle singole contestazioni. Dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di un gruppo organizzato di tesserati scommettitori - più o meno incalliti- in grado di attingere notizie ed informazioni in ordine ai risultati di gare riguardanti vari campionati, talvolta in collegamento con soggetti estranei all’organizzazione calcistica e certamente interessati ad acquisire la certezza di un risultato “predefinito” da cui, ovviamente, far derivare il lucroso vantaggio di una scommessa non aleatoria. Di questa trama associativa, come detto, faceva indubbiamente parte anche il reclamante. Sussistono, infatti, solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità di Buffone, sia, come detto, per la violazione dell’art. 9 C.G.S., sia in ordine alla incolpazione di cui all’art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S., per aver, in concorso con Nicola Santoni, Gianfranco Parlato, Massimo Erodiani ed altri, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare che di seguito, brevemente, si esaminano. a) Hellas – Verona del 27.2.2011 È provato il tentativo del ricorrente di concordare lo svolgimento e/o il risultato della gara Hellas Verona – Ravenna del 27.2.2011. Giorgio Buffone si incontra, a tal fine, con Mauro Gibellini, direttore sportivo del Verona, presso l’azienda vinicola che il figlio dello stesso gestisce in Castelvetro (Mo). Peraltro, le inequivoche e confessorie dichiarazioni di Buffone su tale incontro sono accompagnate da circostanziati riferimenti e confermate anche dall’assegno di € 200 emesso, nella circostanza, dallo stesso per l’acquisto di due cartoni di vino Lambrusco. Sull’episodio Buffone dichiara: «A tal fine mi sono incontrato con il ds del Verona, Mauro Gibellini presso l’azienda che gestisce il figlio di quest’ultimo, a Castelvetro (Mo), circa una o due settimane prima della partita. Preciso che in tale occasione pagai con un mio assegno n. 3366630 07, tratto sulla Banca di credito cooperativo di Gradara, la somma di € 200,00 per l’acquisto di due cartoni di vino Lambrusco. In occasione di tale incontro, spiegando la situazione economica in cui versava il Ravenna, chiesi al Gibellini se era possibile combinare la partita con il Verona del 27.2.2011, ipotizzando una sconfitta del Ravenna. Preciso che non chiesi alcun corrispettivo al Gibellini perché il progetto non era quello di ricavare soldi dal Verona, ma di trasmettere ad I.M. il risultato di una partita sicura sul quale quest’ultimo avrebbe potuto veicolare un buon numero di scommesse. Gibellini rifiutò dicendomi che il presidente del Verona era in precarie condizioni di salute e di non aver, comunque, punti di riferimento per poter discutere una simile proposta, per cui riteneva la cosa assolutamente impraticabile. La cosa finì lì» (cfr. dichiarazioni Buffone 6.7.2011 alla Procura Federale). In una lunga conversazione tra M.P. e Massimo Erodiani, intercettata alle ore 20.28 del 22 febbraio 2011, «in cui venivano pianificate le combine di più partite, il primo confermava di dovere incontrare per l'indomani il Direttore Sportivo del Ravenna Buffone Giorgio, al fine di parlare "a voce" di questioni circa l'imminente incontro calcistico con il Verona» (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona e trascrizione di conversazione telefonica in arrivo avente il numero 3280548982, come da decreto nr. emesso dalla Procura dalla Repubblica di Cremona – Progressivo n. 1142 - Data: 22/02/2011 - Ora: 20:28:09). Alle ore 16,26 del giorno successivo Buffone forniva un aggiornamento a M.P. circa le modalità con le quali doveva raggiungere un accordo direttamente con la dirigenza della squadra veronese su una possibile sconfitta della squadra ospite. Si riporta di seguito uno stralcio della trascrizione dell’intercettazione con i punti di maggior interesse, per quanto qui di rilievo. M.P. chiama Buffone: «Buffone: pronto M.P.: ciao Gio … Marco Buffone: ciao… sei arrivato? […] M.P.: Oh Gio ..pensi di averci belle notizie per domani mattina? Buffone: A io guarda … io con sto scemo qui te lo dico tranquillamente cioè per me una cosa semplice no .. nel senso .. è come ti avevo detto .. eeh lui non lo so come la pensa … lui ha detto che stamattina ha detto che andava bene ma io adesso vado a parlare con lui mi dirà l’opposto di quello che ha detto lui stamattina … capito? M.P.: Andava bene per dici per abbracciarsi? Buffone: noo .. no no no non per quello che ti dicevo l’altra volta se devi fare una cosa la devi fare in modo che abbiamo le nostre convenienze no? E quindi M.P.: bravo Buffone: e te fai il segno della croce e amen voglio dire no M.P.: si Buffone: allora adesso sto andando da lui per capire se devo incontrarmi oppure no … proprio perché mi incontro (incomprensibile) se dà l’ok e non cambia parere perché già son due tre volte arriva all’ultimo momento ci mette un qualcosa di suo che ci rovina sempre tutto capito? Eh M.P.: si si Buffone: eh quindi adesso sto a sentire lui … vado adesso c’ho appuntamento (incomprensibile) ... […] Buffone: […] … perché è una cosa che è fattibile perché voglio dire, è vantaggiosa per gli altri quindi voglio dire non credo che cioè non devo mettere .. voglio dire hai capito? Di mio ci vuole solo l’assenso che è fondamentale perché dopo ti muovi … mi muovo solo quando c’ho un assenso ins… una cosa che io sono tranquillo che non dian problemi insomma ecco tutto lì M.P.: ok Giò .. […] (trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 3280548982, come da decreto n. 3628/10 n. RGNR - 53/11 – Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona - progressivo n. 1221 Data: 23/02/2011 Ora: 16:26:06 Durata: 0:04:32). Puntualmente giungeva dopo pochi minuti l'aggiornamento di M.P. al socio Massimo Erodiani che veniva informato sulla possibilità che il proprio referente del Ravenna gli confermasse la possibilità che la squadra interessata nell'imminente trasferta di Verona perdesse appositamente l'incontro. M.P. trovava pertanto difficoltà a garantire i 20.000 € a Erodiani necessari per effettuare la scommessa sull'incontro già organizzato e definito "concluso" Benevento - Cosenza del lunedì successivo che avrebbe visto l'interessamento del portiere del Benevento Paoloni. Tale difficoltà era riconducibile al fatto che Buffone aveva chiesto un possibile anticipo sulla somma "contrattualmente" stabilita per la combine degli eventi calcistici che vedevano interessato il Ravenna Calcio (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona e progressivi n. 1223 e n. 1224 di cui al Rit. 53/11). L'articolata trattazione economica delle informazioni illecite ricevute dal direttore sportivo del Ravenna Calcio emergeva nella successiva conversazione intercettata tra i due alle ore 18,37 nel corso della quale, oltre a fare riferimento ad altre trattative illecite riconducibili alla combine di altri eventi, M.P. si raccomandava con il proprio interlocutore di dover garantire al dirigente sportivo la somma di 20.000 € per l'informazione preliminare sull'esito finale della partita. M.P. chiama Massimo Erodiani da un’utenza cellulare di un amico (che si trova in sua compagnia a Milano per la partita dell'Inter) in quanto ha il suo cellulare scarico): [….] Erodiani: ho capito Marco ma se dobbiamo dare venti a loro M.P.: eh Erodiani: sicuro che vuole essere … se noi investiamo .. metti quaranta M.P.: si Erodiani: sono per … fai uno e ottanta … sono trentadue M.P.: così Erodiani: sono venti a loro sono dodici .. dodici puliti che rimangono M.P.: allora mà Erodiani: eh M.P.: dodici puliti Erodiani: sono sei a testa in teoria […] Erodiani: perché io ti dico se una .. venti a loro va bene ci possono uscire ma questo qui sicuramente batterà cassa non la fa gratis M.P.: chi? Erodiani: l’amico nostro … non gli vuoi riconoscere niente? Questo ti dico […] M.P.: ci potrebbe interessare si … io l’unica cosa che .. debbo entro domani … debbo dire a questo qui di Ravenna (Buffone Giorgio ... ndr) se glieli do o no … eeh Erodiani: ok .. quello di Ravenna quanto vuole? M.P.: (incomprensibile) Erodiani: per lui? M.P.: quello vuole per lui venti per … eeeh per lui mà .. eeh Erodiani: per lui però ti dà per lui sui venti ti dà il parziale finale M.P.: lui … lui i venti mi dà la partita articolata io non sono stato pronto a dire che la partita articolata te non la … Erodiani: ma in C Marco in Italia chi … te la fà? chi te la fa in Italia… […] M.P.: Massimo .... Gianfranco è affidabile al cento per cento? Io su questo di Ravenna te do il mille per cento di affidabilità .. (cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 3294133642, come da decreto n. 3628/10 n. RGNR - 29/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona Progressivo n. 2393 - Data: 23/02/2011 - Ora: 18:37:41 Durata: 0:17:11). La mattina del 24 Febbraio 2611, alle ore 9~7, M.P. chiama Massimo Erodiani affermando che stava prestando cure al proprio paziente Buffone. La ragione di tale chiamata era riconducibile al fatto che se, come pattuito in precedenza, avesse fornito una somma di denaro al dirigente sportivo quale anticipo per la rivelazione della manipolazione della partita Verona - Ravenna, lo stesso non avrebbe più avuto l'intera somma di € 20.000,00 da consegnare ad Erodiani per l'investimento da effettuare sulla scommessa riguardante il posticipo del lunedì "Benevento - Cosenza" (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona). Nella conversazione telefonica intercettata alle ore 9,06 del 25 Febbraio 2011 Erodiani esterna a Gianfranco Parlato le proprie perplessità circa il comportamento di M.P. che appunto aveva affermato di essere intenzionato ad anticipare la somma di € 15.000,00 al direttore sportivo del Ravenna. Tale impegno era stato mal recepito da Erodiani che per tale ragione avrebbe ricevuto da M.P. una somma ridotta rispetto a quella preventivata da investire su altri eventi già manipolati e considerati conclusi (cfr. progressivo n. 108 di cui al Rit. 46/11). Alle ore 18,46 M.P. contatta Buffone il quale gli riferisce di avere parlato con chi di dovere e che ora era in procinto di parlare con il suo Presidente. Su pressione di M.P. per conoscere se vi fossero buone novità il dirigente rispondeva: «dipende da noi» (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona). Alle 14,04 del 26 febbraio 2011 M.P. notizia Erodiani sulla circostanza di essere stato poco prima contattato dal dirigente del Ravenna il quale lo aveva informato che l'accordo con il Verona era saltato. M.P. riferisce di avere appreso che tale decisione era riconducibile alla paura di eventuali indagini della Federcalcio susseguenti ad un incontro calcistico preceduto da un ingente volume di giocate e che pertanto, nonostante l'accordo con il Ravenna avesse consentito al Verona di vincere la partita a costo zero pur se in maniera articolata (cioè con il preliminare accordo sull'esito del risultato parziale e finale), le due Società non si accordavano in tale senso (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona). Afferma Massimo Erodiani: «Quanto alla partita Verona – Ravenna del 17.02.2011, tutto quello che so l’ho appreso» da M.P. «Questi mi disse in particolare che bisognava dare € 20.000 a Buffone che convenzionalmente chiamava “mio fratello”. Io non ero a conoscenza di questi contatti di Buffone con la dirigenza del Verona, ma mi fidavo sempre di quello che diceva» M.P. (cfr. verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini del 8.6.2011). Dichiara M.P.: «Verona – Ravenna non ho investito nulla perché doveva essere una partita organizzata come mi aveva detto Buffone, poi non si è fatto più nulla, però guarda caso la partita è uscita esattamente nella maniera in cui era stata organizzata, per cui io mi domando, o sono stato tagliato fuori preso in giro … […] in occasione di quella partita Giorgio Buffone mi disse che aveva contattato il direttore sportivo del Verona che si erano messi d’accordo che la partita andasse in un certo modo, ma poi era saltato tutto in quanto il Verona non era più stato ai patti, preferiva giocarsi la partita ed il Ravenna la doveva perdere uguale come l’ha persa, ma la doveva perdere in un determinato modo, che è stato quello che ha perso» (cfr. verbale 3.6.2011 dichiarazioni rese innanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona). Pacifico, dunque, il tentativo di Buffone di “combinare” la gara Hellas Verona – Ravenna. b) Ascoli – Atalanta del 12.3.2011 Quanto all’episodio relativo alla gara Ascoli – Atalanta del 12.3.2011, come evidenziato nell’atto di deferimento, “tre giorni prima della partita M.P. comunicava telefonicamente al direttore sportivo del Ravenna Calcio, Buffone Giorgio, di essere in procinto di incontrarsi in serata con taluni tesserati dell’Ascoli Calcio per pianificare la sconfitta dell’imminente partita casalinga della squadra bianconera (intercettazione del 9.3.2011 delle ore 09:09, progr. n. 2631). “M.P.: io ho visto benissimo .. allora .. io invece per quanto riguarda la roba nostra (inteso come la partita Ascoli – Atalanta), io penso di darti notizie molto positive, però tu sai io come sono fatto .. io con questi ci sono a cena questa sera .. perché mi hanno invitato a casa loro a vedere la partita del Milan … perché io voglio saper tutto prima di dire … però loro mi hanno già detto si eh? .. però voglio sapere se sono due, tre, quattro .. ehh … appunto sono io che dico no eh? .. Buffone: Certo, certo .. tu sai che quella situazione … adesso comunque tra un po’ lo risento, lo rivedo .. M.P.: io non mi muovo .. a questo punto c’ho pensato io non mi muovo da 5 a loro e 5 a noi Buffone: esatto .. va bene, va bene … io credo che anche loro abbiano convenienza perché tanto penso ..”. Vale rilevare che l’interpretazione concernente la individuazione della partita in questione effettuata dalla Polizia nell’ambito dell’informativa, ponendo tra parentesi la partita sottintesa dagli interlocutori, trova conferma dall’inserimento della conversazione nel contesto generale immediatamente verificabile già attraverso la lettura della seconda telefonata rilevante, di seguito riportata, nell’ambito della quale gli interlocutori fanno espressamente i nomi delle due squadre. Nella stessa mattinata infatti tra Erodiani Massimo e Parlato Gianfranco intercorreva una conversazione telefonica nella quale i due facevano esplicito riferimento alla partita Ascoli – Atalanta a proposito della quale il Parlato riferiva di aver chiesto al “proprio uomo” di “fare una cosa tranquilla” ed invece quest’ultimo gli aveva riferito che dal versante bergamasco “qualcuno si era offerto di offrirla tutta” (intercettazione dal 9.3.2011 delle ore 09.38, progr. n. 62). Parlato: eccomi Erodiani: (inc.) Parlato: allora? Erodiani: no niente eh …. ieri ho parlato tutto ne abbiamo almeno almeno due dalla parte mia più tè se riusciamo a chiudere pure con la tua ok. Parlato: eh.. eh.. due di cose o due di uomini Erodiani: no ..no .. di cose di cose
Parlato: ah .. ah.. Erodiani: una già praticamente sicura e un’altra praticamente mi ha detto che oggi mi da la risposta più ci sta quella tua Parlato: eh .. eh.. Erodiani: più molto probabilmente se tu di questo ti puoi informare sabato sabato che cosa dici tu Parlato: io … io … di mio di mio con il mio uomo ho fatto chiedere su una cosa tranquilla ok … Erodiani: ma dove? Parlato: ah … Berga… Erodiani: ah … ah… che ci sta Albino Leffe Parlato: no .. no .. qui con quelli di Bergamo dico … Ascoli Atalanta» (cfr. deferimento). Una successiva conversazione telefonica intercorsa il giorno 9.3.2011 alle ore 12.44 tra M.P. e Sommese dimostra «la diretta partecipazione del calciatore dell’Ascoli Calcio al progetto di alterazione della gara in questione [….] il contenuto dei successivi colloqui telefonici avvenuti nella giornata del 10.3.2011 tra M.P., Buffone Giorgio e Erodiani Massimo lasciavano altresì trasparire l’interessamento del calciatore dell’Ascoli Calcio Micolucci Vittorio all’illecito progetto di “combine”» (cfr. deferimento). In altra conversazione telefonica del 10.3.2011, alle 15.15 (intercettazione progr. n. 2731) M.P. comunicava a Buffone «che il calciatore Micolucci Vittorio aveva garantito la propria partecipazione e solo quella del “suo laterale destro” poiché “il portiere gli ha detto di no”, Buffone, dal canto suo, annunciava di aver trovato la possibilità, per interposta persona, di trattare con qualcuno dell’Atalanta calcio» (cfr. deferimento). «Buffone: noo io ero con questo di fronte a me no.. naturale .. questo di fronte a me .. è il mio preparatore dei portieri capito? Che è molto amico .. che hanno giocato insieme con Doni» (stralcio intercettazione del 11.3.2011 delle ore 15.14, progr. n. 869). Per inciso, il preparatore dei portieri del Ravenna è Nicola Santoni. Il coinvolgimento del ricorrente nell’illecito in questione appare, poi, confermato dalle sue stesse dichiarazioni rese il 6.7.2011 in sede di audizione dinanzi alla Procura federale. Spiega, Buffone, di essersi «attivato nei confronti del Santoni che sapevo aveva amicizie con taluni calciatori dell’Atalanta e con il quale ebbi un primo colloquio, nel quale gli avevo riferito che, secondo quanto dettomi dal M.P., taluni calciatori dell’Ascoli erano disposti a perdere la partita. […] Il Santoni si attivò quindi nei confronti dell’Atalanta ma non so dire in quale maniera. Certo è che in un successivo colloquio il Santoni mi disse di avere avuto contatti senza specificare esattamente con chi, precisando che quelli dell’Atalanta volevano un segno convenzionale idoneo a confermare, prima dell’inizio della gara, la consacrazione dell’accordo». Anche Santoni, del resto, ammette di aver avuto conoscenza da Giorgio Buffone del fatto che alcuni giocatori dell’Ascoli sarebbero stati disposti a perdere la partita e «che mi sarei dovuto adoperare nei confronti di Cristiano Doni per rappresentargli questa notizia e per coinvolgerlo nella combine. Non mi opposi a tale proposta illecita in quanto ero in scadenza di contratto e non volevo in alcun modo contrastare il mio d.s. che mi aveva proposto la prosecuzione del rapporto con il Ravenna» (cfr. verbale audizione Santoni dinanzi la Procura federale del 7.7.2011). Seppure, dunque, l’interessato nega di aver concretamente poi contattato Doni, ammette comunque che è stato effettivamente Buffone a chiedergli se non era il caso che ci fosse un segno convenzionale tra lo stesso Doni ed un giocatore della squadra avversaria. Lo stesso Santoni afferma, poi, di non essersi opposto alla suddetta proposta illecita di Buffone, per non pregiudicare una riconferma nel suo ruolo di allenatore dei portieri del Ravenna, visto che era in scadenza di contratto. Deve, dunque, ritenersi provato che Giorgio Buffone ha posto in essere, in concorso con altri tesserati, atti diretti ed idonei ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Ascoli – Atalanta del 12.3.2011 e, comunque, che in tale direzione ha preso contatti ed accordi, mostrandosi, in ogni caso, disponibile a fungere da intermediario con i calciatori della società bergamasca. c) Alessandria – Ravenna del 20.3.2011 È pacifico e, peraltro, ammesso dagli stessi interessati, che nei giorni immediatamente precedenti l’incontro Alessandria – Ravenna, fissato per il 20.3.2011, Giorgio Buffone, all’epoca direttore sportivo del Ravenna Calcio s.r.l. e Giorgio Veltroni, all’epoca presidente ed amministratore unico della U.S. Alessandria 1912 S.r.l., si siano dapprima sentiti telefonicamente e, poi, incontrati a San Sepolcro. In particolare, l’attività di captazione posta in essere dalla Questura di Cremona, ha consentito di appurare che, nella telefonata del 13.3.2011 delle ore 21,47 (cfr. tel. prog. n. 219 - Rit. 69/11), Buffone invitava Veltroni a fare una “riflessione” sulla partita. È, poi, lo stesso Veltroni che, il 16.3.2011, alle ore 12,36, chiama Buffone per fissare un appuntamento per il giorno successivo (cfr. tel. prog. n. 370 - Rit. 69/11). Appaiono, poi, in tal ottica, inequivoche le dichiarazioni rese da Giorgio Buffone innanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 4.6.2011 nell’ambito del noto procedimento penale n.18 R.G.N.R. 3628/10 – proc. penale n. R.G. 827/11 del Tribunale di Cremona. Riferisce Buffone che circa una settimana prima del programmato incontro di calcio Alessandria – Ravenna, lo chiamò il presidente dell’Alessandria e, nell’occasione, Buffone disse: «Presidente, faccia una riflessione sulla partita di domenica. Lui mi ha chiamato dopo, non so se un giorno, due, non so …». Alla domanda del G.I.P. sull’esito della “riflessione”, Buffone risponde: «Ci siamo incontrati, lui mi ha chiesto, io pensavo anche che mi incontrasse, anche per il fatto, siccome l’Alessandria, era ai vertici, noi comunque venivamo anche se avevamo perso credo a Verona, era nella partita dopo che … a Verona poi avevamo fatto una buona gara, può darsi che magari si poteva, poteva anche chiedermi magari che un pareggio poteva anche andare bene, insomma, ecco. Invece, mi aveva chiesto che voleva …». «Vincere?», chiede il G.I.P. «… ed allora», prosegue Buffone, «gli ho detto “se vuoi vincere, fammi capire come vuoi vincere?” lui mi aveva offerto 50 mila euro, allora io ho risposto “se 50 mila euro, te ne offro io 100” ma era un modo dire, dove vai uno perde una partita per 50 mila euro!». Il G.I.P.: «troppo poco». Buffone: «Cioè, voglio dire non ha senso, voglio dire!». Il G.I.P.: «Certo, quindi, non vi conveniva perderla per pochi soldi?». Buffone: «Cioè, voglio dire, non aveva nessun senso. E quindi, non … anche qui, non abbiamo fatto assolutamente nulla». Precisa, poi, Buffone: «Ci siamo incontrati a San Sepolcro». G.I.P.: «In Toscana, no?». Buffone: «Si, perché lui è di Monte San Savino». G.I.P.: «Ma Veltroni … ». Buffone: «Veltroni, pensavo io che mi chiedesse di pareggiare ed invece …». G.I.P.: «”Invece di propormi un pareggio mi ha proposto una vittoria dell’Alessandria con un guadagno più o meno di 50 mila euro?”». Buffone: «Si, mi ha offerto 50 mila». G.I.P.: «”Proposta inaccettabile perché la somma era modesta”». Buffone: «Perché non avevamo convenienza». Nel verbale 8.6.2011 di interrogatorio di Giorgio Buffone, quale persona sottoposta ad indagini, svoltosi avanti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, è dato, tra l’altro, leggere: «Quanto ad Alessandria – Ravenna confermo quanto riferito al GIP e cioè il contatto avuto con il Presidente dell’Alessandria Veltroni ma in tale occasione non c’è stato l’accordo in quanto le cifre offerte e richieste non corrispondevano». Del resto, del tentativo di concordare il risultato della gara Alessandra – Ravenna del 20.3.2011, vi è riscontro anche nella conversazione telefonica intercettata nell’ambito del procedimento penale prima richiamato, nella quale, Buffone comunica al proprio interlocutore di aver avuto un incontro con il presidente dell’ Alessandria Calcio per cercare di combinare anche quest'ultima gara. Di seguito, si riporta uno stralcio della suddetta conversazione telefonica tra Buffone e M.P., soggetto (estraneo all’ordinamento sportivo) indagato, nell’ambito del procedimento penale sopra indicato, in relazione all’organizzazione dell’associazione volta a «commettere in via stabile ed organizzata, con cadenza almeno settimanale, una pluralità di delitti di illecito sportivo, di cui all’art. 1 legge 401/1989, nonché di truffe ai danni delle società di calcio e degli scommettitori leali, associazione che interferiva su una pluralità di partite di calcio della Lega Pro, della Serie B) e della Serie A)» (cfr. richiesta 18.5.2011, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, di ordinanza di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari): «Buffone: ieri mi sono incontrato col presidente loro M.P.: si Buffone: solo che loro ci hanno chiesto che vogliono vincere M.P.: immaginavo Buffone: eh e però in una maniera .. poco appetibile poco poco quindi io gli ho detto che l'importante era invece fare quell'altro risultato e lui adesso oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere M.P.: allora Giò' io Buffone: però non la vedo semplice M.P.: io ti dico questo per tempi avvenire nel caso della serie "C" Buffone: si M.P.: la partita articolata che noi volevamo fare a Verona Buffone: uhm … l'X (pareggio) o il due o l'''OVER'' M.P.: adesso non le fanno fà più già Buffone: ah M.P.: allora a noi ci interessa o l'uno Buffone: Uhm M.P.: Oppure "Over" tre e mezzo più di quattro volte quelle robe li non te stà più a cervellà che vince il primo tempo che tanto non se fà niente Buffone: ah ho capito M.P.: già Buffone: va bè ma chi se si fà un discorso de pareggio il pareggio quindi M.P.: si (inc.le) pareggia alla grande Buffone: ehhh lo sò però sto aspettando oggi oggi che mi chiami e ancora non mi ha chiamato ha detto che voleva parlare prima lui e voleva vincere con noi insomma ecco io gli ho detto di no anche perché si è presentato con una miseria e ho detto se non ti presenti con almeno tre volte quello che mi hai detto M.P.: levami una curiosità con quanto si è presentato Buffone: 50 (cinquanta) M.P.: eh un pò pochini Buffone: io gli ho detto che gliene davo cento per vincere noi capito? e lui non c'è stato quindi oggi parlava li con l'allenatore e poi mi faceva sapere ancora non mi ha chiamato e poi un altra cosa con giù avevi sentito poi dell'altra cosa per lunedì loro giocano lunedì [….] M.P.: tu pensi che c'è la fai a bracciate Buffone: eh io quello che gli ho fatto capire che è importante anche per loro capito? e lui ha detto lui era in quell' altra ottica ha detto che oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere io non lo visto mal to era più per l'altra ipotesi capito? però così è impossibile M.P.: O Già quella che ti ho detto io Buffone: eh M.P.: quella che ti ho detto io quella che ti ho detto io non la fà divulgare perché vedi che non se sà eh .. E stata una roba fatta molto in sordina eh» (cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 0719331487 come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona Progressivo n° 1030 Data: 18/03/2011 Ora: 15:01:56 Durata: 0:05:20 - Chiamata: Uscente Interlocutore: 0544212052 in uso a Buffone Giorgio - Intestatario: Ravenna Calcio S.r.l.). Ancora, nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura federale il 6.7.2011, Giorgio Buffone, con riferimento alla partita con l’Alessandria del 20.3.2011, afferma di aver portato a conoscenza dell’allenatore Leonardo Rossi che si sarebbe «incontrato con il Presidente di quella squadra per negoziare un pareggio … Questo colloquio avvenne il 16 marzo 2011 ed è quello oggetto della telefonata progr. n. 378 Rit 69/11, nel quale mettevo al corrente Rossi del futuro incontro con il Presidente Veltroni. Tale incontro poi avvenne con il Veltroni il 17.3.2011 di fronte all’albergo Borgo Palace di San Sepolcro (AR). Sono salito sulla sua macchina e dopo diversi chilometri ci siamo fermati presso un bar, in un paese che non ricordo. Qui Veltroni mi offrì 50.000 euro per la sconfitta del Ravenna ad Alessandria, ma io non accettai in quanto avevo in animo di negoziare un pareggio». Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, è lo stesso Veltroni, in occasione dell’audizione del 14.7.2011 innanzi alla Procura federale, che afferma che, nella conversazione telefonica preparatoria dell’incontro di San Sepolcro, Buffone «non mi anticipò il motivo dell’incontro, né io insistetti per saperlo, avendo chiaramente inteso che volesse parlarmi in via riservata di qualcosa di cui non preferiva parlarne telefonicamente». In altri termini, Veltroni comprende perfettamente di cosa, in realtà, si doveva discutere, perché altrimenti non vi sarebbe stato alcun problema a parlarne o, almeno, farne cenno per telefono e, considerato l’approssimarsi della gara del 20.3.2011, non poteva che trattarsi della “sistemazione” della partita di qualche giorno dopo. Nella telefonata n. 430 del 17.03.2011 delle ore 10,25 - Rit.69/11 Buffone parla con il presidente dell'Alessandria calcio fissando un appuntamento per vedersi nel pomeriggio. Nella successiva telefonata n. 433 del 17.03.2011 delle ore 10,27 - Rit. 69/11 Buffone informa Daniele Deoma che si stava recando all'appuntamento con il presidente dell'Alessandria e che gli avrebbe, quindi, immediatamente comunicato l’esito dell’incontro. Utili elementi anche all’incolpazione di cui trattasi provengono anche dalla telefonata n. 450 del 17.03.2011 - Rit. n. 69/11 intercorsa tra Giorgio Buffone e Daniele Deoma, nella quale i due fanno riferimento ad un incontro di calcio probabilmente da alterare. Nella circostanza quest'ultimo indica nel cittadino albanese I.M. la persona a cui doveva dare delle fideiussioni. La riprova che detto cittadino extracomunitario fosse il soggetto che materialmente effettuava le scommesse per conto del Ravenna calcio si ha quando il Buffone riferisce che aveva appena lasciato I.M. a parlare con il presidente. Prima di chiudere la telefonata, peraltro, Buffone conferma nuovamente l'appuntamento con il presidente dell'Alessandria. Di seguito, si riporta uno stralcio dell’intercettazione, negli aspetti di maggior interesse per il presente giudizio (Buffone chiama Deoma): Deoma: si Giò ... Buffone: eccomi […] Deoma: eh quindi poi mi muoverò di conseguenza … per quanto riguarda poi quell’altra situazione e ..s … e… con Ismet se lui vuole la garanzia Buffone: si sto già … al … ora io mi son visto oggi quando tu mi hai chiamato ero … poi dopo un po’ è venuto anche lui Deoma: si Buffone: per ved. .. per quello che c’era da fare qua capito? Deoma: si Buffone: adesso io sono andato via l’ho lasciato di là Deoma: con lui .. con (incomprensibile) .. Buffone: si si esatto .. eh quindi con lui siamo rimasti d’accordo comunque ci saremmo visti domani .. lui m’ha detto .. Giò fammi sapere … gli ho detto … guarda .. ci … siamo rimasti ci vediam domani ci vediam domani capito? Naturale che l’altro non sa Deoma: eehh Giorgio Buffone: mm Deoma: se c’è la situazione io Buffone: eh ma io la situazione infatti ti sto dicendo .. io te la Deoma: possiamo rischiare però Ismet deve … deve essere poi cauto a presentarsi come ci presenteremo noi in casa .. (incomprensibile) ... […] Buffone: va beh V.. tu sai tutto Deoma: allora eeh mi fai uno squillo .. io non ti chiamo e mi chiami tu più tardi Buffone: ti chiamo io quando ho fatto ciao Deoma: alle .. alle tre no? Buffone: no m’ha chiamato m’ha rinviato alle quattro e mezza Deoma: alle quattro e mezza Buffone: mi ha chiamato proprio cinque minuti fa che deve andare in ospedale che sua mamma è in ospedale Deoma: ma tu proprio .. proprio con il … il … Buffone: si ... il .. , Deoma: ah però … il … Buffone: si Deoma: ho capito ho capito ho capito Buffone: eh Deoma: va bene dai Buffone: e quindi devo .. c’ho appuntamento alle quattro e mezzo Deoma: tanto Giò siamo ancora a giovedì voglio dire […] (cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 n. RGNR - 69/11 - Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona - Progressivo n. 450 - Data: 17/03/2011 - Ora: 12:36:17 - Durata: 0:05:26). d) Taranto – Benevento del 13 marzo 2011 Anche per questa gara, rispetto alla quale era stata richiesta secondo, l’ipotesi accusatoria, dal gruppo c.d. degli “zingari” il risultato “over 2,5”, appare dimostrato che numerosi soggetti, tra cui Buffone, hanno partecipato con ruoli e compiti diversi alla pianificazione ed all’alterazione del risultato. In particolare, dall’intreccio delle numerose intercettazioni telefoniche emerge in modo certo anche il coinvolgimento e, comunque, la partecipazione del ricorrente che, in ogni caso, dall’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara ha tratto beneficio personale, attese le scommesse che dallo stesso risultano effettuate. Si cita, segnatamente ed a titolo esemplificativo, la telefonata registrata con il n. progressivo 2885 datata 12.3.2011 delle h. 10.55 di cui al Rit 53/11, nella quale M.P. comunica a Buffone che, con matematica certezza, l’accordo sul risultato dell’incontro Taranto – Benevento era stato raggiunto, pregandolo di non effettuare scommesse in Italia per evitare che l’accordo potesse saltare. Nella circostanza, Buffone rassicura il suo interlocutore anche se, invece, questo comunicava subito la circostanza ad A.S., che effettuava, per suo conto, puntate direttamente in Albania. Ulteriore riprova di ciò si ha nel messaggio, dal tenore inequivoco, “Taranto/Bnevento”, inviato il 12.3.2011 da Buffone al suddetto A.S. (cfr. s.m.s. registrato con n. progressivo 90, del 12.3.2011, h. 12.52, di cui al Rit n. 69/11). In ogni caso, dunque, è provato che l’appartenenza all’associazione e il ruolo rivestito al suo interno hanno quantomeno consentito al ricorrente di lucrare sull’alterazione della gara di cui trattasi. Pacifica, pertanto, ad ogni buon conto, la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 del C.G.S. e) Padova – Atalanta del 26.3.2011 Quanto all’illecito relativo alla gara Padova – Atalanta del 26.3.2011, rispetto al quale la difesa dell’interessato deduce l’assoluta estraneità del suo assistito, la prova della partecipazione di Buffone emerge, invece, chiaramente dalle conversazioni telefoniche intercettate e dai relativi riscontri. Dalle predette intercettazioni risulta che M.P. si è informato presso Giorgio Buffone circa l'eventuale manipolazione dell'incontro. Buffone ha risposto che si sarebbe immediatamente interessato tramite suoi conoscenti. M.P., quindi, dopo aver evidentemente ricevuto conferma dal d.s. ravennate, comunica ad Erodiani l'esistenza di un accordo tra le due società e questi conferma a Parlato l'accordo tra le società medesime, circostanza appresa da un "uomo di Doni" che avrebbe scommesso 10.000 € per conto di quest'ultimo (cfr. richiesta della Procura della Repubblica di Cremona di emissione provvedimento di custodia cautelare). M.P., sentito dal Procuratore della Repubblica di Cremona, dichiara di aver appreso da Giorgio Buffone che “le due società erano d’accordo per un pareggio, in quanto tale risultato avrebbe accontentato entrambe le società e che tutti avrebbero scommesso su tale risultato» (cfr. deferimento). Pacifica, pertanto, anche in questo caso, la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 del
C.G.S.. f) Ravenna – Spezia del 27.3.2011 Quanto alla gara Ravenna – Spezia del 27.3.2011 è, anzitutto, provato che diversi tesserati si sono attivati affinché la stessa fosse combinata, così da poter effettuare scommesse, tanto redditizie, quanto illecite. In tal senso, milita il chiaro e consistente materiale probatorio acquisito al procedimento. In particolare, emerge che «Parlato riferiva ad Erodiani di essere stato informato da Santoni Nicola, preparatore dei portieri del Ravenna, che lo Spezia era disposto a versare molto denaro per vincere la partita, e che Santoni, preparatore dei portieri del Ravenna, aveva girato la richiesta al Direttore sportivo del Ravenna, Buffone Giorgio. Erodiani contattava M.P. comunicandogli quanto sopra. Erodiani contattava Bellavista che lo invitava ad attendere la conferma da Ravenna prima di procedere alle scommesse. Erodiani informava Bellavista che tra le offerte delle due società vi era una differenza di 50.000 € (offerta di € 100.000,00 dello Spezia e richiesta del Ravenna di € l50.000,00) e proponeva di colmare la differenza. M.P. confermava a Buffone la disponibilità ad aggiungere personalmente la somma mancante» (cfr. richiesta della Procura della Repubblica di Cremona di emissione provvedimento di custodia cautelare). In tale contesto, per quanto qui specificamente rileva, comprovato appare il concorso del ricorrente nell’illecito contestato. In una prima intercettazione telefonica del 23.3.2011, alle ore 19.16, Gianfranco Parlato riferisce a Massimo Erodiani di essere stato informato da Nicola Santoni che la società dello Spezia era disposta a versare parecchi soldi per vincere la partita e che Santoni aveva passato la richiesta al suo direttore sportivo, Buffone: «Parlato: Si quello che c’ha gioca a Ravenna comunque che sta a Ravenna lui e praticamente arrivano e anche tanti da domenica c’è Rave-Spe Erodiani: che ci stà? Parlato: Rave Spezia Erodiani: Eh da dove arriva embè Parlato: a Spezia si son già mossi ne fanno arrivare tanti quindi ci sta che gliela lasciano ci sta che la lasciano Erodiani: Addirittura Parlato: Eh […] Erodiani: Ma questo del Ra è il direttore sportivo del Ra? Parlato: io quello che ho visto è il preparatore dei portieri che stava con me che è ok però ha detto che ha passato tutto quanto la palla al direttore che (incomprensibile, n.d.r.) una cosa ufficiale della società quindi» (cfr. telefonata progr. n. 902 di cui al R.i.t. 55/11). Ricordiamo che il preparatore dei portieri del Ravenna era, appunto, Nicola Santoni, mentre il direttore sportivo è Giorgio Buffone. In altra conversazione telefonica delle h. 18.00 Buffone comunica a M.P. che per la “sua” non si è presentato nessuno. P.M. si dichiara anche disposto a mettere la differenza tra domanda ed offerta per portare in porto la combine. Di seguito, alcuni passaggi della telefonota: Buffone: ciao Marco M.P.: direttore buongiorno […] Buffone: la mia non si è presentato nessuno neanche non l’ho chiamato più però lui mi ha detto anche ha detto può darsi pure arrivi stasera quello che comanda di là ehh che magari chiami più tardi però adesso gli ho detto anche il discorso no magari non è che vanno su gli altri eccetera no pure il preparatore mio ha detto guarda Giò chi è questa è una squadra come lui ha giocato nell’altra parte anche qui sui nostri non và nessuno poi lui è il preparatore dei portieri tra l’altro no e quindi ehhh non c’è né insomma ecco M.P.: perché io Giò io Giò mi era venuto anche pensata nà roba .. pensata nà roba un idea mia un idea mia Buffone: dimmi […] M.P.: quello che manca gli faccio uscire io Buffone: eh lo so ma io poi gli devo dire al capo da me io gli devo dire la cifra giusta capito? M.P.: se loro presentano e ti danno cento […] (cfr. progr. n. 4313 di cui al Rit 53/11). Altra conferma proviene dalle dichiarazioni dello stesso Buffone rese il 6.7.2011 nel corso dell’audizione presso la Procura federale: «Santoni mi preannunciò, dicendomi che aveva appreso questa circostanza da Gianfranco Parlato, che qualcuno dello Spezia si sarebbe messo in contatto con me per chiederci la vittoria dello Spezia» (cfr. dichiarazioni Buffone alla Procura federale
6.7.2011). Lo stesso Santoni ammette, poi, che è Buffone a chiedergli se conoscesse qualcuno dello Spezia, ove aveva precedentemente militato: «la mia risposta fu che non conoscevo nessuno in quanto era cambiata sia la dirigenza che i calciatori. A questo punto ritenni di contattare Gianfranco Parlato per chiedergli se conosceva qualcuno dello Spezia. Il Parlato mi disse che avrebbe sentito in giro e io gli dissi che a quel punto, ove avesse trovato un contatto con lo Spezia poteva riferire direttamente a Buffone. In tal senso riferii a Buffone. Da quello che so poi il contatto non è mai avvenuto» (cfr. verbale audizione 7.7.2011 dinanzi alla Procura Federale). Anche in questo caso, dunque, può ritenersi raggiunta la prova che il ricorrente, in concorso con Erodiani, Bellavista, Parlato, Santoni ed altri ha posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato della gara Ravenna – Spezia del 27.3.2011, con palese violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S. Va, conseguentemente, disatteso l’assunto attoreo secondo cui la condotta posta in essere da Giorgio Buffone non integra “neppure l’elemento del tentativo diretto ad alterare la competizione” (cfr. ricorso). g) Siena – Sassuolo del 27.3.2011 Dagli atti acquisiti al procedimento risulta provato che Giorgio Buffone veniva informato da M.P., soggetto non tesserato facente parte dell’associazione imputata ad alcuni deferiti, che l'ammontare della vincita per le puntate sulla gara in questione sarebbe stata attorno agli 80.000,00 €. Evidente, dunque, il coinvolgimento e la partecipazione del ricorrente all’episodio in questione e la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché del divieto di scommesse, avendo lo stesso effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla predetta gara. h) Reggiana – Ravenna del 10.4.2011 Quanto al tentativo di combine relativo alla gara Reggiana – Ravenna del 10.4.2011 la prova inequivoca del coinvolgimento del ricorrente proviene dalle sue stesse dichiarazioni confessorie rese alla Procura Federale in data 6.7.2011. Afferma Buffone: mi chiamò M.P., «dicendomi che il giocatore Saverino Davide, in forza alla Reggiana, era di sua conoscenza, mi propose un appuntamento con questo giocatore per concordare l’esito della partita. Effettivamente con la presenza di M.P. ci siamo visti con il giocatore ad Imola, il mercoledì o giovedì, precedenti la partita. Nell’occasione non abbiamo raggiunto nessun accordo perché lo stesso giocatore mi ha proposto la vittoria per la sua squadra che per noi non poteva avere nessuna utilità, mentre a me sarebbe andato bene sicuramente il pareggio» (cfr. verbale dichiarazioni Buffone alla Procura federale in data 6.7.2011). Già in precedenza, nelle dichiarazioni rese al G.I.P. del Tribunale di Cremona, Buffone afferma che M.P. lo aveva informato di avere delle conoscenze presso la Reggiana: «ha preso lui l’appuntamento ad Imola, ci siamo visti ad Imola» Domanda il G.I.P.: «... ci siamo visti, presente anche un giocatore della Reggiana di nome Severino o Saverino» Risponde Buffone: «o Severino, Severino, non mi ricordo adesso..». G.I.P.: «Che cosa è successo?». Risposta Buffone: « … è successo che abbiamo parlato, che loro praticamente volevano vincere, noi non volevamo perdere». G.I.P.: «Voi, non volevate perdere?». Buffone: «Non volevamo perdere, e quindi non abbiamo fatto niente» (cfr. verbale 4.6.2011 dichiarazioni rese innanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona). Ulteriore riprova, semmai ve ne fosse bisogno, può ricavarsi dalle affermazioni rese da M.P. al Procuratore della Repubblica di Cremona in data 4.7.2011: «Effettivamente Buffone aveva cercato di avere rapporti per conto del Ravenna con il Saverino per pareggiare. Saverino in un primo tempo si era riservato di dare una risposta, dovendo contattare come si può intuire forse i compagni forse la dirigenza e poi alla fine ha risposto negativamente. Sono stato io a presentare Saverino a Giorgio Buffone. L’offerta del pareggio non prevedeva l’esborso di denaro. Io ero presente al primo incontro tra Saverino e Buffone avvenuto al casello di Imola e qui hanno parlato della possibilità di concordare il pareggio. In occasione di questo incontro si parlò anche della
possibilità di un trasferimento di Saverino al Ravenna qualora fosse stato trasferito un centrocampista di detta squadra di cui non ricordo il nome. Quando nella conversazione si parla di “abbraccio” si intende un pareggio» (cfr. verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini del 4.7.2011). Pacifica, dunque, la responsabilità del ricorrente per l’incolpazione relativa alla violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S.. i) Atalanta – Piacenza del 19.3.2011. Simili elementi probatori, convergenti ed univoci, consentono di affermare la partecipazione del ricorrente all’illecito sportivo relativo alla gara Atalanta – Piacenza del 19.3.2011, peraltro, non specificamente contestata al ricorrente. Significative, a tal riguardo, le dichiarazioni rilasciate da Santoni: «R. In particolare ho scommesso sulla partita Atalanta – Piacenza del 19.03.2011. D. Si ricorda che tipo di scommessa ha fatto? R. Ho scommesso 30.000 euro sul parziale e finale dell’Atalanta. D. Come mai ha fatto una scommessa così elevata su questa gara? R. Nei primi giorni della settimana precedente la partita mi ha telefonato Parlato Gianfranco dicendomi che si poteva fare qualcosa per questa partita. Io il giorno stesso o forse quello dopo, andai al campo del Ravenna e li anche il Buffone mi disse che probabilmente il Piacenza avrebbe perso. A questo punto io richiamai successivamente il Parlato Gianfranco per chiedere maggiori notizie sulla vicenda. Poiché era mia intenzione scommettere sull’evento e volevo certezze su questo, gli chiesi i nomi di chi fosse coinvolto nella combine» (cfr. verbale audizione Procura federale 7.7.2011). 4) Conclusioni. Sussiste, in definitiva, ampia prova della responsabilità del ricorrente per gli addebiti a lui ascritti. Gli elementi tratti dalle numerose e convergenti intercettazioni telefoniche hanno anche trovato riscontri oggettivi e plurime conferme nelle dichiarazioni di altri soggetti coinvolti, oltre che nelle stesse affermazioni sostanzialmente confessorie di Buffone. Del resto, premesso, sul piano generale, che la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale, nel caso di specie, come detto, sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto nella decisione di primo grado. In conclusione nessun dubbio o perplessità possono residuare circa il fattivo, divulgato, e illecitamente orientato comportamento di Buffone per ciascuna delle gare sopra indicate. Tenuto conto della gravità, reiterazione, abitualità degli illeciti, della mancanza di qualunque segno di ravvedimento, del totale dispregio mostrato verso la sua attività di dirigente sportivo e gli interessi, meritevoli di ampia tutela, di appassionati, sostenitori, atleti, tecnici, della ragionevole prognosi che l’appellante non potrebbe più in futuro degnamente continuare ad appartenere all’ordinamento federale -le cui regole ha nel tempo calpestato per il proprio interesse e tornaconto personale- la Corte ritiene che nessun’altra sanzione sia concepibile che quella appropriatamente inflitta dai giudici di primo grado della inibizione di anni 5, oltre la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Ed appare, inoltre, evidente come neppure l’eventuale asserita assenza di responsabilità del ricorrente in ordine alle gare Taranto – Benevento, Padova – Atalanta e Siena – Sassuolo avrebbe potuto comportare un contenimento della sanzione, anche attesa la ricorrenza dell’aggravante delle plurime violazioni che, combinata con il numero delle residue gare comunque oggetto di conclamato illecito sportivo e con la decisiva e, comunque, fattiva partecipazione di Buffone all’associazione illecita, renderebbe, in ogni caso, del tutto congrua e proporzionata la sanzione effettivamente inflitta. In conclusione l’appello va rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata e conseguente incameramento della tassa. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Buffone e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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25) RICORSO DEL SIG. BUFFONE GIORGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEGLI, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, 9 E 7, COMMI 1, 5, 6 C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011, ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011 PADOVA/ATALANTA DEL 26.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011, RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.2011 E REGGIANA/RAVENNA DEL 10.4.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)"