LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 6 dicembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 6 dicembre 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciottesima giornata andata sostenitori delle Società Crotone, Modena e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 - n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori