COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 13 del PROCURATORE FEDERALE F.I.G.C. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 A del 30.06.2011 (provvedimento disciplinare n° 1) relativa all’istanza di preclusione a carico di CELIA Giovanni.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 13 del PROCURATORE FEDERALE F.I.G.C.
avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.35 A del 30.06.2011 (provvedimento disciplinare n° 1) relativa all’istanza di preclusione a carico di CELIA Giovanni.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dal Procuratore Federale;
sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello;
RILEVA
Il Procuratore Federale propone reclamo – per contraddittorietà, erroneità e falsa applicazione del deliberato - avverso la decisione
del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°35 del 30.06.2011,
con la quale il giudicante ha deciso di non applicare al sig. Celia Giovanni, già inibito, la preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango o categoria della F.I.G.C..
Il Giudice Sportivo con la citata pronuncia ha ritenuto che la sola sanzione dell’inibizione per la durata di anni cinque, sia
sufficientemente punitiva ed ha confermato tale squalifica statuendo che il sig. Celia Giovanni, non può essere oggetto di ulteriori
sanzioni.
Tale motivazione è in netto contrasto con la decisione di cui al Comunicato n° 14 del 14.02.2007 con la quale lo stesso Giudice
Sportivo ha disposto la squalifica del Celia Giovanni all’epoca dei fatti calciatore della società Amatori della Città di Soverato, fino al
14.2.2012, con proposta di preclusione, all’esito dell’accertamento dei fatti e della relativa gravità degli stessi, consistiti in un atto di
inaudita violenza degenerata con una aggressione da parte del Celia nei confronti del’arbitro, colpendolo con un pugno al viso
durante la gara.
Ne consegue – si afferma ancora nel reclamo - che con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n°14 del 14.2.2007 vi è già stato
un accertamento dei fatti e della relativa gravità degli stessi e non risultano esser stati posti giudizi di revocazione sicché i fatti
giudicati e la corrispondente gravità non possono che esser stati confermati e, pertanto, la valutazione da parte dell’organo
giudicante investito ai sensi del C.U. n°143/a del 3.3.2011, sul grado di gravità dei fatti su cui vi è già stato un accertamento
definitivo in sede federale non riformato, non può che condurre ad una dichiarazione di preclusione.
Nella fattispecie l’organo giudicante ha violato il thema decidendum, sancito nel sopradetto C.U. N° 143/A, e si è pronunciato ultra
petitum valutando un comportamento post factum evinto dalle dichiarazioni dell’incolpato nella seduta del 27.6.2011 adducendo che
il Celia Giovanni “è apparso sinceramente ravveduto e consapevole della necessità di rispettare in ogni circostanza i valori dello
sport”; e ciò anche in difformità di quanto statuito dalla Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI (decisione n°11/2011) proprio
perché le condotte post factum (ad esempio la buona condotta, come nel caso che ci occupa) non debbono essere valutate e prese
in considerazione poiché le stesse potrebbero al limite esser poste a fondamento di una richiesta di grazie ai sensi dell’art. 27 del
C.G.S..
L’attuale procedimento non deve quindi diventare uno strumento in mano ai deferiti che permetta loro di giungere alla censura delle
sentenze rese e non modificate.
L’attuale posizione del sig. Celia Giovanni, cristallizzata nel giudicato di cui al C.U. n° 14 del 14.2.2007, pertanto è priva di qualsiasi
modifica in termini di accertamento della gravità dei fatti e non più soggetta a modifiche, ed il giudice di prime cure non può
travolgere una res giudicata.
Pertanto, conclude il Procuratore Federale, la decisione oggi impugnata è da censurare dal momento che configura una errata
applicazione di quanto disposto dalla normativa federale, in spregio all’indicazione vincolante fornita sia dalla delibera di cui al C.U.
n° 143/A del 3/3.2011, sia ex art. 19, comma 3, C.G.S., sia dal recente pronunciato della C.G.F. di cui al C.U. n° 2 e n° 28 dell’8/9
luglio 2011 che conferma l’orientamento della C.N.D di cui al C.U. n° 96 del 15 giugno 2011, ed infatti la C.G.F. a tale riguardo
afferma quanto segue: “se l’accertamento della particolare gravità vi è già stato, e con tutte le garanzie di contraddittorio richieste da
un giusto processo e se su tale accertamento si è formato il giudicato, l’effetto che ne consegue discende dalla norma” e sia dal
pronunciamento dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI n° 11/11.
Questa Commissione tuttavia ritiene - muovendo dalle motivazioni sottese alla decisione da ultimo citata e che nella parte che
interessa di seguito si riporta in stralcio - che l’Organo giudicante investito della decisione sull’irrogazione della preclusione abbia
facoltà di valutare, sempre muovendo dalla “sentenza resa”, i fatti oggetto di indagine.
Ritiene, pertanto, che il Giudice sportivo territoriale abbia legittimamente pronunciato sulla congruità dell’ulteriore sanzione della
preclusione ai fatti ascritti.
Argomenta infatti l’Alta Corte di Giustizia con la decisione n° 11 del 2011 che: “Nella fattispecie in esame è la stessa normativa
federale – che, si noti, ha inciso sulla competenza ad irrogare la sanzione aggiuntiva, a seguito dei nuovi principi di giustizia prima e
poi con la disposizione transitoria impugnata - che ha affidato ad un (precostituito) sistema organico di tutela giustiziale in materia
disciplinare il compito di valutare la sussistenza delle condizioni per l’irrogazione della ulteriore misura sanzionatoria accessoria ed
aggiuntiva consistente nella radiazione (rectius preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.).
Tale sanzione aggiuntiva non è stata innovata nella previsione strutturale: ne è stata variata la competenza dell’organo, che
certamente non resta vincolato ad irrogare la sanzione stessa; la stessa sanzione non può pertanto configurarsi come atto dovuto e
vincolato senz’altra valutazione rispetto alla precedente condanna disciplinare accompagnata da proposta.
L’applicazione della ulteriore misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare (ed i fatti rilevanti
disciplinarmente ivi accertati), ma comporta necessariamente un’ulteriore valutazione discrezionale e perciò con maggiore obbligo di
motivazione in relazione alla posizione attualizzata su cui incide.
D’altro canto sarebbe stato inutile e non ragionevole affidare ad un organo giustiziale un compito meramente applicativo privo di una
necessaria valutazione discrezionale”.
Ed entrando nel merito della valutazione, questa Commissione ritiene che l’atto di violenza commesso dal Celia nei confronti
del’arbitro, seppur certamente grave e biasimevole, non sia meritevole dell’ulteriore sanzione della preclusione in quanto non ha
causato conseguenze lesive nei confronti dell’arbitro che, assunti i necessari provvedimenti disciplinari, ha continuato a dirigere la
gara.
La sanzione della squalifica per cinque anni è pena sufficientemente afflittiva ed adeguata al grave ma isolato atto di violenza
perpetrato ai danni del direttore di gara.
Per i motivi esposti il reclamo è da rigettare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo.
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