COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.17 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (ammenda di € 800,00 con DIFFIDA, inibizione del dirigente AGRIPPO Rocco fino al 31.01.2012, squalifica del calciatore PATRIZIO Pasquale per NOVE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.17 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (ammenda di € 800,00 con DIFFIDA, inibizione del dirigente AGRIPPO Rocco fino al 31.01.2012, squalifica del calciatore PATRIZIO Pasquale per NOVE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA la società reclamante ha chiesto una congrua riduzione delle sanzioni, argomentando come segue: per il calciatore Patrizio Pasquale, squalificato per nove gare effettive. Il calciatore veniva espulso per la seconda ammonizione, comminata a seguito di un battibecco con i tifosi vicino alla rete di protezione. Avvicinatosi all'arbitro per chiedere spiegazioni si allontanava di una decina di metri , salvo, poi, girarsi e rivolgere al direttore di gara frasi offensive e minacciose, senza alcuna volontà di aggredire il direttore di gara. Chiede, pertanto, una congrua riduzione. Per l'ammenda di € 800 con diffida alla società. Sugli incidenti a fine gara, precisa: ammette che i tifosi, che erano in numero di circa dieci unità, localizzati lato tribuna, sono entrati in campo, ma da una porta esterna che conduce agli spogliatoi, lasciata aperta, mentre i sostenitori avversari, che erano localizzati sia dietro la porta vicino gli spogliatoi, che lato tribuna, sarebbero entrati scavalcando la recinzione, quindi l'arbitro avrebbe confuso le tifoserie, perché i tifosi del Marina di Gioiosa non hanno scavalcato la recinzione. Il tutto è accaduto, come descritto dall'arbitro, a causa del nervosismo e delle provocazioni subite, ma il Presidente del Marina di Gioiosa e il calciatore Carbone si sono adoperati per riportare la calma. Per questi motivi si chiede la riduzione della sanzione e la revoca della diffida. Per la inibizione al dirigente Agrippo Rocco fino al 31.1.2012: chiede la riduzione della sanzione, essendo stato l'atteggiamento, definito “sicuramente censurabile”, frutto del coinvolgimento emotivo e nervoso nella gara e che il dirigente non ha mai tenuto atteggiamenti simili. Tanto premesso, la Commissione rileva: 1.- La condotta del calciatore Patrizio Pasquale deve ricondursi al comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell’arbitro, non potendosi ravvisare il tentativo di aggressione difettando atti idonei volti ad aggredire non giunti a compimento per fatti non dipendenti dalla volontà del giocatore. La sanzione a carico del calciatore deve, quindi, essere congruamente ridotta. 2.- Non possono trovare, invece, accoglimento gli ulteriori argomenti difensivi della Società Marina di Gioiosa circa gli incidenti a fine gara e al comportamento del dirigente Agrippa (peraltro non contestato e anzi ammesso), il rapporto arbitrale essendo preciso e circostanziato nell’individuazione dei fatti e la sanzione inflitta dal primo giudice congrua e adeguata. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - riduce la squalifica a carico del calciatore PATRIZIO Pasquale a QUATTRO giornate effettive di gare; - rigetta nel resto e conferma la sanzione dell’ammenda e la diffida a carico della società MARINA DI GIOIOSA e l’inibizione comminata al Sig. AGRIPPO Rocco; - dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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