COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.27 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 30 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Virtus Montecalvoli Avverso Squalifica Oliverio Nicola Fino Al 2822012 E Di Zitola Michele Per 4 Gg (C.U. N° 18 Del 19102011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.27 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 30 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Virtus Montecalvoli Avverso Squalifica Oliverio Nicola Fino Al 2822012 E Di Zitola Michele Per 4 Gg (C.U. N° 18 Del 19102011) Propone rituale reclamo A.S.D. Virtus Montecalvoli avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S.T. di Pisa con le seguenti motivazioni per Oliverio: “Espulso per aver colpito con un pugno allo stomaco un avversario il quale si riprendeva solo dopo l’intervento del massaggiatore. A fine gara senza la maglia al fine di non farsi riconoscere dal D.G. usciva dallo spogliatoio e colpiva con un pugno alla nuca un avversario. Solo l’intervento di dirigenti delle due squadre impediva lo svilupparsi una rissa dall’episodio”; per lo Zitola: “Espulso per gioco scorretto dopo aver lasciato il terreno di giuoco si posizionava dietro la recinzione ed offendeva e minacciava il D.G.”. La reclamante chiede una riduzione delle sanzioni a suo dire eccessive senza peraltro giustificare minimamente il comportamento dei giocatori. Riguardo all’Oliverio, sostiene che il medesimo ha sì effettuato quanto gli viene addebitato (anche se per l’episodio nello spogliatoio la società parla di schiaffo e non di pugno), ma ritiene “inventata” la circostanza, ritenuta aggravante dal primo giudice, che il calciatore sia sia tolta la maglia allo scopo di sottrarsi all’identificazione, argomentando che l’Oliverio era già da tempo negli spogliatoi per essere stato espulso da circa 10 minuti ed era senza maglia poichè si accingeva a fare la doccia. Riguardo allo Zitola contesta che l’espulsione sia stata comminata per gioco violento, ma in azione di gioco e non rileva alcuna condotta minacciosa da parte del giocatore ipotizzando che le offese al D.G. fossero di provenienza del pubblico e non dello Zitola che era nei pressi dopo l’espulsione. Tali argomentazioni venivano riaffermate all’udienza dell’11112011 avanti alla C.D. dalla società reclamante e dai calciatori firmatari anch’essi del reclamo assistiti dal difensore Avv. Federico Menichini del Foro di Pisa. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Nel supplemento di rapporto l’arbitro conferma lo svolgersi dei fatti come già riportato nel rapporto gara, specificando in ordine alle contestazioni effettuate dal Montecalvoli nel reclamo che l’episodio avvenuto negli spogliatoi e che aveva come protagonista l’Oliverio non era in alcun modo generato dalla indebita entrata negli spogliatoi del Montecalvoli di giocatori avversari; per lo Zitola conferma che l’espulsione era stata comminata per un calcio da dietro prima di una rimessa laterale e, quindi, a gioco fermo, in ordine alle offese e minacce il D.G. afferma di essere assolutamente certo che fosse proprio tale calciatore l’autore di offese e minacce dagli spalti. Orbene, sulla premessa che, come noto, il rapporto arbitrale, così come il supplemento, rivestono nell’ordinamento sportivo, carattere di prova privilegiata, osserva la C.D. le contestazioni effettuate dalla reclamante non trovino alcuna conferma nel supplemento di rapporto. Dall’esame delle singole sanzioni e sulla loro congruità si rileva come quella comminata allo Zitola sia addirittura inferiore a quanto il primo giudice avrebbe potuto infliggere. Pur non ritenendo di dover applicare la reformatio in peius non si può non notare come il fallo per cui è stato espulso lo Zitola era stato effettuato a gioco fermo ed essendo un atto di violenza avrebbe potuto essee sanzionato con 3 gg. di squalifica, a cui andrebbero aggiunte altre tre giornate per il successivo comportamento offensivo ed anche minaccioso (le frasi “aspetto fuori, non finisce qui” hanno indubbiamente carattere minaccioso), ma evidentemente il primo giudice ha ritenuto il fallo non un atto di violenza, ma un semplice fallo di gioco (anche se a gioco fermo). Per quanto riguarda l’Oliverio, questi, già espulso per un atto di violenza, all’interno dello spogliatoio dopo una decina di minuti, si è reso protagonista di un episodio particolarmente grave, potenzialmente pericoloso, sia per l’incolumità dell’avversario, sia per la possibile rissa che l’episodio avrebbe potuto innescare, sia infine perchè avvenuto “a freddo” e non nell’immediatezza dello svolgimento del gioco. Vero è che la circostanza di non indossare la maglietta non può costituire una aggravante poichè se è vero che il primo giudice non si è “inventato” la circostanza, è anche vero che la affermazione che lo abbia fatto per celarsi, può essere considerato un processo alle intenzione, visto che il giudice lo suppone, ma non ne può avere certezza primo perchè l’arbitro non lo dice, secondo perchè l’Oliverio era già uscito dal campo da dieci minuti ed è verosimile che fosse senza maglia solo perchè si accingeva a fare la doccia. Detto questo, l’aggravante, se così la dobbiamo considerare, a parere della commissione incide molto relativamente sulla misura della sanzione. Il comportamento dell’Oliverio va considerato nel suo insieme, indipendentemente dall’indossare o meno la maglia, e tale comportamento, come ante detto, è estremamente grave e spregiudicato, soprattutto per un ragazzo di appena sedici anni, ne consegue che la sanzione comminata viene ritenuta comunque congrua e come tale da confermarsi. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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