COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE VOLATO SCUOTTO MARIO TESSERATO SOCIETA’ BASTIA 1924, IN RIFERIMENTO ALLA NOCERA UMBRA- BASTIA DISPUTATA A NOCERA UMBRA IL 22.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 26.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE VOLATO SCUOTTO MARIO LA SQUALIFICA FINO AL 31/08/2012.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE VOLATO SCUOTTO MARIO TESSERATO SOCIETA’ BASTIA 1924, IN RIFERIMENTO ALLA NOCERA UMBRA- BASTIA DISPUTATA A NOCERA UMBRA IL 22.10.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 26.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE VOLATO SCUOTTO MARIO LA SQUALIFICA FINO AL 31/08/2012. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17 novembre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo in proprio, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto, in merito al comportamento del calciatore Volato Scuotto Mario, il quale, al termine della gara, ha aggredito un avversario stendendolo a terra e colpendolo con quattro pugni al volto, facendolo sanguinare. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti contestati e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it