COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE POL. CASELLE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 19/10/2011 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Valgatara – Caselle del 16/10/2011; Squalifica 5 giornate giocatore Corsi Federico; Squalifica due giornate giocatori Marconi Alessandro e Giacopuzzi Davide; Squalifica sino al 7/11/2011 allenatore Zamperini Dionisio – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE POL. CASELLE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 19/10/2011 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Valgatara - Caselle del 16/10/2011; Squalifica 5 giornate giocatore Corsi Federico; Squalifica due giornate giocatori Marconi Alessandro e Giacopuzzi Davide; Squalifica sino al 7/11/2011 allenatore Zamperini Dionisio – Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Caselle ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 29 del 19/10/2011 con le quali sono state adottate le sanzioni indicate in oggetto per i seguenti motivi : - Sanzione Sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3 (art. 17/1 C.G.S.): “il direttore di gara ha sospeso la partita al 48' del II tempo a causa d'incidenti avvenuti sul terreno di gioco. In particolare riferisce che, a seguito di infortunio ad un giocatore del Caselle, un tifoso della società entrava sul terreno di gioco attraverso un cancello aperto, per soccorrerlo. Mentre questi si stava allontanando, veniva raggiunto da altro tifoso del Valgatara che lo afferrava al collo e lo colpiva con calci e pugni al volto. Prima che l'arbitro potesse intervenire, il calciatore del Caselle, Marconi Alessandro, si precipitava in soccorso del tifoso del Caselle, spintonando quello del Valgatara e cercando di colpirlo con calci e pugni. Nel frangente, due giocatori del Caselle, di cui uno identificato per Corsi Federico, spintonavano l'arbitro leggermente e lo insultavano. Un terzo giocatore del Caselle, Giacopuzzi Davide, si rivolgeva ad alcune signore sulle tribune ingiuriandole gravemente e ripetutamente. A questo punto l'arbitro, ritenendo che si fosse venuto a creare un clima di violenza, incompatibile con la prosecuzione della gara, decideva di sospendere la partita”. - Squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Corsi Federico : “per ripetute offese all'arbitro che altresì spintonava leggermente con le mani al petto”. - Squalifica per due giornate giocatori Marconi Alessandro e Giacopuzzi Davide; - Squalifica sino al 7/11/2011 allenatore Zamperini Dionisio. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, non prende in esame e dichiara inammissibile, la parte del ricorso presentato dalla Pol. Caselle e riguardante le squalifiche dei giocatori Marconi Alessandro e Giacopuzzi Davide e la squalifica dell’allenatore Zamperini Dionisio sino al 7/11/2011, in quanto provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art. 45, punto 3, lettere a) e b) del C.G.S.; esaminato nelle altre parti il ricorso proposto dalla Pol. Caselle; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il direttore di gara il quale ha confermato i fatti dettagliatamente descritti nel referto di gara e nel supplemento, precisando, nel contempo, che il giocatore Corsi Federico non lo ha aggredito, ma intendeva semplicemente attirare la sua attenzione; ritenenuta, pertanto, più congrua applicare nel caso la sanzione di tre giornate di gara nei confronti del Corsi P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Caselle; - di confermare a carico della Società Caselle l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe (vedi art. 17/1 C.G.S.), omologandola c.s. : Valgatara – Caselle 3-0; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica giornate a carico del giocatore Corsi Federico. La tassa reclamo non é stata versata.
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