F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 6 dicembre 2011 3) RICORSO A.S.D. ADRANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUVLA SAN FELICE/ADRANO CALCIO 2010 DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 6 dicembre 2011 3) RICORSO A.S.D. ADRANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUVLA SAN FELICE/ADRANO CALCIO 2010 DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011) La A.S.D. Adrano Calcio 2010 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 12.10.2011, relativa alla gara tra la Nuvla San Felice e la ricorrente, con la quale gli è stata inflitta una ammenda di € 800,00 “per avere propri sostenitori in campo avverso fatto oggetto uno degli A.A. del lancio di sputi che attingevano l’Ufficiale di gara in varie parti del corpo”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione o, in subordine, la rideterminazione della stessa la ricorrente in particolare afferma che l’Assistente arbitrale che ha riferito il fatto sarebbe caduto in errore in quanto l’area di competenza dello stesso non sarebbe accessibile al pubblico nè tanto meno ai tifosi ospiti. Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento addebitato ai tifosi della ricorrente è stato puntualmente riportato nel rapporto dell’Assistente arbitrale ed è tale da non giustificare neppure la riduzione della ammenda comminata dal Giudice Sportivo la cui decisione è in linea con il referto dell’Assistente arbitrale ed appare congrua nella sua entità in relazione all’accadimento Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Adrano Calcio di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it