F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 6 dicembre 2011 4) RICORSO A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BARRA ANTONINO SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO S.R.L./PIERANTONIO CALCIO DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 6 dicembre 2011
4) RICORSO A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BARRA ANTONINO SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO S.R.L./PIERANTONIO CALCIO DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011)
Con atto, datato 22.10.2011, la società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Barra Antonino, la squalifica per tre gare effettive di gioco a seguito della gara Viterbese Calcio S.r.l./Pierantonio Calcio del 16.10.2011. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti, concordemente riportata nel supplemento di referto dell'arbitro e nel rapporto dell’Assistente Arbitrale che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (schiaffo) tenuto dal calciatore, Barra Antonino, nei confronti di un calciatore avversario. A quanto sopra, si aggiunga che, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, il calciatore, Barra Antonino, non ha tenuto la propria condotta violenta in reazione a quella dell’avversario, Passeri Simone, atteso che dal supplemento di referto dell'arbitro e dal rapporto dell’Assistente Arbitrale emerge come sia stato proprio il Barra a colpire, per primo, l’avversario, provocando la reazione di quest’ultimo, del pari sanzionata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 6 dicembre 2011 4) RICORSO A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BARRA ANTONINO SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO S.R.L./PIERANTONIO CALCIO DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011)"
