F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CGF del 20 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 6 dicembre 2011 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSD A.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL SIG. PALLADINI OTTAVIO, INFLITTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE 2009/TERAMO CALCIO DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CGF del 20 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 6 dicembre 2011
2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSD A.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL SIG. PALLADINI OTTAVIO, INFLITTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE 2009/TERAMO CALCIO DEL 9.10.2011
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011)
Con il ricorso indicato in epigrafe, la U.S. Sambenedettese ha impugnato i provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale della L.N.D. che ha inflitto la squalifica del campo di giuoco per 1 gara effettiva, da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse, oltre alla squalifica per 6 gare inflitta all’allenatore Sig. Palladini Ottavio. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante chiedeva la riduzione delle sanzioni inflitte, deducendo, in particolare quanto segue. Relativamente alla posizione dell’allenatore Palladini Ottavio, sosteneva l’incongruenza del referto arbitrale e del Com. Uff. rispetto ai fatti realmente accaduti senza tuttavia apportare alcun elemento a sostegno di detta prospettazione. Conseguentemente la fidefacenza del rapporto arbitrale non può in alcun modo essere scalfita. Peraltro, i fatti così come descritti nel referto e riportati nella motivazione adottata dal Giudice di prime con indubbia chiarezza e precisione espositiva, presentano connotati di gravità (dopo essere stato allontanato per avere rivolto all’indirizzo di un A.A. espressioni gravemente irriguardose, alla notifica del conseguente provvedimento disciplinare reagiva ponendo le mani sul petto del Direttore di gara spingendolo fino a farlo arretrare) tali da far ritenere congrua la sanzione irrogata. Detta doglianza è, pertanto, palesemente infondata e va disattesa. Quanto alla sanzione della squalifica del campo, la reclamante deduceva l’erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice motivava il provvedimento sulla base di un comportamento tenuto da persona non identificata, quando, viceversa, il soggetto in questione risultava identificato per essersi qualificato come il Presidente della società, Sig. Maurizio Pignotti, con conseguente riconducibilità della condotta alla sola “responsabilità diretta” dello stesso. Anche detto motivo di gravame risulta infondato e va, pertanto, rigettato. In primo luogo occorre osservare che la mera esternazione della propria identità da parte di un soggetto non è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi, a ritenere detto soggetto identificato, con ciò dovendosi ritenere assolutamente corretta la terminologia utilizzata dal Giudice di prime cure nella motivazione del provvedimento impugnato. Occorre, poi, osservare che l’utilizzo della espressione “responsabilità diretta” evidenzia una confusione sull’istituto previsto dell’art. 4, comma 1, C.G.S., a mente del quale le società rispondono direttamente per l’operato di chi le rappresenta. Difatti, nel caso in cui nella vicenda in questione la persona non identificata fosse stata effettivamente il Presidente ciò non sarebbe valso ad escludere la responsabilità della società ma avrebbe comportato per la medesima un titolo di responsabilità più grave e la conseguente irrogazione di sanzioni sia per la reclamante che per il Presidente, non sanzionato proprio in quanto non identificato. Le deduzioni della reclamante sul punto se da un lato non valgano a destituire di fondamento la decisione del Giudice di prime cure, dall’altro fanno ritenere opportuna e necessaria la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il compimento di accertamenti sulla effettiva identità del soggetto in questione e su eventuali responsabilità dello stesso. Occorre, infine, rilevare che, comunque, la sanzione della squalifica del campo è stata inflitta anche per il verificarsi di ulteriori circostanze (gravi condotte commesse da soggetti non identificati ma riconducibili alla società, i quali rivolgevano alla terna arbitrale espressioni gravemente offensive ed irriguardose e ostacolato l’ingresso del Direttore di gara del tunnel che conduce allo spogliatoio), sulle quali la reclamante non ha preso posizione alcuna e la cui sussistenza consente di ritenere corretta la decisione del Giudice di prime cure e congrue le sanzioni inflitte la cui entità, certamente non modesta, ben si adeguano alla singolare gravità dei fatti verificatisi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’U.S. Sambenedettese 2009 SSD A.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il comportamento del Presidente Pignotti Roberto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CGF del 20 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 6 dicembre 2011 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSD A.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL SIG. PALLADINI OTTAVIO, INFLITTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE 2009/TERAMO CALCIO DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011)"
