F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011 6) RICORSO DEL SIG. CASTELLANO ANTONINO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/SORRENTO DEL 21.12.2008 – NOTA N. 777/318PF10- 11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011 6) RICORSO DEL SIG. CASTELLANO ANTONINO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/SORRENTO DEL 21.12.2008 - NOTA N. 777/318PF10- 11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011) Con atto, spedito in data 13.10.2011, il signor Castellano Antonino ha preannunciato la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di un anno di inibizione. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Castellano Antonino (all’epoca dei fatti, Presidente della Società Sorrento Calcio S.r.l.), degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 7, C.G.S., in relazione all’incontro di calcio Taranto/Sorrento del 21.12.2008. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 13.10.2011, degli atti ufficiali, il signor Castellano faceva pervenire, in data 14.10.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S.. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Con un unico e articolato motivo di ricorso, il signor Castellano denuncia l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale è stata riconosciuta la violazione, da parte dell’odierno reclamante, della fattispecie disciplinare di omessa denuncia di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S., nonostante la riconosciuta insussistenza di un illecito sportivo, anche nelle forme del tentativo, in relazione all’incontro di calcio Taranto/Sorrento del 21.12.2008. Al proposito, questa Corte ritiene utile richiamare, seppure sinteticamente, gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva in relazione alla fattispecie disciplinare di omessa denuncia cui fa riferimento l’art. 7, comma 7, C.G.S.. Nell'ambito dell’art. 7 C.G.S. che, come noto, disciplina l'illecito sportivo, è previsto anche l'obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono integrarlo. Il comma 7 dell’art. cit., a tal proposito, stabilisce: “I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C.”. La denuncia dell'illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione scaturisce una sanzione disciplinare. L'obbligo di denuncia (che può riguardare l’attività illecita posta in essere sia da soggetti interni sia da soggetti esterni all'ordinamento federale) presuppone necessariamente che siano stati posti o che si stiano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di una gara e che questo fatto sia stato portato a conoscenza di dirigenti, soci o tesserati. Naturalmente, il presupposto per l’operatività di codesto obbligo non è la semplice percezione di un sospetto vago e indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, ma occorre, come nei procedimenti cautelari, quantomeno il fumus di un comportamento riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica). In altre parole, il semplice sospetto, il timore, il presentimento non danno vita all'obbligo di denuncia che sorge soltanto in presenza di un fatto specifico: cioè un illecito determinato o determinabile (cfr., tra le altre, decisione C.A.F. pubblicata su Com. Uff. n. 7/C – riunione del 7, 8, 9 settembre 2004). Orbene, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, questa Corte ritiene che, nella fattispecie che ci occupa, sussistesse, in capo al Castellano, l’obbligo di denuncia di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S.. Ed invero, per come evidenziato dai giudici di prime cure, dalla documentazione in atti (vedi, in particolare, le intercettazioni telefoniche 3990, 3993, 4004, 4028, 4030, 4035 dell’11.12.2008, 4321 del 17.12.2008 e 5175 del 20.12.2008) “si evince, con assoluta certezza, l’esistenza di un’attività dell’associazione criminale tendente all’alterazione del risultato della gara Taranto-Sorrento del 21.12.2008”. A quanto sopra, si aggiunga che dagli atti del procedimento (cfr., in particolare, il contenuto dell’intercettazione telefonica n. 5175 del 20.12.2008) emerge che il Castellano aveva avuto rapporti (per usare le stesse parole dell’art. 7, comma 7, C.G.S.) con persone (i sodali dell’associazione criminale A.F. e S.M.) che stavano consumando o che, comunque, avevano in corso un’attività volta all’alterazione del risultato della gara di cui è giudizio. Né, al proposito, vale osservare, come fatto dall’odierno reclamante, che la Commissione Disciplinare Nazionale ha prosciolto il calciatore, Biancone Cristian, dall’incolpazione di illecito sportivo con riferimento alla gara, sopra menzionata. Ed invero, i giudici di prime cure sono pervenuti alla decisione di prosciogliere il Biancone non perché abbiano ritenuto che, con riferimento all’incontro di calcio Taranto/Sorrento del 21.12.2008, non fosse stata posta in essere un’attività volta all’alterazione del risultato della gara stessa ma in quanto “non è chiaro…, in questo quadro di certezze, quale ruolo abbia giocato Biancone ed in particolare quale condotta possa essergli ascritta”. D’altra parte, per come più sopra evidenziato, l’obbligo di denuncia di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S. sussiste allorché venga posta in essere un’attività illecita proveniente indifferentemente da soggetti interni ovvero da soggetti esterni all'ordinamento federale (nella fattispecie, da individuarsi nei signori A.F. S.M.). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Castellano Antonino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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