F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 6 dicembre 2011 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIGNOR LUIGI ABBATE (ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI), SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30 STATUTO F.I.G.C., 1, COMMA 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 N.O.I.F. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 956/921 PF 10-11/AM/MA DELL’11.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 6 dicembre 2011 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIGNOR LUIGI ABBATE (ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI), SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30 STATUTO F.I.G.C., 1, COMMA 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 N.O.I.F. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 956/921 PF 10-11/AM/MA DELL’11.8.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011) Con la pronuncia impugnata, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rigettato la richiesta di deferimento della Procura Federale a carico del Sig. Luigi Abbate, iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nonché della società A.C. Legnano Calcio, a titolo di responsabilità, ex art. 4, comma 2, C.G.S., per la violazione ascritta al suo tesserato. La richiesta di deferimento era riferita: a) all’asserita violazione del vincolo di giustizia, di cui agli articoli 30 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 15 C.G.S., in quanto l’incolpato aveva adito direttamente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, promuovendo un sequestro conservativo nei confronti della società A.C. Legnano S.r.l., ed attivandone l’esecuzione, senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale; b) alla contestata violazione dell’articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 N.O.I.F., per non avere notificato alla Lega di competenza l’azione promossa dinanzi all’AGO. La decisione impugnata si basa, essenzialmente, sulla affermazione secondo cui, nel caso di specie, risultano esauriti tutti i gradi interni della giustizia sportiva e, pertanto, all’atto della proposizione della domanda dinanzi al Tribunale civile non sussisteva più il vincolo di giustizia, anche considerando che non sono soggette al vincolo le controversie decise con lodo arbitrale. La Procura Federale deduce che la domanda giudiziaria proposta attiene non solo all’esecuzione del lodo pronunciato dal lodo arbitrale (per una somma pari a € 23.900.00), ma anche al pagamento dello stipendio relativo al mese di giugno 2009 (per un importo di € 2.9887,50). Pertanto, la contestata violazione si riferisce proprio alla circostanza che la domanda cautelare proposta attiene anche, sia pure per una parte, ad una pretesa non valutata dagli organi della giustizia sportiva e dal Collegio arbitrale. La tesi della Procura ricorrente non è condivisibile, per due ragioni concorrenti. Anzitutto, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui non è configurabile alcuna violazione della clausola compromissoria, in relazione alla proposizione, dinanzi alla giurisdizione ordinaria, di domande cautelari (quali il sequestro conservativo) e alla loro esecuzione, posto che nessun organo della giustizia sportiva, e tanto meno i collegi arbitrali, sono titolari di poteri corrispondenti a quelli spettanti al giudice ordinario della cautela. La necessità di un rapido ricorso alla giustizia ordinaria, allo scopo di ottenere provvedimenti cautelari di contenuto patrimoniale, del resto, risulta particolarmente evidente nel caso di specie, considerando che sono state azionate pretese retributive (come tali da presumere indifferibili) nei confronti di una società in conclamato stato di difficoltà economica, poi sfociato in stato di vera e propria insolvenza. In secondo luogo, va considerato che la porzione della domanda riferita alla mensilità del giugno 2011 si trova in un rapporto di evidente collegamento con la pretesa fatta valere vittoriosamente dinanzi al collegio arbitrale, che aveva accertato, in termini ampi, il pregresso inadempimento della Società Legnano. In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario.
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