F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 6 dicembre 2011 2. RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 6 dicembre 2011
2. RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)
Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara del Campionato Nazionale – Prima Divisione Latina/Andria Bat, disputata il 31.10.2011. La decisione impugnata si basa sulla seguente motivazione: “perché propri sostenitori, prima dell’inizio della gara con volto coperto da passamontagna e armati di bastoni, tentavano di aggredire l’opposta tifoseria che sopraggiungeva allo stadio, lanciando due petardi, alcuni sassi e bottiglie di vetro, senza conseguenze, prontamente allontanati dall’intervento delle forze dell’ordine; altri sostenitori, durante la gara ed al termine dell stessa, intonavano cori offensivi verso l’opposta tifoseria. La parte reclamante sostiene che vi siano delle discrepanze tra quanto asserito nel rapporto del commissario di campo della Lega, Sig. Acquaviva Roberto (su cui si basa la contestata sanzione) e le risultanze del referto arbitrale. A suo dire, poi, anche le dichiarazioni espresse dai funzionari della Questura di Latina ridimensionerebbero la reale portata dei fatti posti a base della sanzione. Nessuno degli argomenti proposti è idoneo a contrastare la correttezza dell’impugnato provvedimento sanzionatorio. La circostanza che il referto arbitrale non menzioni alcuni degli episodi in questione, infatti, non dimostra affatto che questi non si siano verificati. Anche l’asserita difformità tra il rapporto del commissario di campo e le dichiarazioni rese dai funzionari della Questura non assume particolare rilievo ai fini della misura della sanzione inflitta, posto che risulta incontestato che un gruppo di tifosi del Latina con i passamontagna (5 o 6), abbia fatto esplodere dei petardi. Le relazioni della Questura non escludono affatto che queste persone fossero armate di bastoni e abbiano lanciato sassi e bottigliette. Del pari, non assume rilevo alcuno la circostanza che vi sia stata discrepanza tra il rapporto del commissario di campo e quello del collaboratore della Procura Federale, in merito al momento in cui è stato esploso il petardo nello stadio (67° o 21° del primo tempo). Infine, non è sufficiente per elidere o attenuare la responsabilità della reclamante la circostanza che la Società reclamante abbia realizzato un nuovo impianto di videosorveglianza e abbia incrementato da 28 a 40 il numero degli steward per ogni gara interna. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio di Latina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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